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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 42588/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Brescia confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di contraffazione di patente di guida e uso di atto falso, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado lo assolveva per il concorrente reato di guida senza patente perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizi di motivazione in merito all'accertamento della falsità dei documenti (targa e libretto di circolazione) utilizzati dal Vlasiuc ed eccependo l'intervenuta prescrizione di tutti i reati per cui è stata confermata la condanna.

3. Il ricorso è inammissibile.

Generiche sono le doglianze relative alla sussistenza dei reati di cui ai capi b) e c) posto che la sentenza, solo asseritamente contestata sul punto, ha dato atto di come la falsità della targa e della carta di circolazione sia stata accertata attraverso il Centro di Cooperazione di Polizia e dunque sulla base delle comunicazioni effettuate dallo Stato straniero che apparentemente aveva rilasciato tali documenti.

Manifestamente infondata è l'eccezione di prescrizione posto che il relativo termine non era ancora maturato al momento della pronunzia della sentenza impugnata, rimanendo dunque irrilevante, stante l'inammissibilità degli altri motivi di ricorso, che lo stesso si sia compiuto successivamente.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 2.000,00.

Così deciso in Roma 20/10/2021 .4101~.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Brescia confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di contraffazione di patente di guida e uso di atto falso, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado lo assolveva per il concorrente reato di guida senza patente perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizi di motivazione in merito all'accertamento della falsità dei documenti (targa e libretto di circolazione) utilizzati dal Vlasiuc ed eccependo l'intervenuta prescrizione di tutti i reati per cui è stata confermata la condanna. 3. Il ricorso è inammissibile. Generiche sono le doglianze relative alla sussistenza dei reati di cui ai capi b) e c) posto che la sentenza, solo asseritamente contestata sul punto, ha dato atto di come la falsità della targa e della carta di circolazione sia stata accertata attraverso il Centro di Cooperazione di Polizia e dunque sulla base delle comunicazioni effettuate dallo Stato straniero che apparentemente aveva rilasciato tali documenti. Manifestamente infondata è l'eccezione di prescrizione posto che il relativo termine non era ancora maturato al momento della pronunzia della sentenza impugnata, rimanendo dunque irrilevante, stante l'inammissibilità degli altri motivi di ricorso, che lo stesso si sia compiuto successivamente. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 2.000,00. Così deciso in Roma 20/10/2021 .4101~. ":".- tensor
Sentenza Cassazione n. 42588/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris