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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 gennaio 2023

Cassazione n. 20031/2023

Testo disponibile della fonte

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria di replica, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con atto sottoscritto dal difensore, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, limitatamente alla disposta convalida dell'arresto.

2. Il ricorrente censura il provvedimento, denunziando inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (artt. 386 cod.proc.pen., 390, comma 2 e 391, comma 2, cod.proc.pen.), per l'omesso avviso dell'udienza di convalida al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato.3.

Con requisitoria scritta il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, sostenendo che esso non è autosufficiente, essendo stata allegata la nomina a difensore ma non il verbale dell'udienza di convalida, oggetto dell'invocato vizio processuale.

4. Nella memoria di replica, il difensore del ricorrente, ha ribadito che nel caso di specie il vizio invocato attiene alla mancata notifica dell'udienza di convalida al difensore nominato con revoca dei precedenti difensori, così come risulta dalla nota del Commissariato di [OSCURATO:PERSONA] di Castellammare di Stabia dello 01.09.2022 (allegata in copia alla memoria).

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Risulta dagli atti che il Bevilacqua è stato arrestato in data 1 settembre 2022 e ha nominato due difensori di fiducia (gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ai quali risulta tempestivamente e ritualmente dato l'avviso dell'udienza fissata per la convalida.

I suddetti difensori non sono comparsi all'udienza di convalida dell'arresto e il Giudice per le indagini preliminari ha nominato un difensore di ufficio, che ha concluso, non opponendosi alla convalida dell'arresto e chiedendo non applicarsi la misura cautelare.

Subito dopo, il Bevilacqua ha chiesto di essere ammesso al gratuito patrocinio, riservandosi di depositare l'istanza, e non facendo alcuna menzione alla nomina di un nuovo difensore con revoca dei precedenti indicati correttamente nel verbale di udienza, perché la loro nomina è stata confermata dallo stesso Bevilacqua (si veda pag. 1 del verbale di udienza del 2 settembre 2022).

A quanto appena evidenziato consegue la manifesta infondatezza della deduzione del difensore del ricorrente, giacché la nomina in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che risulta dalla nota del 1 settembre 2022 del Commissariato di [OSCURATO:PERSONA] di Castellammare di Stabia (prodotta in copia dalla difesa con la memoria indicata in epigrafe) non influisce affatto sulla rituale instaurazione del contraddittorio dinanzi al Giudice della convalida, in quanto, in primo luogo, la suddetta nomina è smentita - come si è detto- dalle dichiarazioni dell'arrestato nel verbale di udienza e, in secondo luogo, non risulta una revoca dei difensori di fiducia ai quali è stato ritualmente e tempestivamente dato avviso dell'udienza di convalida.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 gennaio 2023 Il consiglier

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria di replica, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con atto sottoscritto dal difensore, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, limitatamente alla disposta convalida dell'arresto. 2. Il ricorrente censura il provvedimento, denunziando inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (artt. 386 cod.proc.pen., 390, comma 2 e 391, comma 2, cod.proc.pen.), per l'omesso avviso dell'udienza di convalida al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, sostenendo che esso non è autosufficiente, essendo stata allegata la nomina a difensore ma non il verbale dell'udienza di convalida, oggetto dell'invocato vizio processuale. 4. Nella memoria di replica, il difensore del ricorrente, ha ribadito che nel caso di specie il vizio invocato attiene alla mancata notifica dell'udienza di convalida al difensore nominato con revoca dei precedenti difensori, così come risulta dalla nota del Commissariato di [OSCURATO:PERSONA] di Castellammare di Stabia dello 01.09.2022 (allegata in copia alla memoria). Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Risulta dagli atti che il Bevilacqua è stato arrestato in data 1 settembre 2022 e ha nominato due difensori di fiducia (gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ai quali risulta tempestivamente e ritualmente dato l'avviso dell'udienza fissata per la convalida. I suddetti difensori non sono comparsi all'udienza di convalida dell'arresto e il Giudice per le indagini preliminari ha nominato un difensore di ufficio, che ha concluso, non opponendosi alla convalida dell'arresto e chiedendo non applicarsi la misura cautelare. Subito dopo, il Bevilacqua ha chiesto di essere ammesso al gratuito patrocinio, riservandosi di depositare l'istanza, e non facendo alcuna menzione alla nomina di un nuovo difensore con revoca dei precedenti indicati correttamente nel verbale di udienza, perché la loro nomina è stata confermata dallo stesso Bevilacqua (si veda pag. 1 del verbale di udienza del 2 settembre 2022). A quanto appena evidenziato consegue la manifesta infondatezza della deduzione del difensore del ricorrente, giacché la nomina in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che risulta dalla nota del 1 settembre 2022 del Commissariato di [OSCURATO:PERSONA] di Castellammare di Stabia (prodotta in copia dalla difesa con la memoria indicata in epigrafe) non influisce affatto sulla rituale instaurazione del contraddittorio dinanzi al Giudice della convalida, in quanto, in primo luogo, la suddetta nomina è smentita - come si è detto- dalle dichiarazioni dell'arrestato nel verbale di udienza e, in secondo luogo, non risulta una revoca dei difensori di fiducia ai quali è stato ritualmente e tempestivamente dato avviso dell'udienza di convalida. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2023 Il consiglier
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