CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 giugno 2023
Cassazione n. 50704/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato l'ordinanza emessa in data 23 giugno 2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, che ha applicato della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del ricorrente. Nel titolo genetico il Vinciguerra è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, in quanto ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui agli artt. 81, 110, 629, secondo comma, 416-bis.1 cod. pen., per aver concorso con [OSCURATO:PERSONA] all'estorsione realizzata sino al 20 giugno 2023 ai danni di [OSCURATO:PERSONA], recandosi più volte a riscuotere la somma di euro 300,00. 2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Vinciguerra, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo il difensore deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza in relazione agli artt. 125, 273 cod. proc. pen e 629 cod. pen. A giudizio della difesa, l'ordinanza impugnata si caratterizzerebbe per una motivazione solo apparente in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato. Il Tribunale del riesame, infatti, non avrebbe adeguatamente accertato la coscienza e la volontà del ricorrente di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da chi esercita la pretesa illecita contestata, né la consapevolezza dell'accordo illecito intervenuto tra il Mannarà e la persona offesa. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, non avrebbe dichiarato che il Vinciguerra era stato partecipe dell'accordo criminoso, né della richiesta di pagamento. Ad avviso del difensore, peraltro, l'elemento soggettivo del reato non potrebbe essere dimostrato dal rapporto di affinità tra il Vinciguerra e il suocero [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo il difensore censura l'inosservanza della legge processuale e la manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 274, comma 1, lett. c), 275, comma 3 e 3-bis e 292 cod. proc. pen., in relazione al profilo delle esigenze cautelari. Il difensore, in particolare, lamenta che il Tribunale ha applicato la doppia presunzione di sussistenza del pericolo di reiterazione del reato e di esclusiva adeguatezza della misura della custodia in carcere sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., senza una adeguata analisi della personalità dell'indagato. Il ricorrente, infatti, avrebbe riportato lievi precedenti per invasione di edifici e per violazione colposa degli obblighi del custode, risalenti a oltre dieci anni fa e puniti con la sola pena pecuniaria. La motivazione addotta dal Tribunale del riesame per ritenere l'inidoneità della misura coercitiva degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art. 275 bis cod. proc. pen. si sarebbe, peraltro, risolta in mere formule di stile. 3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 20 novembre 2023, il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. 2. Con il primo motivo il difensore censura l'inosservanza della legge penale, nonché la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza in relazione all'elemento soggettivo del delitto di estorsione contestato. 3. Il motivo è manifestamente infondato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997). La motivazione della pronuncia impugnata non è, peraltro, manifestamente illogica, né contraddittoria sul punto censurato, in quanto il Tribunale ha congruamente ritenuto sussistente, nei limiti delibatori propri del sindacato cautelare, il dolo del delitto di estorsione posto a base della misura cautelare. Il Tribunale del riesame ha, infatti, rilevato che il ruolo di esattore di vari ratei estorsivi svolto dal ricorrente per conto del suocero è caduto sotto la diretta osservazione della polizia giudiziaria e che è assolutamente implausibile che l'indagato si sia prestato a ritirare puntualmente le rate estorsive dalla persona offesa senza essere a conoscenza della natura illecita di tale condotta. Nella valutazione non certo incongrua del Tribunale del riesame, infatti, non sarebbe plausibile che il Mannarà abbia delegato la riscossione della somma estorta ad un soggetto ignaro dell'attività illecita in corso di esecuzione e, tanto meno, ad uno stretto congiunto, mettendo arbitrariamente a rischio la sua libertà personale. 4. Con il secondo motivo il difensore deduce l'inosservanza della legge penale processuale e la manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 274, comma 1, lett. c), 275, comma 3 e 3-bis e 292 cod. proc. pen., in relazione al profilo delle esigenze cautelari. 5. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la disciplina applicata dal Tribunale del riesame nell'ordinanza impugnata. Il ricorrente, infatti, propone alla Corte di legittimità argomenti relativi all'insussistenza delle esigenze cautelari o alla idoneità delle stesse a essere tutelate a mezzo di misure coercitive meno gravi della custodia cautelare in carcere, ma non si confronta che il disposto dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. applicato nel titolo genetico e nell'ordinanza impugnata. Il Tribunale ha, infatti, non incongruamente rilevato che nel caso di specie trova applicazione la doppia presunzione, per ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria, sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in ragione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. sotto il profilo del ricorso al metodo mafioso, in relazione alle modalità della condotta illecita e degli acclarati rapporti del Mannarà con esponenti mafiosi. La sussistenza del pericolo di recidiva, concreto e attuale, nella valutazione non certo incongrua del Tribunale del riesame, si fonda, inoltre, sulla gravità del reato, sulle modalità esecutive della condotta, posta in essere stabilmente dal Vinciguerra negli ultimi mesi e nei suoi rapporti familiari con il Mannarà, contiguo ad ambienti mafiosi; parimenti gli elementi addotti dal difensore non incongruamente stati considerati dal Tribunale inidonei a superare le predette presunzioni, in quanto subvalenti e scarsamente significativi. 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Non essendovi ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art