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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 46353/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.

Giova in diritto evidenziare che, in tema di misure di sicurezza personali, il giudizio di pericolosità sociale del condannato deve essere effettuato sulla scorta dei parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 50164 del 16/05/2017, Carrara, Rv. 271404) e, quindi, deve tener conto della gravità del reato, della capacità a delinquere del reo oltre che della recidiva (Sez. 3, n. k 29407 del 17/04/2013, L., Rv. 256900).

Inoltre, nell'ipotesi di aggravamento . 4,r L.,....--u-A,-, c›.- della misura di pfeveczterre personale, non si deve procedere ex novo al giudizio di pericolosità, essendo stata quest'ultima già definitivamente accertata in sede applicativa della misura (Sez. 5, n. 16790 del 19/02/2018, Caporrimo, Rv. 272866).

Nel caso in esame, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che la nuova condanna alla pena di anni quattordici di reclusione, in ordine al reato di associazione di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., commesso sin dal febbraio 2005, di cui alla sentenza della Corte di appello di Palermo del 27 gennaio 2022, era elemento sintomatico di un'accresciuta pericolosità sociale di Tagliavia.

Secondo il giudice di merito, infatti, considerando il fatto che lo stesso era già stato condannato per il medesimo reato commesso fino a febbraio 2005, era chiara la persistenza delle logiche devianti che avevano continuato a ispirare l'agire del condannato, persino durante la soggezione al più grave e restrittivo regime sanzionatorio detentivo.

Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, in modo ineccepibile ha rigettato il reclamo della parte e ha aggravato la misura di sicurezza.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. Giova in diritto evidenziare che, in tema di misure di sicurezza personali, il giudizio di pericolosità sociale del condannato deve essere effettuato sulla scorta dei parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 50164 del 16/05/2017, Carrara, Rv. 271404) e, quindi, deve tener conto della gravità del reato, della capacità a delinquere del reo oltre che della recidiva (Sez. 3, n. k 29407 del 17/04/2013, L., Rv. 256900). Inoltre, nell'ipotesi di aggravamento . 4,r L.,....--u-A,-, c›.- della misura di pfeveczterre personale, non si deve procedere ex novo al giudizio di pericolosità, essendo stata quest'ultima già definitivamente accertata in sede applicativa della misura (Sez. 5, n. 16790 del 19/02/2018, Caporrimo, Rv. 272866). Nel caso in esame, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che la nuova condanna alla pena di anni quattordici di reclusione, in ordine al reato di associazione di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., commesso sin dal febbraio 2005, di cui alla sentenza della Corte di appello di Palermo del 27 gennaio 2022, era elemento sintomatico di un'accresciuta pericolosità sociale di Tagliavia. Secondo il giudice di merito, infatti, considerando il fatto che lo stesso era già stato condannato per il medesimo reato commesso fino a febbraio 2005, era chiara la persistenza delle logiche devianti che avevano continuato a ispirare l'agire del condannato, persino durante la soggezione al più grave e restrittivo regime sanzionatorio detentivo. Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, in modo ineccepibile ha rigettato il reclamo della parte e ha aggravato la misura di sicurezza. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 46353/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris