CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23203/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]&A2 ette/~te le conclusioni del PG 9. ).-kgmlírit". Nst, s\t\olvtoi Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, di concessione della misura della detenzione domiciliare ex art. 16 -nonies d. I. n. 8 del 1991, conv. con modif. dalla legge n. 88 del 1991. Il richiedente, inserito nel programma di protezione dal 2016, è stato condannato a pene severe per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Già in sede di impugnazione iniziò a collaborare con la giustizia, ammettendo la propria responsabilità e consentendo di ricostruire l'intera dinamica del delitto, oltre che la ricostruzione di vent'anni di faide tra le cosche della `ndrangheta calabrese e di numerosi omicidi. 2. Pur a fronte della positiva collaborazione, sintomatica della recisione dei legami con il contesto di provenienza e del percorso di ravvedimento intrapreso, il Tribunale ha ritenuto i tempi non ancora maturi per la concessione del beneficio. Ciò in considerazione dell'atteggiamento tenuto in carcere, sfociato in due procedimenti disciplinari, che è sintomatico di una scarsa maturità del richiedente. I procedimenti disciplinari sono stati archiviati, ma il comportamento tenuto dal richiedente rivela che è persistente la tendenza a ricercare l'affermazione dell'importanza della propria persona all'interno del carcere. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il Tribunale è incorso in contraddizione nell'affermare, da un lato, che è accertata l'avvenuta revisione critica della vita anteatta e, dall'altro, condividendo il giudizio della Procura nazionale antimafia, che Venturino è soggetto immaturo perché incapace di gestire momenti di frustrazione o insoddisfazione. È altresì contraddittoria l'attestazione della carenza del requisito del ravvedimento a fronte di una revisione critica consolidata, della eccezionale importanza della prestata collaborazione con la giustizia, dell'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e della quota di pena, circa la metà, già scontata. Ed è manifestamente illogica l'affermazione della necessità di una ulteriore verifica inframuraria, dato che gli episodi valorizzati sono risalenti a circa due anni addietro e che il contegno serbato dal condannato è stato esente da rilievi disciplinai. Si consideri che gli episodi citati nell'ordinanza impugnata sono stati considerati dal provvedimento che il 15 settembre 2020 ha rigettato la precedente richiesta di detenzione domiciliare. In quella sede il Tribunale ritenne necessario un approfondimento del percorso rieducativo. All'esito del periodo successivo l'equipe trattamentale ha espresso parere favorevole alla misura alternativa. I contenuti della relazione di sintesi sono stati evidentemente ignorati dal Tribunale che ha all'evidenza fatto applicazione dell'art.176 cod. pen. e non, invece, come avrebbe dovuto, dell'art. 16 -nonies I. n. 82 del 1991 e succ. modif. Tale ultima disposizione non richiede la certezza del ravvedimento ma una ragionevole probabilità desunta non dalla mera collaborazione con la giustizia ma sa una valutazione globale della personalità del condannato. Il Tribunale, ancora, non ha considerato il periodo di oltre tre anni di fruizione regolare dei permessi premio e dell'avvio del percorso di giustizia riparativa nei confronti delle vittime del reato e dei familiari, che ha condotto al perdono concesso dalla figlia della vittima. 4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Il Tribunale ha dato conto della importanza della collaborazione con la giustizia prestata dall'interessato, da cui si desume la rescissione dei legami con la criminalità organizzata, del percorso di revisione critica che si è connotato - come emerge dalla relazione di sintesi del 10 novembre 2021 -per la rivisitazione del vissuto criminale con piena consapevolezza del disvalore delle condotte tenute. per l'accettazione delle proprie responsabilità e per la proficua relazione epistolare con la figlia della vittima, conclusasi con il perdono accodato dalla ragazza. Il Tribunale, altresì, ha riconosciuto la adesione dell'interessato al programma trattamentale offerto in ambiente intramurario, e, ciò nonostante. ha concluso per il diniego della misura della detenzione domiciliare, facendo riferimento pressoché esclusivamente all'attegiamento tenuto dall'interessato in carcere, caratterizzato dall'avVo in epoca recente di due procedimenti disciplinari. Ha tratto da questo fatto gli indici sintomatici di una scarsa maturità del condannato seppure abbia attestato che entrambi i procedimenti si siano conclusi con archiviazione. Si è così limitato ad una sommaria indicazione dei comportamenti asseritamente trasgressivi, senza alcuna descrizione del contesto in cui furono tenuti, dei motivi ad essi sottesi, e soprattutto delle ragioni poste a fondamento della duplice decisione di archiviazione. La carente motivazione, per l'incompiuta descrizione e l'omessa - approfondita - considerazione dei fatti ritenuti sintomatici di scarsa maturità, non fa apprezzare la coerenza del percorso argomentativo, che invero si prospetta manifestamente illogico. Viene infatti evocata la necessità della prosecuzione dell'osservazione trattamentale in ragione di due episodi che neanche hanno meritato l'attenzione e l'esame degli organi disciplinari e sono stati fatti oggetto di una sommaria e lacunosa riconsiderazione ai fini della decisione di rigetto della misura alternativa in un contesto di sostanziale riconoscimento delle condizioni per la sua concessione. 3. Per le ragioni esposte l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso, il 27 maggio 2022 liere este