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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 25866/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11715/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, viale delle Medaglie d’oro, n. 283; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via Lungotevere dei Mellini, n. 17, presso lo studi dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Avverso la sentenza n. 1495/2022, emessa dalla Corte d’Appello di Salerno in data 9/11/2022, pubblicata il 15/11/2022 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 settembre 2024 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Oggetto: Rimessione in termine su documenti – Ammissibilità del giuramento decisorio – Questione di merito.

1. Con sentenza n. 888/2021, pubblicata il 16/3/2021, il Tribunale di Salerno accolse la domanda di rivendica dell'immobile sito in Palamonte, via U. Bivio, proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che ne avesse acquistato la proprietà per successione testamentaria dal padre e che quest'ultima lo occupasse senza titolo, respinse l’istanza di rimessione in termini proposta dalla convenuta, costituitasi tardivamente per non avere potuto, a suo dire, visionare tempestivamente il fascicolo in ragione della chiusura della cancelleria per trasferimento degli uffici, e condannò la predetta al rilascio del bene.

Il giudizio d'appello, incardinato su iniziativa della medesima [OSCURATO:PERSONA], che aveva censurato il rigetto dell'istanza di rimessione in termini, evidenziato la nullità del testamento del defunto [OSCURATO:PERSONA] per non autenticità della sottoscrizione e la necessità di partecipazione al giudizio del coniuge del testatore, siccome comproprietario del bene, e degli altri coeredi, oltreché la lesione della legittima spettante a [OSCURATO:PERSONA], di cui era stata convivente fin dal 1983, chiesto la perizia grafologica e deferito il giuramento decisorio, si concluse, nella resistenza dell'appellato, con la sentenza n. 360/2021, pubblicata il 15/11/2022, con la quale la Corte d'Appello di Salerno rigettò l'appello e confermò la sentenza impugnata.

2. Contro la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Questa Corte ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.

In seguito a tale comunicazione, la ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso ed è stata perciò fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Ilcontroricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Considerato che:

1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115, 132 n. 4, 233 e 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.; la violazione degli artt. 100 cod. proc. civ. e 606 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, perché i giudici di merito avevano omesso di considerare che la nullità assoluta di un testamento poteva essere rilevata anche in appello, in quanto non soggetta a limiti temporali, che l’interesse alla causa era dato dalla sua qualità di erede testamentaria del suo convivente [OSCURATO:PERSONA] e che l’impugnazione del testamento nullo poteva essere effettuata da chiunque ne avesse interesse.

Inoltre, erano stati ignorati sia i documenti prodotti, sia l’insussistenza, in capo all’appellato, della qualità di erede legittimario del testatore [OSCURATO:PERSONA] e del fratello [OSCURATO:PERSONA].

2. Col secondo motivo, si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 100, 115, 132, n. 4, 233 e 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 350, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, perché il giudice d'appello, pur ritenendo ammissibile il giuramento decisorio di [OSCURATO:PERSONA] deferito ritualmente ed articolatamente dalla difesa della ricorrente, aveva reputato irrilevanti le circostanze che ne costituivano oggetto, oltre ad avere trascurato il fatto che la causa avrebbe dovuto essere incardinata anche in capo a lei, in quanto erede testamentaria di [OSCURATO:PERSONA], che il bene oggetto di causa non fosse tutto di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], ma anche della moglie [OSCURATO:PERSONA], che la divisione dei beni intervenuta tra gli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che con preliminare del 11/8/1980 [OSCURATO:PERSONA] si fosse obbligato ad acquistare i beni siti in Campagna, a lui attribuiti con il precedente atto, onde ovviare alle passività familiari.

I giudici, infine, avrebbero dovuto concedere la c.t.u. specie in ragione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] davanti al giudice tutelare per la redazione dell’inventario relativo alla successione dal padre, definita ab intestato.

3. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. è del seguente tenore: « INAMMISSIBILITÀ e/o [OSCURATO:PERSONA] del ricorso avverso pronuncia di accoglimento servitù di passaggio (doppia conforme), per le seguenti ragioni: 1° motivo: inammissibile, la censura non coglie la ratio decidendi della pronunzia impugnata, che s’incentra sul rigetto dell’istanza di rimessione in termini, per l’impossibilità della Manzella di impugnare il testamento, in quanto non legittimaria.

In ogni caso, in punto di diritto, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio (Sez.

U, n. 20867 del 30 settembre 2020; Sez. 5, n. 16016 del 9 giugno 2021).

Inoltre, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Sez.

U., n. 23745 del 28 ottobre 2020). 2° motivo: inammissibile per doppia conforme (Sez. 2, n. 7724 del 9 marzo 2022; Sez. 6-3, n. 15777 del 17 maggio 2022; Sez.

L, n. 24395 del 3 novembre 2020).

In ogni caso, la Corte d’appello, pur valutando l’ammissibilità del giuramento, ne ha escluso la decisorietà (Sez. 2, n. 1551 del 19 gennaio 2022).

La valutazione (positiva o negativa) circa la decisorietà della formula del giuramento è rimessa all'apprezzamento del giudice del merito, il cui giudizio circa l'idoneità della formula a definire la lite è sindacabile in sede di legittimità con esclusivo riferimento alla sussistenza di vizi logici o giuridici attinenti all'apprezzamento espresso dal predetto giudice (Sez. 1, n. 9831 del 7 maggio 2014)».

4. Il primo motivo, già reso difettoso dalla commistione tra critiche motivazionali e vizi di violazione di legge, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (in questi termini, Cass., Sez. 1, 23/10/2018, n. 26874), è inammissibile innanzitutto perché contiene una descrizione dei fatti di causa lacunosa e non perspicua, siccome inidonea a far comprendere a questa Corte perfino i rapporti parentali tra le persone menzionate in ricorso e il de cuius, di cui rimane incerto anche il nome, e l’andamento del processo di primo e secondo grado, così ponendosi in contrasto col principio secondo cui il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente, alla stregua delle prescrizioni di cui all’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 3, 12/1/2024, n. 1352; Cass., Sez. 1, 13/11/2023, n. 31420; Cass., Sez.

U, 30/11/2021, n. 37552; Cass., Sez.

U, 10.9.2019, n. 22575; Cass., Sez. 2, 24.4.2018 n. 10072; Cass., Sez. 5, 4.10.2018, n. 24340).

La censura, inoltre, non attinge neppure la ratio decidendi, in contrasto col principio secondo cui i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata devono avere i caratteri non solo della specificità e della completezza, ma anche della riferibilità alla decisione stessa (Cass., Sez. 3, 2/8/2002, n. 11530; Cass., Sez. 2, 17/7/2007, n. 15952; Cass., Sez. 6-1, 10/8/2017, n. 19989; Cass., Sez. 6-1, 24/2/2020, n. 4905).

La decisione di rigetto è stata basata, infatti, sull’infondatezza della richiesta di rimessione i termini, sollecitata dall’appellante sul presupposto che la chiusura degli uffici di cancelleria le avesse inibito la possibilità di visionare gli atti e costituirsi nei termini di cui all’art. 166 cod. proc. civ. e respinta per essere stati detti uffici riaperti in tempo utile per consentire alla parte di verificare gli atti e costituirsi tempestivamente all’udienza differita d’ufficio al 19/6/2018, da cui è derivato il permanente giudizio di tardiva costituzione e di novità della documentazione prodotta, mentre questa questione è stata del tutto trascurata nel motivo proposto, che è stato incentrato sulla rilevabilità, senza limiti temporali, della nullità testamentaria e sulla sussistenza dell’interesse della ricorrente ad evidenziare la questione, aspetto questo che è stato sì affrontato dai giudici, ma in modo secondario e subordinato al presupposto della tardività della costituzione e della produzione documentale.

Lo stesso richiamo alla documentazione asseritamente non esaminata dalla Corte d’Appello è affettoda genericità, non avendo la ricorrente specificato quale ne fossero i contenuti e la rilevanza ai fini della decisione e quali le fasi processuali in cui gli stessi furono prodotti, in contrasto con quanto sancito dal n. 6 dell’art.366 cod. proc. civ., il quale impone di indicare specificamente gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda (vedi Cass., Sez. 5, 18/11/2015, n. 23575; Cass., Sez. 5, 15/01/2019, n. 777), mediante la riproduzione diretta o indiretta del contenuto che sorregge la censura, precisando, in quest’ultimo caso, la parte del documento cui quest’ultima corrisponde (Cass., Sez. 5, 15/07/2015, n. 14784; Cass.,Sez. 6- 1, 27/07/2017, n. 18679) e i dati necessari all'individuazione della sua collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (vedi Cass., Sez. 5, 18/11/2015, n. 23575; Cass., Sez. 5, 15/01/2019, n. 777).

Occorre, infine, evidenziare come il n. 4 del primo comma dell’art.366 cod. proc. civ. imponga al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge (o eventualmente il principio di diritto) di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (in tal senso, Cass., Sez.

U., 28/10/2020, n. 23745; Cass. Sez. 6 - 1, 24/02/2020, n. 4905), né consentendosi altrimenti ad essa di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione in assenza di indicazioni su quali siano state le modalità e sotto quale profilo essa sia stata realizzata (Cass., Sez. 3, 28/10/2002, n. 15177; Cass., Sez. 2, 26/01/2004, n. 1317; Cass., Sez. 6 -5, 15/01/2015, n. 635; Cass. Sez. 3, 11/7/2014, n. 15882, Cass. Sez. 3, 2/4/2014, n. 7692), raffronto che, nella specie, è stato del tutto omesso.

5. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

Costituisce, infatti, principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui la valutazione (positiva o negativa) della decisorietà della formula del giuramento, che - attese le finalità di questo speciale mezzo di prova - deve essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l'an iuratum sit, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto, è rimessa all'apprezzamento del giudice del merito, il cui giudizio circa la sua idoneità a definire la lite è sindacabile in sede di legittimità con esclusivo riferimento alla sussistenza di vizi logici o giuridici attinenti all'apprezzamento espresso dal predetto giudice (Cass., Sez. 1, 7/5/2014, n. 9831; Cass., Sez. 3, 13/11/2009, n. 24025; Cass., Sez. 2, 8/6/2007, n. 13425), vizi che, nella specie, non sono stati chiariti nella censura.

Allo stesso modo non sono state chiarite neppure le circostanze sottese alle deduzioni afferenti l’integrità del contraddittorio e, per la verità, neppure la stessa ravvisabilità di un’eccezione sul punto, siccome confusa nell’ambito di plurime doglianze riguardanti aspetti differenti, la cui fondatezza è stata peraltro espressamente esclusa dai giudici di merito, allorché hanno evidenziato come [OSCURATO:PERSONA], premorta al coniuge, non fosse comproprietaria del bene conteso, siccome acquistato dal marito quando ancora vigeva il regime della separazione dei beni.

Per quanto detto, deve dichiararsi l’inammissibilità della censura.

6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente.

7. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende.

8. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge; condanna altresì il ricorrente, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore liquidata in € 2.100,00, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11715/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, viale delle Medaglie d’oro, n. 283; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via Lungotevere dei Mellini, n. 17, presso lo studi dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Avverso la sentenza n. 1495/2022, emessa dalla Corte d’Appello di Salerno in data 9/11/2022, pubblicata il 15/11/2022 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 settembre 2024 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Oggetto: Rimessione in termine su documenti – Ammissibilità del giuramento decisorio – Questione di merito. 1. Con sentenza n. 888/2021, pubblicata il 16/3/2021, il Tribunale di Salerno accolse la domanda di rivendica dell'immobile sito in Palamonte, via U. Bivio, proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che ne avesse acquistato la proprietà per successione testamentaria dal padre e che quest'ultima lo occupasse senza titolo, respinse l’istanza di rimessione in termini proposta dalla convenuta, costituitasi tardivamente per non avere potuto, a suo dire, visionare tempestivamente il fascicolo in ragione della chiusura della cancelleria per trasferimento degli uffici, e condannò la predetta al rilascio del bene. Il giudizio d'appello, incardinato su iniziativa della medesima [OSCURATO:PERSONA], che aveva censurato il rigetto dell'istanza di rimessione in termini, evidenziato la nullità del testamento del defunto [OSCURATO:PERSONA] per non autenticità della sottoscrizione e la necessità di partecipazione al giudizio del coniuge del testatore, siccome comproprietario del bene, e degli altri coeredi, oltreché la lesione della legittima spettante a [OSCURATO:PERSONA], di cui era stata convivente fin dal 1983, chiesto la perizia grafologica e deferito il giuramento decisorio, si concluse, nella resistenza dell'appellato, con la sentenza n. 360/2021, pubblicata il 15/11/2022, con la quale la Corte d'Appello di Salerno rigettò l'appello e confermò la sentenza impugnata. 2. Contro la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Questa Corte ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti. In seguito a tale comunicazione, la ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso ed è stata perciò fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Ilcontroricorrente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che: 1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115, 132 n. 4, 233 e 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.; la violazione degli artt. 100 cod. proc. civ. e 606 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, perché i giudici di merito avevano omesso di considerare che la nullità assoluta di un testamento poteva essere rilevata anche in appello, in quanto non soggetta a limiti temporali, che l’interesse alla causa era dato dalla sua qualità di erede testamentaria del suo convivente [OSCURATO:PERSONA] e che l’impugnazione del testamento nullo poteva essere effettuata da chiunque ne avesse interesse. Inoltre, erano stati ignorati sia i documenti prodotti, sia l’insussistenza, in capo all’appellato, della qualità di erede legittimario del testatore [OSCURATO:PERSONA] e del fratello [OSCURATO:PERSONA]. 2. Col secondo motivo, si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 100, 115, 132, n. 4, 233 e 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 350, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, perché il giudice d'appello, pur ritenendo ammissibile il giuramento decisorio di [OSCURATO:PERSONA] deferito ritualmente ed articolatamente dalla difesa della ricorrente, aveva reputato irrilevanti le circostanze che ne costituivano oggetto, oltre ad avere trascurato il fatto che la causa avrebbe dovuto essere incardinata anche in capo a lei, in quanto erede testamentaria di [OSCURATO:PERSONA], che il bene oggetto di causa non fosse tutto di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], ma anche della moglie [OSCURATO:PERSONA], che la divisione dei beni intervenuta tra gli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che con preliminare del 11/8/1980 [OSCURATO:PERSONA] si fosse obbligato ad acquistare i beni siti in Campagna, a lui attribuiti con il precedente atto, onde ovviare alle passività familiari. I giudici, infine, avrebbero dovuto concedere la c.t.u. specie in ragione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] davanti al giudice tutelare per la redazione dell’inventario relativo alla successione dal padre, definita ab intestato. 3. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. è del seguente tenore: « INAMMISSIBILITÀ e/o [OSCURATO:PERSONA] del ricorso avverso pronuncia di accoglimento servitù di passaggio (doppia conforme), per le seguenti ragioni: 1° motivo: inammissibile, la censura non coglie la ratio decidendi della pronunzia impugnata, che s’incentra sul rigetto dell’istanza di rimessione in termini, per l’impossibilità della Manzella di impugnare il testamento, in quanto non legittimaria. In ogni caso, in punto di diritto, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio (Sez. U, n. 20867 del 30 settembre 2020; Sez. 5, n. 16016 del 9 giugno 2021). Inoltre, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Sez. U., n. 23745 del 28 ottobre 2020). 2° motivo: inammissibile per doppia conforme (Sez. 2, n. 7724 del 9 marzo 2022; Sez. 6-3, n. 15777 del 17 maggio 2022; Sez. L, n. 24395 del 3 novembre 2020). In ogni caso, la Corte d’appello, pur valutando l’ammissibilità del giuramento, ne ha escluso la decisorietà (Sez. 2, n. 1551 del 19 gennaio 2022). La valutazione (positiva o negativa) circa la decisorietà della formula del giuramento è rimessa all'apprezzamento del giudice del merito, il cui giudizio circa l'idoneità della formula a definire la lite è sindacabile in sede di legittimità con esclusivo riferimento alla sussistenza di vizi logici o giuridici attinenti all'apprezzamento espresso dal predetto giudice (Sez. 1, n. 9831 del 7 maggio 2014)». 4. Il primo motivo, già reso difettoso dalla commistione tra critiche motivazionali e vizi di violazione di legge, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (in questi termini, Cass., Sez. 1, 23/10/2018, n. 26874), è inammissibile innanzitutto perché contiene una descrizione dei fatti di causa lacunosa e non perspicua, siccome inidonea a far comprendere a questa Corte perfino i rapporti parentali tra le persone menzionate in ricorso e il de cuius, di cui rimane incerto anche il nome, e l’andamento del processo di primo e secondo grado, così ponendosi in contrasto col principio secondo cui il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente, alla stregua delle prescrizioni di cui all’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 3, 12/1/2024, n. 1352; Cass., Sez. 1, 13/11/2023, n. 31420; Cass., Sez. U, 30/11/2021, n. 37552; Cass., Sez. U, 10.9.2019, n. 22575; Cass., Sez. 2, 24.4.2018 n. 10072; Cass., Sez. 5, 4.10.2018, n. 24340). La censura, inoltre, non attinge neppure la ratio decidendi, in contrasto col principio secondo cui i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata devono avere i caratteri non solo della specificità e della completezza, ma anche della riferibilità alla decisione stessa (Cass., Sez. 3, 2/8/2002, n. 11530; Cass., Sez. 2, 17/7/2007, n. 15952; Cass., Sez. 6-1, 10/8/2017, n. 19989; Cass., Sez. 6-1, 24/2/2020, n. 4905). La decisione di rigetto è stata basata, infatti, sull’infondatezza della richiesta di rimessione i termini, sollecitata dall’appellante sul presupposto che la chiusura degli uffici di cancelleria le avesse inibito la possibilità di visionare gli atti e costituirsi nei termini di cui all’art. 166 cod. proc. civ. e respinta per essere stati detti uffici riaperti in tempo utile per consentire alla parte di verificare gli atti e costituirsi tempestivamente all’udienza differita d’ufficio al 19/6/2018, da cui è derivato il permanente giudizio di tardiva costituzione e di novità della documentazione prodotta, mentre questa questione è stata del tutto trascurata nel motivo proposto, che è stato incentrato sulla rilevabilità, senza limiti temporali, della nullità testamentaria e sulla sussistenza dell’interesse della ricorrente ad evidenziare la questione, aspetto questo che è stato sì affrontato dai giudici, ma in modo secondario e subordinato al presupposto della tardività della costituzione e della produzione documentale. Lo stesso richiamo alla documentazione asseritamente non esaminata dalla Corte d’Appello è affettoda genericità, non avendo la ricorrente specificato quale ne fossero i contenuti e la rilevanza ai fini della decisione e quali le fasi processuali in cui gli stessi furono prodotti, in contrasto con quanto sancito dal n. 6 dell’art.366 cod. proc. civ., il quale impone di indicare specificamente gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda (vedi Cass., Sez. 5, 18/11/2015, n. 23575; Cass., Sez. 5, 15/01/2019, n. 777), mediante la riproduzione diretta o indiretta del contenuto che sorregge la censura, precisando, in quest’ultimo caso, la parte del documento cui quest’ultima corrisponde (Cass., Sez. 5, 15/07/2015, n. 14784; Cass.,Sez. 6- 1, 27/07/2017, n. 18679) e i dati necessari all'individuazione della sua collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (vedi Cass., Sez. 5, 18/11/2015, n. 23575; Cass., Sez. 5, 15/01/2019, n. 777). Occorre, infine, evidenziare come il n. 4 del primo comma dell’art.366 cod. proc. civ. imponga al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge (o eventualmente il principio di diritto) di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (in tal senso, Cass., Sez. U., 28/10/2020, n. 23745; Cass. Sez. 6 - 1, 24/02/2020, n. 4905), né consentendosi altrimenti ad essa di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione in assenza di indicazioni su quali siano state le modalità e sotto quale profilo essa sia stata realizzata (Cass., Sez. 3, 28/10/2002, n. 15177; Cass., Sez. 2, 26/01/2004, n. 1317; Cass., Sez. 6 -5, 15/01/2015, n. 635; Cass. Sez. 3, 11/7/2014, n. 15882, Cass. Sez. 3, 2/4/2014, n. 7692), raffronto che, nella specie, è stato del tutto omesso. 5. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Costituisce, infatti, principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui la valutazione (positiva o negativa) della decisorietà della formula del giuramento, che - attese le finalità di questo speciale mezzo di prova - deve essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l'an iuratum sit, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto, è rimessa all'apprezzamento del giudice del merito, il cui giudizio circa la sua idoneità a definire la lite è sindacabile in sede di legittimità con esclusivo riferimento alla sussistenza di vizi logici o giuridici attinenti all'apprezzamento espresso dal predetto giudice (Cass., Sez. 1, 7/5/2014, n. 9831; Cass., Sez. 3, 13/11/2009, n. 24025; Cass., Sez. 2, 8/6/2007, n. 13425), vizi che, nella specie, non sono stati chiariti nella censura. Allo stesso modo non sono state chiarite neppure le circostanze sottese alle deduzioni afferenti l’integrità del contraddittorio e, per la verità, neppure la stessa ravvisabilità di un’eccezione sul punto, siccome confusa nell’ambito di plurime doglianze riguardanti aspetti differenti, la cui fondatezza è stata peraltro espressamente esclusa dai giudici di merito, allorché hanno evidenziato come [OSCURATO:PERSONA], premorta al coniuge, non fosse comproprietaria del bene conteso, siccome acquistato dal marito quando ancora vigeva il regime della separazione dei beni. Per quanto detto, deve dichiararsi l’inammissibilità della censura. 6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente. 7. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende. 8. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge; condanna altresì il ricorrente, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore liquidata in € 2.100,00, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della c
Sentenza Cassazione n. 25866/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris