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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2021

Cassazione n. 03102/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Fermo il 17 novembre 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni uno di reclusione, in relazione al reato di cui agli artt. 582, 583, cod. pen., concesse le circostanze attenuanti generiche considerate equivalenti, con la diminuzione per il rito abbreviato prescelto. 2.Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando due vizi. 2.1.Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione di norme penali, circa il giudizio di attendibilità della persona offesa.

Sul punto la Corte territoriale si sarebbe limitata a ripercorrere le argomentazioni del primo giudice, con motivazione stereotipata, senza affrontare le censure prospettate con il gravame circa l'attendibilità della persona offesa, portatrice di interessi e in assenza di riscontri, risultando il referto medico rilasciato dal pronto soccorso, attestante cause riferite dalla stessa persona offesa.

Il certificato medico, infatti, si limita ad attestare la congruenza tra le lesioni riscontrate (rottura delle vertebre lombari) e la caduta. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla recidiva e alla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. con giudizio di prevalenza. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato o in quanto devolve censure non consentite in sede di legittimità.

3.1. Il primo motivo è riproduttivo di analogo motivo di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione non manifestamente illogica e immune da censure di ogni tipo.

Corretto appare il rinvio per relationem a parti della motivazione della sentenza di primo grado, trattandosi di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, in cui le motivazioni si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215722).

Inoltre, il ricorso attinge il giudizio di attendibilità della persona offesa svolto dai giudici di merito adeguatamente, in conformità all'indirizzo pacifico di questa Corte secondo cui l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, non riscontrate nel caso in esame (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv.262948 - 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

Del resto si tratta di dichiarazioni che, legittimamente, possono essere poste a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, pur in assenza di riscontri previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto che, peraltro, deve, in tal caso, essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730). 2.2.11 secondo motivo è inammissibile posto che investe un potere discrezionale del giudice di merito, quanto all'operato bilanciamento ex art. 69 cod. pen. che, secondo un indirizzo di questa Corte, si può esplicitare anche attraverso la mera enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti, trattandosi di un giudizio che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv. 266148 - 01; Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, Falaschi, Rv. 249549).

Quanto alla richiesta di esclusione della recidiva, la stessa risulta correttamente e adeguamente motivata (cfr. pag. 7 della motivazione) anche indicando le ragioni per le quali la presente condotta sia espressione di un incremento della pericolosità dell'imputato.

4. All'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21/09/2021 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Fermo il 17 novembre 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni uno di reclusione, in relazione al reato di cui agli artt. 582, 583, cod. pen., concesse le circostanze attenuanti generiche considerate equivalenti, con la diminuzione per il rito abbreviato prescelto. 2.Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando due vizi. 2.1.Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione di norme penali, circa il giudizio di attendibilità della persona offesa. Sul punto la Corte territoriale si sarebbe limitata a ripercorrere le argomentazioni del primo giudice, con motivazione stereotipata, senza affrontare le censure prospettate con il gravame circa l'attendibilità della persona offesa, portatrice di interessi e in assenza di riscontri, risultando il referto medico rilasciato dal pronto soccorso, attestante cause riferite dalla stessa persona offesa. Il certificato medico, infatti, si limita ad attestare la congruenza tra le lesioni riscontrate (rottura delle vertebre lombari) e la caduta. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla recidiva e alla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. con giudizio di prevalenza. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato o in quanto devolve censure non consentite in sede di legittimità. 3.1. Il primo motivo è riproduttivo di analogo motivo di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione non manifestamente illogica e immune da censure di ogni tipo. Corretto appare il rinvio per relationem a parti della motivazione della sentenza di primo grado, trattandosi di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, in cui le motivazioni si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215722). Inoltre, il ricorso attinge il giudizio di attendibilità della persona offesa svolto dai giudici di merito adeguatamente, in conformità all'indirizzo pacifico di questa Corte secondo cui l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, non riscontrate nel caso in esame (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv.262948 - 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Del resto si tratta di dichiarazioni che, legittimamente, possono essere poste a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, pur in assenza di riscontri previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto che, peraltro, deve, in tal caso, essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730). 2.2.11 secondo motivo è inammissibile posto che investe un potere discrezionale del giudice di merito, quanto all'operato bilanciamento ex art. 69 cod. pen. che, secondo un indirizzo di questa Corte, si può esplicitare anche attraverso la mera enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti, trattandosi di un giudizio che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv. 266148 - 01; Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, Falaschi, Rv. 249549). Quanto alla richiesta di esclusione della recidiva, la stessa risulta correttamente e adeguamente motivata (cfr. pag. 7 della motivazione) anche indicando le ragioni per le quali la presente condotta sia espressione di un incremento della pericolosità dell'imputato. 4. All'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/09/2021 Il Consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 03102/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris