CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 febbraio 2021
Cassazione n. 31556/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 maggio 1989 avverso la sentenza della Corte di appello di Roma dell'8 marzo 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la reiezione del ricorso; sentito il difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso come da ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Giudicato con il rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato dal Tribunale di Roma alla pena ritenuta di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 2.Interposto appello, con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha integralmente confermato la sentenza appellata. 3. Propone ricorso l'imputato tramite il difensore di fiducia e lamenta: - integrale difetto di motivazione perché, a fronte della proposta di concordato ex art 599-bis cod. proc. pen. asseverata dal parere positivo reso dalla Procura Generale, la Corte in un primo momento si è riservata di valutarne il portato e poi, in sede di decisione, ha del tutto trascurato siffatta proposta di definizione della regiudicanda, confermando la decisione di primo grado senza mai giustificare le ragioni sottese alla scelta di non dare ulteriore corso alla pena concordata; - nullità della sentenza perché, certa l'ignoranza della lingua italiana da parte del prevenuto, confermata dalla nomina dell'interprete intervenuta sia nel corso delle indagini preliminari che nel corso del primo grado di giudizio, la Corte territoriale ha trattato il giudizio in presenza dell'imputato senza tuttavia procedere alla nomina dell'interprete imposta dall'art. 143 cod. proc. pen. così da minarne radicalmente le prerogative difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita l'accoglimento per le ragioni di seguito precisate. 2. Il primo motivo, per quanto ammissibile, è infondato. 2.1. Quanto al profilo pregiudiziale, il Collegio condivide l'orientamento, recentemente espresso da questa sezione della Corte (Sezione 6, n. 23614 del 5 maggio 2022, n.m.) che, in consapevole contrasto con altre decisioni di legittimità (in particolare, Sez.7, n.20085 del 2/2/2021, Gliaschera, Rv. 281512), porta a ritenere sindacabile in sede di legittimità il mancato accoglimento dell'accordo formulato dalle parti ai sensi dell'ad 599-bis cod. proc. pen. 2.1. In particolare, la tesi secondo cui il mancato accoglimento del concordato non è suscettibile di impugnazione con il ricorso per cassazione non può essere condivi ga per una pluralità di ragioni. In primo luogo, il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione "non è di ostacolo alla proponibilità del ricorso avverso la sentenza di appello che decida nel merito, senza accogliere il concordato sui motivi e sulla pena. Il concordato in appello, sia in caso di rigetto che di accoglimento, determina l'adozione di un'ordinaria sentenza di secondo grado, in quanto tale impugnabile in cassazione secondo la disciplina ordinaria. Il fatto che non sia prevista una disciplina derogatoria per l'impugnazione del concordato in appello, non consente affatto di ritenere che il ricorso per cassazione sia in tal caso precluso, bensì determina l'applicabilità dei principi generali e, quindi, depone nel senso dell'ammissibilità del ricorso" (in termini pedissequamente riproposti la citata sentenza n. 23614 del 2022). Si aggiunga, sul piano logico-sistematico, che l'orientamento qui non condiviso, nel sostenere che la decisione di non validare il concordato sarebbe frutto di una scelta non sindacabile compiuta dal giudice di appello, porta ad una soluzione inaccettabile perché foriera di un "grave vulnus al diritto di difesa, nonché una palese violazione dell'interesse dell'imputato ad accedere ad un trattamento sanzionatorio di favore. La scelta del giudice di appello di non ammettere il concordato determina effetti di estremo rilievo e, pertanto, ove non si consentisse il controllo sulla legittimità della stessa con il ricorso per cassazione, si porrebbero fondati dubbi di legittimità costituzionale. Ove si ammettesse che il rigetto del concordato non sia in alcun modo sindacabile, si impedirebbe all'imputato di ottenere il controllo su una decisione fortemente pregiudizievole, posto che il concordato, consentendo una determinazione della pena sulla base dell'accordo tra le parti, ha un innegabile effetto premiale" (così la già citata sentenza n. 23614 del 2022, integralmente condivisa). 2.2. Ferma dunque, in linea di principio, la sindacabilità della scelta di non dare corso al concordato, ritiene tuttavia la Corte che nel caso, per quanto non immediatamente esplicitate, le ragioni che nel caso la giustificarono emergano con evidenza dalla lettura della decisione impugnata, così da superare l'apparente vizio motivazionale addotto dalla difesa. Emerge, infatti che la pena concordata di cui alla proposta asseverata dal parere della Procura generale, prevedeva la prevalenza delle generiche sulla recidiva ex art 99, commi 2 e 3, cod. pen, a fronte della equivalenza ritenuta dal Tribunale. Decisione, quest'ultima, che la Corte del merito ha inteso confermare, argomentandone le ragioni, senza che peraltro il ricorso abbia in alcun modo inteso criticare il percorso logico giuridico seguito sul punto. Da qui l'immediata individuazione della ragione di ritenuta incongruità della proposta e la conseguente infondatezza del rilievo addotto dalla difesa. 3. Il secondo motivo risulta tardivamente proposto. In tema di traduzione degli atti, questa Corte ha avuto modo di precisare — in piena continuità con il precedente indirizzo ermeneutico espresso da Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216259- che, anche dopo l'attuazione della direttiva 2010/64/UE ad opera del D.Lgs. 4 marzo 2014 n.32, la mancata nomina di un interprete all'imputato che non conosce la lingua italiana dà luogo ad una nullità a regime intermedio, che deve essere eccepita dalla parte prima del compimento dell'atto ovvero, qualora ciò non sia possibile, immediatamente dopo e, comunque, non può più essere rilevata nè dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado o, se si sia verificata nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo (Sez. 2, n. 26078 del 09/06/2016, Ka, Rv. 267157; Sez. 3 n. 30891 del 24/06/2015, Rv. 264330; in tema di giudizio abbreviato, Sez. 6, n. 10444 del 19/01/2017, Aissat e altro, Rv. 269382; Sezione 2, n. 3030 del 5 novembre 2019, n.m.).Nel caso, sia l'imputato che il difensore presero parte all'udienza camerale di definizione del gravame di merito, conseguenziale alla definizione con le forme del rito abbreviato del processo in primo grado. In disparte il tema relativo alla effettiva consistenza della lesione prodotta in considerazione del ridotto perimetro dell'attività processuale resa nell'occasione, resta da evidenziare che il tema ora proposto dal ricorso non venne rilevato innanzi alla Corte del merito, malgrado la rassegnata e compiuta partecipazione all'udienza camerale, così da precludere ora il rilievo della nullità in questione ai sensi del comma 2 dell'art. 180 cod. proc. pen. 4. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e