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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 48837/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio e trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in data 16 aprile 2019 con la quale l'imputato ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia per il reato ascrittogli di cui all'art. 337 cod. pen. commesso il 5 agosto 2015.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore propone due motivi.

Con il primo deduce violazione di legge e nullità della sentenza impugnata ai sensi degli artt.178 e 179 cod. proc. pen. per l'omessa notifica all'imputato ed al suo difensore della citazione e dell'avviso dell'udienza per il giudizio di appello.

Si rappresenta che la notificazione della citazione a giudizio per il grado appello è stata eseguita, sia per il difensore che per l'imputato, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore, presso altro avvocato omonimo a mezzo p.e.c..

La questione sebbene dedotta anche nelle conclusioni scritte ritualmente comunicate alla Corte di appello nel procedimento svoltosi nelle forme del rito cartolare ai sensi dell'alt 23-bis

I. n. 176/2020 - in cui si rappresentava che al difensore sono state comunicate soltanto le conclusioni del Procuratore generale - non è stata presa in esame da parte del Giudice del gravame.

Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione in ordine alla sussistenza del reato, emergendo dall'attività istruttoria che l'imputato ha posto in essere la propria condotta dopo la sua compiuta identificazione e quindi senza alcuna volontà oppositiva all'atto di ufficio, essendosi trattato di una mera reazione di protesta.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata in ragione della fondatezza del motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Dalla visione diretta degli atti processuali si evince che l'avviso al difensore dell'udienza fissata nel giudizio in appello è stata eseguita presso l'indirizzo PEC di altro avvocato omonimo iscritto al Foro di Firenze mentre il difensore dell'imputato appartiene al Foro di Prato.

Analogo errore è stato commesso per la citazione a giudizio dell'imputato, elettivamente domiciliato presso il proprio difensore.

Pertanto, poiché la nullità risulta essere stata anche dedotta dal difensore in sede di conclusioni scritte prima dell'udienza del 10 febbraio 2022 tenutasi nelle forme del contraddittorio cartolare ex art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la Corte di appello avrebbe dovuto disporre la rinnovazione delle notifiche della citazione a giudizio dell'imputato e dell'avviso di udienza al difensore.

L'omessa citazione a giudizio dell'imputato e del difensore è peraltro da ritenersi causa di nullità assoluta ed insanabile anche nel giudizio d'appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23-bis citato, non potendosi ritenere atto equipollente la disposta comunicazione delle conclusioni scritte del pubblico ministero ai sensi del comma 2 del predetto articolo, tenuto conto della diversa finalità dell'atto oltre che dei termini (quindici giorni liberi prima dell'udienza) entro i quali è consentito alle parti di avanzare richiesta di discussione orale ed all'imputato di richiedere di partecipare all'udienza, rispetto al più breve termine (dieci giorni prima dell'udienza) entro il quale il pubblico ministero formula le sue conclusioni scritte, di guisa che la comunicazione delle stesse per via telematica al difensore interviene dopo la scadenza del termine entro il quale deve essere esercitata a pena di decadenza l'opzione per la trattazione orale dell'udienza.

In ogni caso, anche in applicazione delle regole generali sulla sanatoria delle nullità delle citazioni previste dall'art. 184 cod. proc. pen. va ricordato che la comparizione della parte non citata non sana la nullità allorchè la parte dichiari che la comparizione è determinata dal solo intento di far rilevare l'irregolarità della citazione con conseguente diritto alla richiesta di un nuovo termine che non può essere inferiore a quello previsto per la citazione a giudizio.

Pertanto, avendo il difensore manifestato con le proprie conclusioni scritte l'intento di non avvalersi della conoscenza del procedimento avvenuta per altra via, deve escludersi che possa essersi determinata la sanatoria della nullità derivante dall'omessa citazione a giudizio.

In conclusione, la sentenza impugnata a causa del difetto di notifica dell'avviso al difensore e del decreto di citazione a giudizio dell'imputato deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, non essendo ancora decorso il termine di prescrizione del reato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio e trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in data 16 aprile 2019 con la quale l'imputato ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia per il reato ascrittogli di cui all'art. 337 cod. pen. commesso il 5 agosto 2015. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore propone due motivi. Con il primo deduce violazione di legge e nullità della sentenza impugnata ai sensi degli artt.178 e 179 cod. proc. pen. per l'omessa notifica all'imputato ed al suo difensore della citazione e dell'avviso dell'udienza per il giudizio di appello. Si rappresenta che la notificazione della citazione a giudizio per il grado appello è stata eseguita, sia per il difensore che per l'imputato, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore, presso altro avvocato omonimo a mezzo p.e.c.. La questione sebbene dedotta anche nelle conclusioni scritte ritualmente comunicate alla Corte di appello nel procedimento svoltosi nelle forme del rito cartolare ai sensi dell'alt 23-bis I. n. 176/2020 - in cui si rappresentava che al difensore sono state comunicate soltanto le conclusioni del Procuratore generale - non è stata presa in esame da parte del Giudice del gravame. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione in ordine alla sussistenza del reato, emergendo dall'attività istruttoria che l'imputato ha posto in essere la propria condotta dopo la sua compiuta identificazione e quindi senza alcuna volontà oppositiva all'atto di ufficio, essendosi trattato di una mera reazione di protesta. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata in ragione della fondatezza del motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Dalla visione diretta degli atti processuali si evince che l'avviso al difensore dell'udienza fissata nel giudizio in appello è stata eseguita presso l'indirizzo PEC di altro avvocato omonimo iscritto al Foro di Firenze mentre il difensore dell'imputato appartiene al Foro di Prato. Analogo errore è stato commesso per la citazione a giudizio dell'imputato, elettivamente domiciliato presso il proprio difensore. Pertanto, poiché la nullità risulta essere stata anche dedotta dal difensore in sede di conclusioni scritte prima dell'udienza del 10 febbraio 2022 tenutasi nelle forme del contraddittorio cartolare ex art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la Corte di appello avrebbe dovuto disporre la rinnovazione delle notifiche della citazione a giudizio dell'imputato e dell'avviso di udienza al difensore. L'omessa citazione a giudizio dell'imputato e del difensore è peraltro da ritenersi causa di nullità assoluta ed insanabile anche nel giudizio d'appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23-bis citato, non potendosi ritenere atto equipollente la disposta comunicazione delle conclusioni scritte del pubblico ministero ai sensi del comma 2 del predetto articolo, tenuto conto della diversa finalità dell'atto oltre che dei termini (quindici giorni liberi prima dell'udienza) entro i quali è consentito alle parti di avanzare richiesta di discussione orale ed all'imputato di richiedere di partecipare all'udienza, rispetto al più breve termine (dieci giorni prima dell'udienza) entro il quale il pubblico ministero formula le sue conclusioni scritte, di guisa che la comunicazione delle stesse per via telematica al difensore interviene dopo la scadenza del termine entro il quale deve essere esercitata a pena di decadenza l'opzione per la trattazione orale dell'udienza. In ogni caso, anche in applicazione delle regole generali sulla sanatoria delle nullità delle citazioni previste dall'art. 184 cod. proc. pen. va ricordato che la comparizione della parte non citata non sana la nullità allorchè la parte dichiari che la comparizione è determinata dal solo intento di far rilevare l'irregolarità della citazione con conseguente diritto alla richiesta di un nuovo termine che non può essere inferiore a quello previsto per la citazione a giudizio. Pertanto, avendo il difensore manifestato con le proprie conclusioni scritte l'intento di non avvalersi della conoscenza del procedimento avvenuta per altra via, deve escludersi che possa essersi determinata la sanatoria della nullità derivante dall'omessa citazione a giudizio. In conclusione, la sentenza impugnata a causa del difetto di notifica dell'avviso al difensore e del decreto di citazione a giudizio dell'imputato deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, non essendo ancora decorso il termine di prescrizione del reato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. Co
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