CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27408/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza che ha disposto la misura cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 21 ottobre 2024 in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagato che, con un unico motivo, deduce erronea applicazione dell'art. 73 T.U. Stup., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, con riguardo al diniego della derubricazione nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, lamentando che il Tribunale abbia valorizzato il dato ponderale che la difesa sostiene essere limitato, evocando altresì la rudimentalità dell'attività e l'età del prevenuto. La difesa sostiene poi l'eccessività della misura in corso anche in relazione al giudizio di condanna, richiamando il disposto dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe speso alcuna parola per affermare la prognosi di una pena superiore a tre anni. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché meramente contestativo, e pertanto generico, nonché manifestamente infondato. 2. Giova richiamare il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, per qualificare il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, occorre operare una valutazione complessiva e in concreto di tutte le circostanze del fatto (Sez. U., sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Murolo; più di recente, Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285706, massimata nei seguenti termini: "In tema di stupefacenti, la configurabilità del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, postula un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, ed a quantità e qualità delle sostanze, con riferimento al grado di purezza, sì da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e di proporzionalità della pena), mentre la mancanza di uno solo degli elementi sintomatici della lieve entità giustifica l'esclusione di detta ipotesi. In conseguenza, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della stessa, è necessario fare riferimento, come detto, all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Pascale, Rv. 284319; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615). In linea con i suesposti principi, il Tribunale di Catanzaro ha escluso l'ipotesi più lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 cit., sulla base dei seguenti elementi: a) il considerevole dato ponderale (gr. 21,4 di cocaina, dalla quale erano ricavabili 36 dosi); b) il confezionamento in involucri in cellophane termosaldati, ripartiti in dosi espressamente indicate come "G" (grandi da gr. 0,8) e "P" (piccole da gr. 0,5); c) il rinvenimento della somma di euro 700, del quale l'indagato non aveva adeguatamente giustificato la provenienza; d) la presenza di materiale per il confezionamento e la preparazione del narcotico; e) l'andirivieni di soggetti noti come assuntori, constatato nel corso del servizio di osservazione, pedinamento e controllo del 16-17 ottobre, indicativo di un considerevole volume di affari; f) il presumibile collegamento dello Iannazzo con la criminalità del settore degli stupefacenti; g) i precedenti penali per reati della medesima indole, anche in epoca recente (fatto del 2019) e per evasione; h) i procedimenti pendenti, anche per analogo reato contestato nel 2019; i) l'ammissione all'affidamento in prova con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro del 9 febbraio 2023, circostanza indicativa dell'intento solo apparente dello Iannazzo di aderire a trattamenti rieducativi. In ragione degli elementi testé richiamati, l'ordinanza impugnata ha, con motivazione congrua e logica, considerato il reato in questione espressione di un'attività organizzata in modo professionale e non rudimentale, connotata di gravità e non occasionale, di spaccio di stupefacenti da reperire e da diffondere in modo sistematico, tale da non potere rientrare nella fattispecie di cui all'invocato comma 5 dell'art. 73 citato. Quanto alla pronuncia richiamata dalla difesa nell'atto di impugnazione, il Collegio osserva che essa ha operato uno studio su un campione statistico, limitato a decisioni emesse da questa Corte nel triennio 2020/2022, individuando i limiti massimi e minimi nei quali è stata riconosciuta l'ipotesi della lieve entità (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284149). Si tratta, quindi, di decisione tesa a "quantificare" i casi in cui sarebbe ravvisabile l'ipotesi lieve. L'insegnamento delle Sezioni Unite Murolo citata ha tuttavia puntualizzato che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, non può essere desunta sulla base del solo parametro quantitativo; ciò vale anche in rapporto al dato statistico relativo alle pronunce rese in un determinato ufficio giudiziario che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto. Per l'accertamento della lieve entità si deve far riferimento, come si è detto, all'apprezzamento complessivo degli indici che la norma richiama (Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep.2020, Rv. 278615). In base agli elementi sopra illustrati, inerenti alla gravità del fatto e all'elevata capacità criminale, deve ritenersi implicitamente motivata la prognosi di una condanna superiore ad anni tre di reclusione. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gl