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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 agosto 1982

Cassazione n. 39409/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/08/1982 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato a7fso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, rideterminando il trattamento sanzionatorio, la sentenza emessa dal Tribunale di Padova in data 27 ottobre 2021, la quale aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di associazione a delinquere, nonché per varie ipotesi di reati fallimentari e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo ed unico motivo di ricorso con il quale l'imputato denunzia vizio di motivazione relativamente alla volontà da parte dell'imputato di accedere al concordato in appello, è palesemente inammissibile, in quanto è stata correttamente applicata la pena concordata ed è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 599-bis (cfr. pagg. 10 e 11 del provvedimento impugnato) e che l'errore omissivo contenuto nel dispositivo (che non dà conto della continuazione riconosciuta ed applicata) può essere corretto in questa sede; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma non alla parallela sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'effettiva presenza di un errore materiale, nei termini indicati in precedenza; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle , spese processuali le dell.a---se-FR-Fig-a--efi—et tore--51CSSEr:delle) anaPaerì e.

Visto l'art.130 cod. proc. pen., dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata laddove deve leggersi: "per [OSCURATO:PERSONA] anni 3, mesi 6 e giorni 20 di reclusione previo riconoscimento della continuazione con i reati già giudicati con la sentenza del Gup di Messina del 10 giugno 2011".

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/08/1982 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato a7fso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, rideterminando il trattamento sanzionatorio, la sentenza emessa dal Tribunale di Padova in data 27 ottobre 2021, la quale aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di associazione a delinquere, nonché per varie ipotesi di reati fallimentari e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo ed unico motivo di ricorso con il quale l'imputato denunzia vizio di motivazione relativamente alla volontà da parte dell'imputato di accedere al concordato in appello, è palesemente inammissibile, in quanto è stata correttamente applicata la pena concordata ed è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 599-bis (cfr. pagg. 10 e 11 del provvedimento impugnato) e che l'errore omissivo contenuto nel dispositivo (che non dà conto della continuazione riconosciuta ed applicata) può essere corretto in questa sede; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma non alla parallela sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'effettiva presenza di un errore materiale, nei termini indicati in precedenza; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle , spese processuali le dell.a---se-FR-Fig-a--efi—et tore--51CSSEr:delle) anaPaerì e. Visto l'art.130 cod. proc. pen., dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata laddove deve leggersi: "per [OSCURATO:PERSONA] anni 3, mesi 6 e giorni 20 di reclusione previo riconoscimento della continuazione con i reati già giudicati con la sentenza del Gup di Messina del 10 giugno 2011". Così d
Sentenza Cassazione n. 39409/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris