CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 47642/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 04/05/2022, la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 16/02/2021 del Tribunale di Novara di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di oltraggio a un pubblico ufficiale e di ricettazione di un motoveicolo e per le contravvenzioni di porto di arma impropria e di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati sub iudice e il reato di resistenza a un pubblico ufficiale oggetto di sentenza irrevocabile pronunciata dal Tribunale di Novara e ritenuto più grave quest'ultimo reato, irrogava al Ponarasa, per i meno gravi reati sub iudice, gli aumenti, a titolo di continuazione, di quattro mesi di reclusione per la ricettazione, di tre mesi di reclusione per l'oltraggio a un pubblico ufficiale e di un mese di reclusione per ciascuna delle due contravvenzioni di porto di arma impropria e di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza e illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione all'entità dell'aumento di pena operato a titolo di continuazione esterna, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e, quando la pena sia inferiore alla media edittale, può farlo con espressioni del tipo "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142-01) e, nel caso di specie, non può dirsi che il giudizio sulla pena sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (si veda, in particolare, la pag. 2 della sentenza impugnata, sulla congruità dell'aumento in considerazione della diversa tipologia e gravità dei reati nonché della capacità a delinquere dell'imputato, gravato da precedenti specifici). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend