CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 05283/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Catanzaro [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 54/21 del Tribunale di Catanzaro del 01/06/2021 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto; sentito per la ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi ai motivi del ricorso, ha insistito per il suo accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. dello stesso Tribunale il 21 gennaio 2021, decreto avente ad oggetto l'appartamento adibito a civile abitazione sito in Catanzaro al [OSCURATO:PERSONA], n. 1 nonché altri beni alla medesima intestati, poiché ritenuti frutto del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e di numerosi reati fine (intestazioni fittizie di beni, riciclaggio, reimpiego di denaro e violazioni alla normativa fiscale) di provvisoria imputazione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagata che, limitatamente al citato appartamento, lamenta violazione di legge in relazione all'art. 324 cod. proc. pen. e difetto assoluto di motivazione (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.). Deduce in particolare che a fronte delle specifiche allegazioni difensive volte a provare la liceità della provvista finanziaria con cui è stato acquistato l'immobile, il Tribunale si è limitato ad affermare che sussistono i requisiti per il mantenimento del vincolo, atteso che i reati sono stati correttamente contestati, ne è stata confermata la gravità indiziaria e che l'allegazione difensiva di averlo acquistato a rate non dimostra in alcun modo la liceità delle somme in tal modo corrisposte. Secondo la difesa, risultano in tal modo violati i più elementari criteri per l'accertamento del presupposto della sproporzione di valore dell'acquisto rispetto ai redditi del soggetto interessato, costituente la base di legittimità di ogni provvedimento provvisorio di ablazione patrimoniale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. L'ordinanza impugnata si connota per una totale mancanza di concretezza e specificità delle sue (scarne) considerazioni, tali da rasentare la carenza grafica della motivazione, rilevante come vizio di legge ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. A prescindere dalla relativa fondatezza, infatti, la difesa della ricorrente aveva dedotto diverse questioni rilevanti per la verifica della legittimità del provvedimento interinale ablatorio riguardante l'appartamento, dalla liceità della provvista di denaro impiegata per l'acquisto alla proporzionalità della misura cautelare adottata in relazione al patrimonio dell'acquirente o all'attività economica da costei all'epoca eventualmente svolta, dall'individuazione del tempo dell'acquisto al valore patrimoniale intrinseco del cespite economico, invocando, altresì, un puntuale apprezzamento del contenuto della documentazione prodotta a sostegno delle allegazioni difensive (v. in allegato alla memoria in atti). Manca, invece, nell'ordinanza impugnata non solo qualsiasi argomentazione sulle questioni dedotte dalla difesa, ma anche ogni considerazione sulla specificità del bene, che, oltre alla sbrigativa qualificazione come provento di reato, stenta per sua natura a poter essere considerato ad es. strumento per l'esercizio di un'attività imprenditoriale mafiosa, comportante sotto tale aspetto la sua intrinseca illicietà. 3. Alla citata carenza di motivazione dovrà porre rimedio lo stesso Tribunale di Catanzaro, cui gli atti vanno rinviati per nuovo giudizio, previo annullamento dell'ordinanza impugnata. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente al sequestro dell'abitazione sita in Catanzaro al [OSCURATO:PERSONA], n. 1 e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso, 13 gennaio 2022 Il consiglierje t :sore [OSCURATO:PERSONA]