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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 30091/2026

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della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso ilprovvedimento con il quale la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta volta a ottenere ladeclaratoria di nullità della sentenza in data 9 maggio 2025;rilevato che la Corte territoriale – dopo avere premesso che l’eccezione dinullità era fondata sull’asserita falsità della sottoscrizione del mandato difensivoa impugnare dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado,allegato all’atto di appello - ha chiarito le ragioni in fatto e in diritto sulla scortadelle quali ha ritenuto la richiesta di rescissione inammissibile e, segnatamente,la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto regolare conoscenza dell’attod’impugnazione proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e del conseguente giudizio di appello;rilevato altresì che lo stesso Giudice dell’esecuzione ha altresì esclusol’esistenza dei presupposti di cui all’art. 670 cod. proc. pen., valorizzando il fattoche il tema dell’asserita inammissibilità dell’appello per carenza di un validomandato a impugnare era stato già prospettato e risolto nei giudizi di merito e,dunque, coperto dal giudicato;osservato che il ricorrente ripropone le medesime doglianze senzaconfrontarsi con tali argomentazioni, ciò che rende il ricorso inammissibile peraspecificità e reiteratività;rilevato, infine, che la richiesta di riqualificazione del rimedio impugnatoriotrascura il principio espresso da questa Corte nella più autorevole composizione(Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, Rv. 280931) secondo cui «La richiestadi incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568,comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa laeterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi»;ritenuto dunque che, a cospetto di tali argomentazioni corrette in diritto,con cui il ricorrente non si confronta in modo adeguatamente specifico, il ricorsodeve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili dicolpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – diuna somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare,in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso ilprovvedimento con il quale la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta volta a ottenere ladeclaratoria di nullità della sentenza in data 9 maggio 2025;rilevato che la Corte territoriale – dopo avere premesso che l’eccezione dinullità era fondata sull’asserita falsità della sottoscrizione del mandato difensivoa impugnare dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado,allegato all’atto di appello - ha chiarito le ragioni in fatto e in diritto sulla scortadelle quali ha ritenuto la richiesta di rescissione inammissibile e, segnatamente,la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto regolare conoscenza dell’attod’impugnazione proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e del conseguente giudizio di appello;rilevato altresì che lo stesso Giudice dell’esecuzione ha altresì esclusol’esistenza dei presupposti di cui all’art. 670 cod. proc. pen., valorizzando il fattoche il tema dell’asserita inammissibilità dell’appello per carenza di un validomandato a impugnare era stato già prospettato e risolto nei giudizi di merito e,dunque, coperto dal giudicato;osservato che il ricorrente ripropone le medesime doglianze senzaconfrontarsi con tali argomentazioni, ciò che rende il ricorso inammissibile peraspecificità e reiteratività;rilevato, infine, che la richiesta di riqualificazione del rimedio impugnatoriotrascura il principio espresso da questa Corte nella più autorevole composizione(Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, Rv. 280931) secondo cui «La richiestadi incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568,comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa laeterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi»;ritenuto dunque che, a cospetto di tali argomentazioni corrette in diritto,con cui il ricorrente non si confronta in modo adeguatamente specifico, il ricorsodeve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili dicolpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – diuna somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare,in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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