CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2025
Cassazione n. 16612/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la condanna dell'imputata per il reato di furto in abitazione aggravato di cui agli artt. 624 bis, 625, n. 5, e 61, n. 7, cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, che denunzia inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., e il secondo ed ultimo motivo, con cui la ricorrente lamenta vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta condotta ingannatoria volta a carpire il consenso della persona offesa all'ingresso dell'imputata nell'abitazione, non sono consentiti in sede di legittimità perché le censure non risultano essere state previamente dedotte come motivi di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; Ritenuto che i suddetti motivi sono, inoltre, generici in quanto la ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 aprile 2025 Il iglier estensore Il P