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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 novembre 2024

Cassazione n. 00330/2025

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PDFTestoVuoto.

REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 3818/2024 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Toscani - Relatore - R.G.N. 32972/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Rovereto nei confronti della Corte di appello di Catanzaro con ordinanza del 04/10/2024 visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di appello di Catanzaro; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 330/2025 Roma, lì, 07/01/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Rovereto, ritenendosi funzionalmente incompetente a definire l’incidente di esecuzione proposto dal condannato [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l’applicazione della disciplina del reato continuato (art. 671 cod. proc. pen.), ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti della Corte di appello di Catanzaro, in precedenza dichiaratasi incompetente a provvedere, e ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30, cod. proc. pen. 2.

La Corte di appello aveva rilevato che l’ultimo dei provvedimenti divenuto irrevocabile, tale da radicare la competenza del giudice dell’esecuzione, era la sentenza emessa dal Tribunale di Rovereto in data 21 luglio 2022, irrevocabile dal 22 ottobre 2022, onde la competenza sarebbe appartenuta allo stesso Tribunale.

Tale conclusione è smentita dal giudice rimettente, che individua il provvedimento ultimo irrevocabile nella sentenza emessa il 7 marzo 2022 dalla Corte di appello di Catanzaro, di riforma strutturale della sentenza di primo grado, irrevocabile dall’8 giugno 2023.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in difetto di diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, lett. a), cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei due giudici di provvedere sull’istanza formulata dal condannato consegue una stasi del procedimento, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte.

2. Nel merito, il conflitto deve essere risolto con l’affermazione della competenza a provvedere della Corte di appello di Catanzaro, che per prima l’ha declinata.

E’ infatti pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, il principio per cui, nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima (Sez. 1, n. 10475 del 23/01/2017, confl. comp. in proc.

Campaniello, Rv. 269760-01; Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, confl. comp. in proc.

Musumeci, Rv. 264679- 01; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, confl. comp. in proc.

Armanio, Rv. 261459-01), qualunque sia il titolo esecutivo oggetto di incidente.

3. In applicazione di tale principio, dato che la condanna ultima irrevocabile a carico di [OSCURATO:PERSONA] risulta in effetti quella pronunciata dalla Corte di appello in data 7 marzo 2022, gli atti debbono essere ad essa trasmessi per l’ulteriore corso.

P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Catanzaro cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso il 26/11/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Boni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFTestoVuoto. REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 3818/2024 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Toscani - Relatore - R.G.N. 32972/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Rovereto nei confronti della Corte di appello di Catanzaro con ordinanza del 04/10/2024 visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di appello di Catanzaro; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 330/2025 Roma, lì, 07/01/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Rovereto, ritenendosi funzionalmente incompetente a definire l’incidente di esecuzione proposto dal condannato [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l’applicazione della disciplina del reato continuato (art. 671 cod. proc. pen.), ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti della Corte di appello di Catanzaro, in precedenza dichiaratasi incompetente a provvedere, e ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30, cod. proc. pen. 2. La Corte di appello aveva rilevato che l’ultimo dei provvedimenti divenuto irrevocabile, tale da radicare la competenza del giudice dell’esecuzione, era la sentenza emessa dal Tribunale di Rovereto in data 21 luglio 2022, irrevocabile dal 22 ottobre 2022, onde la competenza sarebbe appartenuta allo stesso Tribunale. Tale conclusione è smentita dal giudice rimettente, che individua il provvedimento ultimo irrevocabile nella sentenza emessa il 7 marzo 2022 dalla Corte di appello di Catanzaro, di riforma strutturale della sentenza di primo grado, irrevocabile dall’8 giugno 2023. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in difetto di diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, lett. a), cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei due giudici di provvedere sull’istanza formulata dal condannato consegue una stasi del procedimento, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte. 2. Nel merito, il conflitto deve essere risolto con l’affermazione della competenza a provvedere della Corte di appello di Catanzaro, che per prima l’ha declinata. E’ infatti pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, il principio per cui, nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima (Sez. 1, n. 10475 del 23/01/2017, confl. comp. in proc. Campaniello, Rv. 269760-01; Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, confl. comp. in proc. Musumeci, Rv. 264679- 01; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, confl. comp. in proc. Armanio, Rv. 261459-01), qualunque sia il titolo esecutivo oggetto di incidente. 3. In applicazione di tale principio, dato che la condanna ultima irrevocabile a carico di [OSCURATO:PERSONA] risulta in effetti quella pronunciata dalla Corte di appello in data 7 marzo 2022, gli atti debbono essere ad essa trasmessi per l’ulteriore corso. P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Catanzaro cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 26/11/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Boni
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