Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 aprile 2022

Cassazione n. 35453/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORE n. negli [OSCURATO:PERSONA] d'America il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dal Tribunale del Riesame di Palermo in data 9/12/2021 -visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; -udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] -udita la requisitoria del Sost.

Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; -udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del Riesame di Palermo annullava il provvedimento genetico del Gip di Palermo in data 11/11/2021 limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod.pen, contestata in relazione all'associazione sub A) e al delitto di autoriciclaggio ascritto al capo G), sostituendo nei confronti del Cinà la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con applicazione del dispositivo di controllo elettronico.2.

Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione di legge in relazione agli artt. 267,125 e 271 cod.proc.pen. e la conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali per omessa motivazione del decreto autorizzativo del GIP.

La difesa deduce la mera apparenza della motivazione in relazione a tutti i decreti del Gip di autorizzazione delle intercettazioni, trattandosi di moduli prestampati, compilati a penna solo in relazione alla data della richiesta del P.m. e alla nota della P.g., privi del numero delle utenze da intercettare e del nome dei relativi utilizzatori.

La difesa sostiene che non sia condivisibile la motivazione reiettiva del collegio cautelare che, argomentando in relazione al solo decreto n. 648/2017, ha ritenuto adempiuto l'obbligo di motivazione per effetto della sintetica cognizione delle ragioni della richiesta del P.m. sebbene i provvedimenti autorizzativi consistano in uno stampato utilizzabile per qualsiasi atto da autorizzare, che nella parte manoscritta ripete sostanzialmente la formula normativa senza dar conto dell'iter valutativo del giudice.

Aggiunge il difensore che l'estrapolazione dei risultati delle intercettazioni dall'iter motivazione dell'ordinanza impugnata ne evidenzia la decisività, scardinando l'intero ragionamento sulla gravità indiziaria; 2.2 la violazione degli artt. 273 cod.proc.pen. 648ter.1 e 512bis cod.pen.

Sostiene la difesa che la tenuta logica dell'ordinanza del riesame è messa in crisi dal ritenuto concorso materiale tra i reati di autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori in relazione alla stessa condotta dell'agente di trasferimento di proventi di attività delittuosa.

In detta evenienza, secondo il difensore, a seguito dell'introduzione della fattispecie di autoriciclaggio risulta integrata esclusivamente l'ipotesi ex art. 648ter.1 cod.pen.; 2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'art. 274 lett. c) cod.proc.pen.

La difesa lamenta che il collegio cautelare ha ritenuto sussistente il rischio di recidivanza in assenza di indici circa la concretezza ed attualità di siffatta esigenza.

In particolare, risulta trascurato il dato che i fatti contestati risalgono al 2017 e che l'adozione della misura è intervenuta a quattro anni di distanza in assenza di manifestazione di ulteriori condotte penalmente rilevanti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è infondato.

Questa Corte ha affermato il principio che il collegio condivide secondo cui in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni è legittima la motivazione "per relationem" dei decreti autorizzativi quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del pubblico ministero ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto d'averle prese in esame e fatte proprie, l'"iter" cognitivo e valutativo seguito per 39, giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova (Sez. 5, n. 36913 del 05/06/2017,Rv.270758; n. 24661 del 11/12/2013,dep.2014,Rv. 259867).

Inoltre, ha ulteriormente precisato che in tema di intercettazioni telefoniche è legittimo il decreto autorízzatívo del giudice per le indagini preliminari che, pur non indicando le utenze per le quali le operazioni sono state disposte, contenga uno specifico richiamo alla richiesta del pubblico ministero che le ha precisate (Sez. 2, n. 26139 del 03/05/2019, Rv. 276975 - 02).

Di detti principi i giudici della cautela hanno fatto corretto governo chiarendo che il decreto analizzato n. 648/2017 (al pari degli altri) ha espresso condivisione delle motivazioni esposte nella richiesta del P.m. ed apprezzamento delle circostanze rassegnate nella nota della P.g., elementi richiamati per relationem ad integrazione del decreto autorizzativo ed idonei ad esplicitare il percorso valutativo del giudice.

2. Destituita di giuridico fondamento è anche la questione di diritto illustrata nel secondo motivo.

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, precisato che il delitto di trasferimento fraudolento di valori, di cui all'art. 512bis cod.pen. (già art.12-quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306,convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356), concorre con il delitto previsto dall'art. 648-terl cod. pen., in quanto la condotta di autoriciclaggio non presuppone e non implica che l'autore di essa ponga in essere anche un trasferimento fittizio ad un terzo dei cespiti rivenienti dal reato presupposto (Sez. 2, n. 3935 del 12/01/2017, Rv. 269078; nello stesso senso Sez.

F. n. 43144 del 10/8/2017, non mass.;Sez. 2 n. 23233 del 27/4/2022, non mass.).

Si è in particolare evidenziato che il coinvolgimento necessario di un soggetto "prestanome" impedisce di ricomprendere tale ulteriore condotta in quelle operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, indicate nel predetto art. 648-ter1 e riferibili al solo soggetto agente del reato di autoriciclaggio o a chi si muova per lui senza aver ricevuto autonoma investitura formale.

Il richiamato principio si pone in perfetta continuità con la giurisprudenza di legittimità che da epoca precedente l'introduzione della fattispecie incriminatrice ex art. 648ter.1 cod.pen. ritiene che il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992 può fungere da reato presupposto dei delitti di cui agli artt. 648 bis cod. pen. e 648 ter cod. pen. (Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, Rv. 251193, Ciancimino; Sez.

U. n. 25191 del 27/2/2014, Iavarazzo, Rv. 259590; nello stesso senso, Sez. 2, n.33076 del 14/07/2016, Rv. 267694) giacché, alla luce della ratio della disposizione, intesa ad impedire la divaricazione tra titolarità formale e reale di beni appartenenti a soggetti sottoponibili a misura di prevenzione, deve riconoscersi carattere illecito al profitto delle attività oggetto di fittizia intestazione in quanto facenti capo formalmente a soggetto diverso da quello esposto all'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale e alla conseguente ablazione.

Una diversa interpretazione comporterebbe un effetto "sanante" in relazione allo svolgimento di attività produttive generatrici di profitto economico pur oggetto di iniziale intestazione fittizia, in contrasto con lo scopo della norma (cosi Sez.

F. n. 43144/17 cit.).

L'analisi strutturale della fattispecie conferma l'attitudine del delitto di intestazione fittizia a fungere quale reato presupposto del delitto di autoriciclaggio, al pari delle contigue fattispecie di cui agli artt. 648-bis,648-ter., dovendo riconoscersi al reato in esame la struttura normativa di "reato-ostacolo", inteso a contrastare l'accumulazione, il godimento e lo sfruttamento economico di beni facenti capo a soggetti esposti al rischio di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali.

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Il collegio del riesame ha ampiamente argomentato la sussistenza del rischio di reiterazione sia alla luce dello stabile inserimento e del ruolo di spicco rivestito dall'indagato nella compagine associativa sub A) che di un negativo giudizio prognostico sulla sua condotta, fondato sulla professionalità con la quale per lungo tempo ha gestito le attività illecite cui era preposto.

Contrariamente all'assunto difensivo l'ordinanza impugnata ha, altresì, adeguatamente considerato l'incidenza del tempo trascorso sull'intensità della ritenuta esigenza, addivenendo alla sostituzione del regime detentivo inframurario con la misura degli arresti domiciliari, presidiata dal dispositivo di controllo elettronico, stimata idonea alla neutralizzazione di condotte recidivanti.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORE n. negli [OSCURATO:PERSONA] d'America il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dal Tribunale del Riesame di Palermo in data 9/12/2021 -visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; -udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] -udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; -udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del Riesame di Palermo annullava il provvedimento genetico del Gip di Palermo in data 11/11/2021 limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod.pen, contestata in relazione all'associazione sub A) e al delitto di autoriciclaggio ascritto al capo G), sostituendo nei confronti del Cinà la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con applicazione del dispositivo di controllo elettronico.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione di legge in relazione agli artt. 267,125 e 271 cod.proc.pen. e la conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali per omessa motivazione del decreto autorizzativo del GIP. La difesa deduce la mera apparenza della motivazione in relazione a tutti i decreti del Gip di autorizzazione delle intercettazioni, trattandosi di moduli prestampati, compilati a penna solo in relazione alla data della richiesta del P.m. e alla nota della P.g., privi del numero delle utenze da intercettare e del nome dei relativi utilizzatori. La difesa sostiene che non sia condivisibile la motivazione reiettiva del collegio cautelare che, argomentando in relazione al solo decreto n. 648/2017, ha ritenuto adempiuto l'obbligo di motivazione per effetto della sintetica cognizione delle ragioni della richiesta del P.m. sebbene i provvedimenti autorizzativi consistano in uno stampato utilizzabile per qualsiasi atto da autorizzare, che nella parte manoscritta ripete sostanzialmente la formula normativa senza dar conto dell'iter valutativo del giudice. Aggiunge il difensore che l'estrapolazione dei risultati delle intercettazioni dall'iter motivazione dell'ordinanza impugnata ne evidenzia la decisività, scardinando l'intero ragionamento sulla gravità indiziaria; 2.2 la violazione degli artt. 273 cod.proc.pen. 648ter.1 e 512bis cod.pen. Sostiene la difesa che la tenuta logica dell'ordinanza del riesame è messa in crisi dal ritenuto concorso materiale tra i reati di autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori in relazione alla stessa condotta dell'agente di trasferimento di proventi di attività delittuosa. In detta evenienza, secondo il difensore, a seguito dell'introduzione della fattispecie di autoriciclaggio risulta integrata esclusivamente l'ipotesi ex art. 648ter.1 cod.pen.; 2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'art. 274 lett. c) cod.proc.pen. La difesa lamenta che il collegio cautelare ha ritenuto sussistente il rischio di recidivanza in assenza di indici circa la concretezza ed attualità di siffatta esigenza. In particolare, risulta trascurato il dato che i fatti contestati risalgono al 2017 e che l'adozione della misura è intervenuta a quattro anni di distanza in assenza di manifestazione di ulteriori condotte penalmente rilevanti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è infondato. Questa Corte ha affermato il principio che il collegio condivide secondo cui in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni è legittima la motivazione "per relationem" dei decreti autorizzativi quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del pubblico ministero ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto d'averle prese in esame e fatte proprie, l'"iter" cognitivo e valutativo seguito per 39, giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova (Sez. 5, n. 36913 del 05/06/2017,Rv.270758; n. 24661 del 11/12/2013,dep.2014,Rv. 259867). Inoltre, ha ulteriormente precisato che in tema di intercettazioni telefoniche è legittimo il decreto autorízzatívo del giudice per le indagini preliminari che, pur non indicando le utenze per le quali le operazioni sono state disposte, contenga uno specifico richiamo alla richiesta del pubblico ministero che le ha precisate (Sez. 2, n. 26139 del 03/05/2019, Rv. 276975 - 02). Di detti principi i giudici della cautela hanno fatto corretto governo chiarendo che il decreto analizzato n. 648/2017 (al pari degli altri) ha espresso condivisione delle motivazioni esposte nella richiesta del P.m. ed apprezzamento delle circostanze rassegnate nella nota della P.g., elementi richiamati per relationem ad integrazione del decreto autorizzativo ed idonei ad esplicitare il percorso valutativo del giudice. 2. Destituita di giuridico fondamento è anche la questione di diritto illustrata nel secondo motivo. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, precisato che il delitto di trasferimento fraudolento di valori, di cui all'art. 512bis cod.pen. (già art.12-quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306,convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356), concorre con il delitto previsto dall'art. 648-terl cod. pen., in quanto la condotta di autoriciclaggio non presuppone e non implica che l'autore di essa ponga in essere anche un trasferimento fittizio ad un terzo dei cespiti rivenienti dal reato presupposto (Sez. 2, n. 3935 del 12/01/2017, Rv. 269078; nello stesso senso Sez. F. n. 43144 del 10/8/2017, non mass.;Sez. 2 n. 23233 del 27/4/2022, non mass.). Si è in particolare evidenziato che il coinvolgimento necessario di un soggetto "prestanome" impedisce di ricomprendere tale ulteriore condotta in quelle operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, indicate nel predetto art. 648-ter1 e riferibili al solo soggetto agente del reato di autoriciclaggio o a chi si muova per lui senza aver ricevuto autonoma investitura formale. Il richiamato principio si pone in perfetta continuità con la giurisprudenza di legittimità che da epoca precedente l'introduzione della fattispecie incriminatrice ex art. 648ter.1 cod.pen. ritiene che il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992 può fungere da reato presupposto dei delitti di cui agli artt. 648 bis cod. pen. e 648 ter cod. pen. (Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, Rv. 251193, Ciancimino; Sez. U. n. 25191 del 27/2/2014, Iavarazzo, Rv. 259590; nello stesso senso, Sez. 2, n.33076 del 14/07/2016, Rv. 267694) giacché, alla luce della ratio della disposizione, intesa ad impedire la divaricazione tra titolarità formale e reale di beni appartenenti a soggetti sottoponibili a misura di prevenzione, deve riconoscersi carattere illecito al profitto delle attività oggetto di fittizia intestazione in quanto facenti capo formalmente a soggetto diverso da quello esposto all'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale e alla conseguente ablazione. Una diversa interpretazione comporterebbe un effetto "sanante" in relazione allo svolgimento di attività produttive generatrici di profitto economico pur oggetto di iniziale intestazione fittizia, in contrasto con lo scopo della norma (cosi Sez. F. n. 43144/17 cit.). L'analisi strutturale della fattispecie conferma l'attitudine del delitto di intestazione fittizia a fungere quale reato presupposto del delitto di autoriciclaggio, al pari delle contigue fattispecie di cui agli artt. 648-bis,648-ter., dovendo riconoscersi al reato in esame la struttura normativa di "reato-ostacolo", inteso a contrastare l'accumulazione, il godimento e lo sfruttamento economico di beni facenti capo a soggetti esposti al rischio di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Il collegio del riesame ha ampiamente argomentato la sussistenza del rischio di reiterazione sia alla luce dello stabile inserimento e del ruolo di spicco rivestito dall'indagato nella compagine associativa sub A) che di un negativo giudizio prognostico sulla sua condotta, fondato sulla professionalità con la quale per lungo tempo ha gestito le attività illecite cui era preposto. Contrariamente all'assunto difensivo l'ordinanza impugnata ha, altresì, adeguatamente considerato l'incidenza del tempo trascorso sull'intensità della ritenuta esigenza, addivenendo alla sostituzione del regime detentivo inframurario con la misura degli arresti domiciliari, presidiata dal dispositivo di controllo elettronico, stimata idonea alla neutralizzazione di condotte recidivanti. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
Decreto Cassazione n. 35453/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris