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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2025

Cassazione n. 09083/2025

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Mantova [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui il Tribunale di Mantova, in data 11 luglio 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati giudicati con tre diverse sentenze, relativi a ricettazione e detenzione di armi commessi il 15/12/2016, appropriazione indebita commesso il 08/02/2016 e truffa commesso sino al 23/10/2015, ritenendo insussistenti i necessari indici rivelatori di un medesimo disegno criminoso, e ritenendo le varie condotte espressione solo di una tendenza a delinquere dell'istante; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge, per avere il giudice negato il riconoscimento della continuazione nonostante il breve arco temporale intercorso tra i vari delitti, pari a soli sei mesi, l'omogeneità dei reati, tutti consistenti in violazioni di norme poste a tutela del patrimonio, e l'identità del contesto, essendo stati commessi nello svolgimento dell'attività agricola; rilevato che, con memoria depositata il 05/02/2025, il ricorrente lamenta l'erroneità dell'assegnazione del ricorso alla settima sezione per la sua supposta inammissibilità, e ribadisce che le censure proposte sono ammissibili e fondate; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ha correttamente distinto la continuazione, quale programmazione unitaria e originaria, almeno generica, dei vari reati, dalla mera inclinazione a reiterare nel tempo delle condotte di reato, ed ha escluso la sussistenza di una unicità di disegno criminoso quando, come in questo caso, i reati risultino del tutto eterogenei, commessi in tempi non vicini tra loro ma a distanza di quasi quattro mesi il primo e il secondo, e di ben dieci mesi il terzo e, soprattutto, diversi nelle modalità esecutive e nelle presumibili causali, tanto da rendere incredibile che, nel commettere il primo reato di truffa, il ricorrente avesse programmato, almeno nelle linee essenziali, le condotte successive, commesse sia con modalità del tutto diverse, come l'appropriazione indebita di un container e la ricettazione e il porto illecito di un fucile e di una pistola, sia a distanza di molti mesi, non avendo il ricorrente neppure chiarito quale legame logico- teleologico derivi dall'essere stati i reati commessi nell'esercizio dell'attività agricola; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato anche nella parte in cui afferma sussistere l'unicità di disegno criminoso per la contiguità spazio- temporale tra i reati, «avvenuti a distanza di sei mesi l'uno dall'altro», le modalità della condotta, «tutte realizzate in seno all'attività agricola», la tipologia dei reati e del bene tutelato e la omogeneità delle violazioni, in quanto descrive come presenti degli indici sintomatici palesemente insussistenti, per la diversa distanza temporale tra i reati, la loro eterogeneità e la diversità del bene tutelato e delle modalità della condotta; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Mantova [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui il Tribunale di Mantova, in data 11 luglio 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati giudicati con tre diverse sentenze, relativi a ricettazione e detenzione di armi commessi il 15/12/2016, appropriazione indebita commesso il 08/02/2016 e truffa commesso sino al 23/10/2015, ritenendo insussistenti i necessari indici rivelatori di un medesimo disegno criminoso, e ritenendo le varie condotte espressione solo di una tendenza a delinquere dell'istante; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge, per avere il giudice negato il riconoscimento della continuazione nonostante il breve arco temporale intercorso tra i vari delitti, pari a soli sei mesi, l'omogeneità dei reati, tutti consistenti in violazioni di norme poste a tutela del patrimonio, e l'identità del contesto, essendo stati commessi nello svolgimento dell'attività agricola; rilevato che, con memoria depositata il 05/02/2025, il ricorrente lamenta l'erroneità dell'assegnazione del ricorso alla settima sezione per la sua supposta inammissibilità, e ribadisce che le censure proposte sono ammissibili e fondate; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ha correttamente distinto la continuazione, quale programmazione unitaria e originaria, almeno generica, dei vari reati, dalla mera inclinazione a reiterare nel tempo delle condotte di reato, ed ha escluso la sussistenza di una unicità di disegno criminoso quando, come in questo caso, i reati risultino del tutto eterogenei, commessi in tempi non vicini tra loro ma a distanza di quasi quattro mesi il primo e il secondo, e di ben dieci mesi il terzo e, soprattutto, diversi nelle modalità esecutive e nelle presumibili causali, tanto da rendere incredibile che, nel commettere il primo reato di truffa, il ricorrente avesse programmato, almeno nelle linee essenziali, le condotte successive, commesse sia con modalità del tutto diverse, come l'appropriazione indebita di un container e la ricettazione e il porto illecito di un fucile e di una pistola, sia a distanza di molti mesi, non avendo il ricorrente neppure chiarito quale legame logico- teleologico derivi dall'essere stati i reati commessi nell'esercizio dell'attività agricola; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato anche nella parte in cui afferma sussistere l'unicità di disegno criminoso per la contiguità spazio- temporale tra i reati, «avvenuti a distanza di sei mesi l'uno dall'altro», le modalità della condotta, «tutte realizzate in seno all'attività agricola», la tipologia dei reati e del bene tutelato e la omogeneità delle violazioni, in quanto descrive come presenti degli indici sintomatici palesemente insussistenti, per la diversa distanza temporale tra i reati, la loro eterogeneità e la diversità del bene tutelato e delle modalità della condotta; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 f
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