CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 02042/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/11/2021 del GIP TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], mediante ricorso dei propri difensori avv.ti Saccone e Bonora, chiedeva l'annullamento del decreto emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Vallo della Lucania e con il quale era stata autorizzata la prosecuzione dell'attività svolta dal compendio aziendale denominato UMAMI in sequestro preventivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è proposto avverso provvedimento non impugnabile in cassazione e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano. Ed invero, per i provvedimenti emessi dal giudice delle indagini preliminari in materia di amministrazione dei beni in sequestro sono esperibili altri rimedi e non certamente il ricorso per cassazione; in particolare questa corte ha affermato che in tema di sequestro preventivo, i provvedimenti del giudice in ordine alla nomina e all'operato dell'amministratore giudiziario, non attenendo all'applicazione o alla modifica del vincolo cautelare, ma alle modalità esecutive ed attuative della misura, non sono autonomamente impugnabili, essendo consentita la sola opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione, al quale compete il controllo di legittimità delle modalità di esecuzione della misura (Sez. 2, n. 946 del 21/11/2018 Cc. (dep. 10/01/2019 ) Rv. 274723 — 01). Ne consegue affermare che avverso il provvedimento impugnato con il presente ricorso per Cassazione il ricorrente 'avrebbe dovuto proporre l'opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione dello stesso. Peraltro va ancora aggiunto che il ricorso è vieppiù inammissibile ove si tenga conto che nel corpo dello stesso non è nemmeno chiarito quale sia il provvedimento impugnato attraverso la specifica indicazione dello stesso, e ciò in precisa violazione della disciplina dettata dall'art. 581 cod.proc.pen. che richiede appunto la specificità a pena di inammissibilità anche delle richieste contenute nell'atto di impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] PENALEi 7 GEN. 2024 [OSCURATO:PERSONA]