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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09563/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 606-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DANIELA E [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pm tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 281, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2127/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 18/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto - che la società [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in poi, "[OSCURATO:PERSONA]") ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2127/20, del 18 novembre 2020, della Corte di Appello di Firenze, che — respingendone il gravame avverso la sentenza n. 4542/15, del 18 dicembre 2015, del Tribunale di Firenze, già Sezione distaccata di Pontassieve — così provvedeva; - che essa ha confermato raccoglimento dell'azione revocatoria, proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] di Cascia, [OSCURATO:PERSONA], già Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Cascia di Reggello, [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in poi, "[OSCURATO:PERSONA]"), avente ad oggetto il contratto di compravendita, concluso il 21 marzo 2011, con cui la società [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito la proprietà di un proprio capannone sito in Rignano sull'Arno, già detenuto in affitto dalla società acquirente [OSCURATO:SOCIETA].; Ric. 2021 n. 00606 sez.

M3 - ud. 07-12-2021 -2- - che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di essere stata convenuta in giudizio dal [OSCURATO:PERSONA] — che assumeva di essere creditore della somma di (, 283.323,00, in forza 2 di decreto ingiuntivo emesso il 24 aprile 2012 — affinché fosse dichiarata l'inefficacia nei propri confronti, ex art. 2901 cod. civ., del suddetto contratto di compravendita; - che a sostegno dell'iniziativa assunta l'allora attore deduceva che la società debitrice non risultava intestataria di beni sufficienti a garantire il soddisfacimento del credito, ed inoltre che il prezzo pattuito nel contratto di compravendita (€: 400.000,00) risultava di gran lunga inferiore al valore del capannone, pari a (2800.000,00; - che l'attore in revocatoria deduceva, altresì, che il rappresentante legale della società acquirente V.M.P. risultava coniuge di Daniela "l'ani, socia, nonché a propria volta legale rappresentante, della predetta società [OSCURATO:PERSONA]; - che il giudizio di prime cure si concludeva con l'accoglimento della domanda ex art. 2901 cod. civ., essendo state disattese le difese delle convenute, volte ad evidenziare, per un verso, come il bene oggetto della compravendita fosse stato acquisito al patrimonio dell'alienante solo dopo il sorgere del credito a garanzia del quale era stata, poi, esperita l'azione revocatoria, nonché, per altro verso, la congruità del prezzo di vendita del bene alla società affittuaria; - che esperito gravame dalla [OSCURATO:PERSONA], il giudice di appello — nella contumacia di V.M.13 — lo rigettava; - che avverso la sentenza della Corte fiorentina ricorre per cassazione la società Eredi l'ani Leonardo, sulla base — come detto — di due motivi, - che il primo motivo denuncia "nullità della sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo Ric. 2021 n. 00606 sez.

M3 - ud. 07-12-2021 -3- della controversia, prospettato dalle parti o ricavabile d'ufficio", ovvero la ritenuta sussistenza del c.d.

"eventus damm"; - che si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che anche una diminuzione della garanzia patrimoniale, verificatasi con riferimento ad un incremento patrimoniale successivo al sorgere del credito a garanzia del quale l'azione ex art. 2901 è stata esperita, possa rilevare ai fini della cd.

"actio paulind'; - che il secondo motivo si articola in due diverse censure, l'una che denuncia "violazione dell'art. 2697 cod. civ. e falsa applicazione dell'art. 2901 cod. civ., sotto il profilo dell' eventus damni, l'altra che denuncia "manifesta illogicità della motivazione della sentenza e violazione dell'art. 2901 in relazione all'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 228 cod. proc. civ.", sostanzialmente in relazione al presupposto soggettivo dell'azione revocatoria; - che, in particolare, la prima censura investe sia l'affermazione — ritenuta in contrasto "con il dettato normativo degli artt. 2901 e 2697 cod. civ." — con la quale la Corte territoriale addebita all'odierna ricorrente di non aver fornito prova "che altre posizioni debitorie sue e delle sue socie illimitatamente responsabili verso terzi si siano nel frattempo ridotte in guisa tale da far apparire ampiamente sufficiente la garanzia patrimoniale", sia la decisione di dare rilievo alla vendita del bene, ritenendo per ciò solo l'atto dispositivo pregiudizievole per l'attore in revocatoria, laddove il medesimo "ben potrebbe e più facilmente soddisfarsi proprio sul ricavato dell'atto di alienazione", quando avvenuta, come nella specie, per un "prezzo congruo"; - che la seconda censura, invece, taccia di "manifesta illogicità" la motivazione relativa alla "scientia damnz", giacché, per un verso, la ricorrente assume l'insufficienza della prova della conoscenza — in capo a chi acquisti dal debitore — dello "stato di decozione del proprio Ric. 2021 n. 00606 sez.

M3 - ud. 07-12-2021 -4- dante causa", occorrendo provare, secondo l'odierna ricorrente (e "in maniera specifica", oltretutto), "la consapevolezza di ledere un diritto di credito altrui", contestando, inoltre, gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale per ritenere provato il presupposto soggettivo della revocatoria; - che, in particolare, si assume che essa avrebbe errato tanto nel dare rilievo sia allo stato di coniugi() tra i rappresentanti legali delle società parti del contratto di compravendita (non essendo stato provato che essi fossero "pure conviventi"), sia all'avvenuta anticipazione, da parte dell'acquirente, delle somme necessarie all'estinzione del contratto di leasing esistente sul bene, quanto, infine, nell'attribuire valore confessori° alle dichiarazioni del procuratore della società acquirente, contenute nella comparsa di costituzione e risposta; - che ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA] N.[OSCURATO:PERSONA], chiedendo dichiararsi la stessa inammissibile o comunque non fondata; - che è rimasta, invece, solo intimata V.M.P.; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 7 dicembre 2021.

Considerato in diritto - che il ricorso va rigettato; - che il primo motivo è inammissibile; - che a prescindere, infatti, dalla constatazione che il presente motivo evoca un vizio non più contemplato dal testo dell'art. 360 cod. proc. civ., giacché esso — come "novellato" dall'art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con Ric. 2021 n. 00606 sez.

M3 - ud. 07-12-2021 -5- modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (testo applicabile "ratione temporis" al presente giudizio) - dà ormai rilievo, unicamente, all'omesso "esame" di un "fatto" decisivo per il giudizio, deve osservarsi quanto segue. - che, difatti, anche a ritenere che si sia voluta denunciare l'esistenza di una motivazione della sentenza al di sotto del "minimo costituzionale" (cfr. Cass. Sez.

Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass, Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088- 01), siffatta evenienza non appare neppure astrattamente ipotizzabile nel caso che occupa; - che, invero, il vizio di motivazione è, ormai, ipotizzabile solo nel caso in cui la parte motiva della sentenza risulti "meramente apparente", evenienza configurabile, oltre che nell'ipotesi di "carenza grafica" della stessa, quando essa, "benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento" (Cass. Sez.

Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), o perché affetta da "irriducibile contraddittorietà" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da "affermazioni inconciliabili" (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628- 01), mentre "resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione" (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018- 01); Ric. 2021 n. 00606 sez.

M3 - ud. 07-12-2021 -6- - che, nella specie, la Corte fiorentina — nel decidere il motivo di gravame con cui si reiterava il rilievo secondo cui l'atto dispositivo non poteva ritenersi pregiudizievole per le ragioni del creditore, in quanto avente ad oggetto un bene acquisito al patrimonio del debitore solo dopo il sorgere del credito — ha testualmente rammentato che, a norma dell'art. 2740 cod. civ., "il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri", sicché anche una diminuzione della garanzia patrimoniale che interessi "un incremento patrimoniale nel contempo verificatosi è rilevante, laddove la ragione creditoria ne risulti oggettivamente pregiudicata"; - che tale motivazione risulta, oltre che perfettamente intellegibile, del tutto corretta "in iure", se è vero che, "in tema di azione revocatoria ordinaria, l'accertamento dell'«eventus donn3> non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore" (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 settembre 2021, n. 26310 Rv. 662500- 03), nel valutare la quale dovrà darsi rilievo anche all'atto dispositivo ‘`compiuto in epoca successiva rispetto al credito vantato, poiché, rispondendo il debitore con tutti i suoi beni, presenti e futuri, dell'adempimento delle proprie obbligazioni (art. 2740 cod. civ.), il creditore ha diritto di soddisfarsi anche sui beni entrati nel patrimonio del debitore stesso dopo l'insorgere del credito, poiché il suo diritto è ben suscettibile di risultare pregiudicato anche da atti di disposizione che cadano su beni che ancora non esistevano, al momento della nascita del credito, nel patrimonio del debitore" (così Cass. Sez. 3, sent. 27 marzo 2001, n. 4422, Rv. 545212-01, peraltro espressamente richiamata dalla sentenza impugnata); Ric. 2021 n. 00606 sez.

M3 - ud. 07-12-2021 -7- - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in ognuna delle censure in cui si articola; - che quanto alla prima censura — in disparte, gli stessi dubbi che ne investono l'ammissibilità sul piano del difetto di specificità (Cass. Sez.

Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01) — essa risulta manifestamente infondata; - che in relazione al c.d.

"eventus damm" la sentenza impugnata si è attenuta a quanto affermato, a più, riprese, da questa Corte, secondo cui "il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (ed.

«eventus damm>>) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 18 giugno 2019, n. 16221, Rv. 654318-01), essendosi anche precisato che "la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro" (Cass. Sez. 3, sent. 9 febbraio 2012, n. 1896, Rv. 621268-01); - che manifestamente infondata è pure la seconda censura, oggetto del secondo motivo; - che in relazione alla stessa — incontroversa essendo, nella specie, l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo oggetto di Ric. 2021 n. 00606 sez.

M3 - ud. 07-12-2021 -8- revocatoria — trova, infatti, applicazione il principio secondo cui "ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito" (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 15 ottobre 2021, n. 28423, Rv. 662502-01); - che quanto, poi, al ragionamento operato dalla Corte territoriale per ritenere sussistente la "scientia darnns", esso risulta del tutto esente da mende; - che a prescindere, infatti, dal rilievo — formulato dalla controricorrente — circa la "novità" della questione relativa all'assenza di convivenza dei due coniugi nel medesimo luogo, si deve osservare quanto segue; - che, per un verso, va evidenziato come questa Corte abbia dato rilievo, ai fini ed agli effetti di cui all'art. 2901 cod. civ., persino alla convivenza "di fatto" tra due persone (Cass. Sez. 6-3, ord. 9 giugno 2020, n. 10928 Rv. 658216-01), nella quale, a maggior ragione che nel matrimonio, può prescindersi dal dato della coabitazione; - che, per altro verso, deve notarsi l'irrilevanza del dato costituito dalla differente residenza anagrafica dei coniugi, avendo quest'ultima un valore puramente presuntivo (cfr., in tema di notificazioni, Cass. Sez.

Lav., ord. 20 settembre 2019, n. 23521, Rv. 655021-01, nonché, in materia tributaria, Cass. Sez. 5, ord. 17 maggio 2017, n. 12299, Rv. 644415-01, pronunce, tuttavia, che enunciano entrambe un principio a valenza generale); Ric. 2021 n. 00606 sez.

M3 - ud. 07-12-2021 -9- - che, infine, neppure merita censura l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, relativa al pagamento delle rate di leasing, avendo la Corte fiorentina evidenziato come tale circostanza, stante il loro "ammontare risibile", risultasse "difficilmente compatibile con una negoziazione preliminare" intervenuta tra le parti del contratto di compravendita, presentandosi, piuttosto, espressiva ("data anche la cadenza mensile periodica di due di esse e la coincidenza del loro ammontare") del "mantenimento fisiologico del contratto di leasing che l'alienante da sé non era viceversa in grado di garantire"; - che il ricorso, in conclusione, va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; - che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, se dovuto secondo accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma dello stesso art. 13.

PQM La Corte rigetta il ricorso, condannando la società [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, alla società [OSCURATO:PERSONA] di Cascia, [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio, che liquida in Ric. 2021 n. 00606 sez.

M3 - ud. 07-12-2021 -10- 5.200,00, più € 200,00 per esborsi, nonché 15% per spese generali oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 606-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DANIELA E [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pm tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 281, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2127/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 18/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto - che la società [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in poi, "[OSCURATO:PERSONA]") ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2127/20, del 18 novembre 2020, della Corte di Appello di Firenze, che — respingendone il gravame avverso la sentenza n. 4542/15, del 18 dicembre 2015, del Tribunale di Firenze, già Sezione distaccata di Pontassieve — così provvedeva; - che essa ha confermato raccoglimento dell'azione revocatoria, proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] di Cascia, [OSCURATO:PERSONA], già Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Cascia di Reggello, [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in poi, "[OSCURATO:PERSONA]"), avente ad oggetto il contratto di compravendita, concluso il 21 marzo 2011, con cui la società [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito la proprietà di un proprio capannone sito in Rignano sull'Arno, già detenuto in affitto dalla società acquirente [OSCURATO:SOCIETA].; Ric. 2021 n. 00606 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -2- - che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di essere stata convenuta in giudizio dal [OSCURATO:PERSONA] — che assumeva di essere creditore della somma di (, 283.323,00, in forza 2 di decreto ingiuntivo emesso il 24 aprile 2012 — affinché fosse dichiarata l'inefficacia nei propri confronti, ex art. 2901 cod. civ., del suddetto contratto di compravendita; - che a sostegno dell'iniziativa assunta l'allora attore deduceva che la società debitrice non risultava intestataria di beni sufficienti a garantire il soddisfacimento del credito, ed inoltre che il prezzo pattuito nel contratto di compravendita (€: 400.000,00) risultava di gran lunga inferiore al valore del capannone, pari a (2800.000,00; - che l'attore in revocatoria deduceva, altresì, che il rappresentante legale della società acquirente V.M.P. risultava coniuge di Daniela "l'ani, socia, nonché a propria volta legale rappresentante, della predetta società [OSCURATO:PERSONA]; - che il giudizio di prime cure si concludeva con l'accoglimento della domanda ex art. 2901 cod. civ., essendo state disattese le difese delle convenute, volte ad evidenziare, per un verso, come il bene oggetto della compravendita fosse stato acquisito al patrimonio dell'alienante solo dopo il sorgere del credito a garanzia del quale era stata, poi, esperita l'azione revocatoria, nonché, per altro verso, la congruità del prezzo di vendita del bene alla società affittuaria; - che esperito gravame dalla [OSCURATO:PERSONA], il giudice di appello — nella contumacia di V.M.13 — lo rigettava; - che avverso la sentenza della Corte fiorentina ricorre per cassazione la società Eredi l'ani Leonardo, sulla base — come detto — di due motivi, - che il primo motivo denuncia "nullità della sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo Ric. 2021 n. 00606 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -3- della controversia, prospettato dalle parti o ricavabile d'ufficio", ovvero la ritenuta sussistenza del c.d. "eventus damm"; - che si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che anche una diminuzione della garanzia patrimoniale, verificatasi con riferimento ad un incremento patrimoniale successivo al sorgere del credito a garanzia del quale l'azione ex art. 2901 è stata esperita, possa rilevare ai fini della cd. "actio paulind'; - che il secondo motivo si articola in due diverse censure, l'una che denuncia "violazione dell'art. 2697 cod. civ. e falsa applicazione dell'art. 2901 cod. civ., sotto il profilo dell' eventus damni, l'altra che denuncia "manifesta illogicità della motivazione della sentenza e violazione dell'art. 2901 in relazione all'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 228 cod. proc. civ.", sostanzialmente in relazione al presupposto soggettivo dell'azione revocatoria; - che, in particolare, la prima censura investe sia l'affermazione — ritenuta in contrasto "con il dettato normativo degli artt. 2901 e 2697 cod. civ." — con la quale la Corte territoriale addebita all'odierna ricorrente di non aver fornito prova "che altre posizioni debitorie sue e delle sue socie illimitatamente responsabili verso terzi si siano nel frattempo ridotte in guisa tale da far apparire ampiamente sufficiente la garanzia patrimoniale", sia la decisione di dare rilievo alla vendita del bene, ritenendo per ciò solo l'atto dispositivo pregiudizievole per l'attore in revocatoria, laddove il medesimo "ben potrebbe e più facilmente soddisfarsi proprio sul ricavato dell'atto di alienazione", quando avvenuta, come nella specie, per un "prezzo congruo"; - che la seconda censura, invece, taccia di "manifesta illogicità" la motivazione relativa alla "scientia damnz", giacché, per un verso, la ricorrente assume l'insufficienza della prova della conoscenza — in capo a chi acquisti dal debitore — dello "stato di decozione del proprio Ric. 2021 n. 00606 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -4- dante causa", occorrendo provare, secondo l'odierna ricorrente (e "in maniera specifica", oltretutto), "la consapevolezza di ledere un diritto di credito altrui", contestando, inoltre, gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale per ritenere provato il presupposto soggettivo della revocatoria; - che, in particolare, si assume che essa avrebbe errato tanto nel dare rilievo sia allo stato di coniugi() tra i rappresentanti legali delle società parti del contratto di compravendita (non essendo stato provato che essi fossero "pure conviventi"), sia all'avvenuta anticipazione, da parte dell'acquirente, delle somme necessarie all'estinzione del contratto di leasing esistente sul bene, quanto, infine, nell'attribuire valore confessori° alle dichiarazioni del procuratore della società acquirente, contenute nella comparsa di costituzione e risposta; - che ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA] N.[OSCURATO:PERSONA], chiedendo dichiararsi la stessa inammissibile o comunque non fondata; - che è rimasta, invece, solo intimata V.M.P.; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 7 dicembre 2021. Considerato in diritto - che il ricorso va rigettato; - che il primo motivo è inammissibile; - che a prescindere, infatti, dalla constatazione che il presente motivo evoca un vizio non più contemplato dal testo dell'art. 360 cod. proc. civ., giacché esso — come "novellato" dall'art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con Ric. 2021 n. 00606 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -5- modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (testo applicabile "ratione temporis" al presente giudizio) - dà ormai rilievo, unicamente, all'omesso "esame" di un "fatto" decisivo per il giudizio, deve osservarsi quanto segue. - che, difatti, anche a ritenere che si sia voluta denunciare l'esistenza di una motivazione della sentenza al di sotto del "minimo costituzionale" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass, Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088- 01), siffatta evenienza non appare neppure astrattamente ipotizzabile nel caso che occupa; - che, invero, il vizio di motivazione è, ormai, ipotizzabile solo nel caso in cui la parte motiva della sentenza risulti "meramente apparente", evenienza configurabile, oltre che nell'ipotesi di "carenza grafica" della stessa, quando essa, "benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento" (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), o perché affetta da "irriducibile contraddittorietà" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da "affermazioni inconciliabili" (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628- 01), mentre "resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione" (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018- 01); Ric. 2021 n. 00606 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -6- - che, nella specie, la Corte fiorentina — nel decidere il motivo di gravame con cui si reiterava il rilievo secondo cui l'atto dispositivo non poteva ritenersi pregiudizievole per le ragioni del creditore, in quanto avente ad oggetto un bene acquisito al patrimonio del debitore solo dopo il sorgere del credito — ha testualmente rammentato che, a norma dell'art. 2740 cod. civ., "il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri", sicché anche una diminuzione della garanzia patrimoniale che interessi "un incremento patrimoniale nel contempo verificatosi è rilevante, laddove la ragione creditoria ne risulti oggettivamente pregiudicata"; - che tale motivazione risulta, oltre che perfettamente intellegibile, del tutto corretta "in iure", se è vero che, "in tema di azione revocatoria ordinaria, l'accertamento dell'«eventus donn3> non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore" (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 settembre 2021, n. 26310 Rv. 662500- 03), nel valutare la quale dovrà darsi rilievo anche all'atto dispositivo ‘`compiuto in epoca successiva rispetto al credito vantato, poiché, rispondendo il debitore con tutti i suoi beni, presenti e futuri, dell'adempimento delle proprie obbligazioni (art. 2740 cod. civ.), il creditore ha diritto di soddisfarsi anche sui beni entrati nel patrimonio del debitore stesso dopo l'insorgere del credito, poiché il suo diritto è ben suscettibile di risultare pregiudicato anche da atti di disposizione che cadano su beni che ancora non esistevano, al momento della nascita del credito, nel patrimonio del debitore" (così Cass. Sez. 3, sent. 27 marzo 2001, n. 4422, Rv. 545212-01, peraltro espressamente richiamata dalla sentenza impugnata); Ric. 2021 n. 00606 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -7- - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in ognuna delle censure in cui si articola; - che quanto alla prima censura — in disparte, gli stessi dubbi che ne investono l'ammissibilità sul piano del difetto di specificità (Cass. Sez. Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01) — essa risulta manifestamente infondata; - che in relazione al c.d. "eventus damm" la sentenza impugnata si è attenuta a quanto affermato, a più, riprese, da questa Corte, secondo cui "il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (ed. «eventus damm>>) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 18 giugno 2019, n. 16221, Rv. 654318-01), essendosi anche precisato che "la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro" (Cass. Sez. 3, sent. 9 febbraio 2012, n. 1896, Rv. 621268-01); - che manifestamente infondata è pure la seconda censura, oggetto del secondo motivo; - che in relazione alla stessa — incontroversa essendo, nella specie, l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo oggetto di Ric. 2021 n. 00606 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -8- revocatoria — trova, infatti, applicazione il principio secondo cui "ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito" (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 15 ottobre 2021, n. 28423, Rv. 662502-01); - che quanto, poi, al ragionamento operato dalla Corte territoriale per ritenere sussistente la "scientia darnns", esso risulta del tutto esente da mende; - che a prescindere, infatti, dal rilievo — formulato dalla controricorrente — circa la "novità" della questione relativa all'assenza di convivenza dei due coniugi nel medesimo luogo, si deve osservare quanto segue; - che, per un verso, va evidenziato come questa Corte abbia dato rilievo, ai fini ed agli effetti di cui all'art. 2901 cod. civ., persino alla convivenza "di fatto" tra due persone (Cass. Sez. 6-3, ord. 9 giugno 2020, n. 10928 Rv. 658216-01), nella quale, a maggior ragione che nel matrimonio, può prescindersi dal dato della coabitazione; - che, per altro verso, deve notarsi l'irrilevanza del dato costituito dalla differente residenza anagrafica dei coniugi, avendo quest'ultima un valore puramente presuntivo (cfr., in tema di notificazioni, Cass. Sez. Lav., ord. 20 settembre 2019, n. 23521, Rv. 655021-01, nonché, in materia tributaria, Cass. Sez. 5, ord. 17 maggio 2017, n. 12299, Rv. 644415-01, pronunce, tuttavia, che enunciano entrambe un principio a valenza generale); Ric. 2021 n. 00606 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -9- - che, infine, neppure merita censura l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, relativa al pagamento delle rate di leasing, avendo la Corte fiorentina evidenziato come tale circostanza, stante il loro "ammontare risibile", risultasse "difficilmente compatibile con una negoziazione preliminare" intervenuta tra le parti del contratto di compravendita, presentandosi, piuttosto, espressiva ("data anche la cadenza mensile periodica di due di esse e la coincidenza del loro ammontare") del "mantenimento fisiologico del contratto di leasing che l'alienante da sé non era viceversa in grado di garantire"; - che il ricorso, in conclusione, va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; - che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, se dovuto secondo accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma dello stesso art. 13. PQM La Corte rigetta il ricorso, condannando la società [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, alla società [OSCURATO:PERSONA] di Cascia, [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio, che liquida in Ric. 2021 n. 00606 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -10- 5.200,00, più € 200,00 per esborsi, nonché 15% per spese generali oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific
Sentenza Cassazione n. 09563/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris