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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 luglio 1975

Cassazione n. 22950/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ME) il 05/07/1975 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ME) il 26/12/1981 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE di APPELLO di MESSINA.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita dei ricorsi; udito, per gli imputati, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono congiuntamente contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Messina ha confermato integralmente la loro condanna in ordine ai reati di concorso in rapina aggravata e lesioni aggravate alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale di Patti con sentenza emessa in data 18/02/2020), deducendo i motivi che saranno di seguito riepilogati nei limiti strettamente necessari per la redazione della motivazione (art. 173, comma 1, disp att. cod.. proc. pen.). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso congiunto, presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., è inammissibile.

1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano mancanza di motivazione e violazione dell'art. 576 [rectius, 546], comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per l'asserita mancata enunciazione delle ragioni poste a fondamento della conclusiva dichiarazione di responsabilità (il ricorso passa in rassegna i plurimi elementi probatori che si assume essere stati male valorizzati dalla Corte di appello, e che andrebbero in realtà diversamente valorizzati; contesta le valutazioni di inattendibilità delle versioni dei fatti rese dai coimputati; lamenta l'inattendibilità delle contrarie dichiarazioni valorizzate dalla Corte di appello).

1.1. Analoga doglianza di mancanza di motivazione è formulata in relazione al trattamento sanzionatorio.

2. I motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con argomentazioni con le quali i ricorrenti in concreto non si confrontano (cfr. rispettivamente pag. 3 ss. e pag. 10 della sentenza impugnata).

2.1. La Corte di appello ha puntualmente passato in rassegna gli elementi valorizzati dal primo giudice, confermando motivatamente la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni poste a fondamento della dichiarazione di responsabilità degli imputati, verificando altresì la possibile "tenuta" della versione dei fatti fornita dagli imputati, peraltro resa soltanto in sede di celebrazione del 6..._ giudizio abbreviato condizionato e non in precedenza, e comunque risultata lacunosa e contraddittoria, oltre che sconfessata da elementi di riscontro negativi riguardanti plurimi profili.

2.1.1. A fronte di ciò, il ricorso congiunto propone nuovamente una serie di congetture del tutto sfornite di documentazione, mostrando di trascurare, tra l'altro, il dato accertato che i rapinatori furono due, e non uno soltanto.

2.2. L'estrema gravità dei fatti accertati, considerata unitamente ai precedenti penali degli imputati, legittima (in difetto di elementi decisivamente sintomatici della necessaria meritevolezza) le statuizioni inerenti al trattamento sanzionatorio.

3. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi, i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare per ciascuno nella somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/03/2022 Il Consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] tra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ME) il 05/07/1975 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ME) il 26/12/1981 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE di APPELLO di MESSINA. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita dei ricorsi; udito, per gli imputati, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono congiuntamente contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Messina ha confermato integralmente la loro condanna in ordine ai reati di concorso in rapina aggravata e lesioni aggravate alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale di Patti con sentenza emessa in data 18/02/2020), deducendo i motivi che saranno di seguito riepilogati nei limiti strettamente necessari per la redazione della motivazione (art. 173, comma 1, disp att. cod.. proc. pen.). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso congiunto, presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., è inammissibile. 1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano mancanza di motivazione e violazione dell'art. 576 [rectius, 546], comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per l'asserita mancata enunciazione delle ragioni poste a fondamento della conclusiva dichiarazione di responsabilità (il ricorso passa in rassegna i plurimi elementi probatori che si assume essere stati male valorizzati dalla Corte di appello, e che andrebbero in realtà diversamente valorizzati; contesta le valutazioni di inattendibilità delle versioni dei fatti rese dai coimputati; lamenta l'inattendibilità delle contrarie dichiarazioni valorizzate dalla Corte di appello). 1.1. Analoga doglianza di mancanza di motivazione è formulata in relazione al trattamento sanzionatorio. 2. I motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con argomentazioni con le quali i ricorrenti in concreto non si confrontano (cfr. rispettivamente pag. 3 ss. e pag. 10 della sentenza impugnata). 2.1. La Corte di appello ha puntualmente passato in rassegna gli elementi valorizzati dal primo giudice, confermando motivatamente la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni poste a fondamento della dichiarazione di responsabilità degli imputati, verificando altresì la possibile "tenuta" della versione dei fatti fornita dagli imputati, peraltro resa soltanto in sede di celebrazione del 6..._ giudizio abbreviato condizionato e non in precedenza, e comunque risultata lacunosa e contraddittoria, oltre che sconfessata da elementi di riscontro negativi riguardanti plurimi profili. 2.1.1. A fronte di ciò, il ricorso congiunto propone nuovamente una serie di congetture del tutto sfornite di documentazione, mostrando di trascurare, tra l'altro, il dato accertato che i rapinatori furono due, e non uno soltanto. 2.2. L'estrema gravità dei fatti accertati, considerata unitamente ai precedenti penali degli imputati, legittima (in difetto di elementi decisivamente sintomatici della necessaria meritevolezza) le statuizioni inerenti al trattamento sanzionatorio. 3. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi, i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare per ciascuno nella somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022 Il Consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] tra
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