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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 aprile 2021

Cassazione n. 26870/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27315-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] BONARRIGO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 824/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 19/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.

Ritenuto in fatto - che la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 824/21, del 19 aprile 2021, della Corte di Appello di Catania, che - rigettandone il gravame esperito avverso la sentenza n. 415/17 del Tribunale di Catania - ha confermato la condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] di Catania, già comminata dal primo, a pagarle l'importo di € 206.321,78, oltre interessi; - che, in punto di fatto, la ricorrente riferisce di aver convenuto in giudizio l'[OSCURATO:PERSONA] di Catania, perché la stessa fosse condannata a pagarle l'incremento del 9% - dovuto ai sensi dell'art. 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - sulle somme percepite quale remunerazione per la fornitura dei "dispositivi su misura" (cioè, protesi sanitarie), di cui al d.m. 27 agosto 1999, n. 332; - che, costituitasi in giudizio, la convenuta non contestava gli importi richiesti, deducendo esclusivamente come l'incremento tariffario fosse dovuto solo per prestazioni rese dopo l'entrata in vigore, in Sicilia, del decreto assessoriale n. 1119 del 2010, nonché all'esito della dimostrazione che si trattasse, effettivamente, di protesi su misura; Ric. 2021 n. 27315 sez.

M3 - ud. 04-05-2022 -2- - che il giudice di prime cure, accertata la natura di presidi su misura, accoglieva la domanda, ancorché solo in parte, limitando, infatti, il diritto all'incremento solo alle somme maturate dopo l'anno 2010, stante l'avvenuto recepimento - nella Regione Siciliana - del suddetto decreto ministeriale esclusivamente in virtù del citato decreto assessoriale; - che il gravame esperito dalla già attrice, al fine di conseguire una maggior somma, veniva rigettato dal giudice di appello - che avverso la sentenza della Corte etnea ricorre per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA], sulla base - come detto - di un unico motivo; - che esso denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 117 Cost., degli artt. 2, comma 380, e 3, comma 163, della legge n. 244 del 2007, lamentando l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, confermando quanto già deciso dal primo giudice, ha limitato il diritto all'incremento solo a far data dal 2010, ritenendo necessaria l'adozione del decreto assessoriale n. 1119 del 2010; - che è rimasta solo intimata l'[OSCURATO:PERSONA] di Catania; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 4 maggio 2022; - che la ricorrente ha presentato memoria.

Ric. 2021 n. 27315 sez.

M3 - ud. 04-05-2022 -3- Considerato in diritto - che il ricorso va accolto; - che il solo motivo proposto è, infatti, fondato, nella parte in cui censura la sentenza impugnata perché ha escluso la diretta applicazione, nel territorio siciliano, dell'art. 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sul presupposto che l'incremento tariffario fosse da ricondurre alla materia (oggetto di potestà legislativa ripartita, statale e regionale) della "tutela della salute"; - che fondato, infatti, è il rilievo della società ricorrente circa la riconduzione dell'incremento tariffario alla materia - oggetto di potestà legislativa esclusiva statale - di cui all'art. 117, comma 2, lett. m), Cost., e ciò sulla scorta dei precedenti indicati in ricorso (Cons.

St., Sez.

III, sent. 14 aprile 2021, n 3083; nonché, indirettamente, Cass. Sez. 3, ord. 26 giugno 2020, n. 12908, che ha confermato la decisione allora impugnata con cui il giudice del merito aveva ritenuto l'immediata precettività dell'art. 2, comma 380,

1. n. 244 del 2007, negando l'esigenza di atti regionali intermedi ai fini dell'applicabilità degli incrementi tariffari), - che, in particolare, il giudice amministrativo ha affermato che la norma in esame "dispone - senza possibilità di letture difformi - l'applicazione della maggiorazione sulle tariffe massime", ciò che "è effettuato dal legislatore, con fonte primaria e nazionale", oltre che "in chiara adesione alla ratio evincibile nella volontà di uniformità sul territorio nazionale delle tariffe dei LEA" (così Cons.

St., n. 3083 del 2021, cit.); Ric. 2021 n. 27315 sez.

M3 - ud. 04-05-2022 -4- - che, in particolare, esso richiama la "previsione di cui all'art. 117, comma 2, lett. m), Cost., che individua come materia di competenza esclusiva statale la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»", evidenziando come "l'interpretazione offerta dalla Corte costituzionale, sin dalla sentenza n. 88 del 2003 è stata nel senso di individuare nell'inserimento tra le materie di legislazione esclusiva statale di quella inerente alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», l'intento di attribuire «al legislatore statale un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto»", e ciò secondo una "prospettiva" che dal Giudice delle leggi "risulta ribadita con la sentenza 16 luglio 2012, n. 187", con la quale, "dalla necessaria fissazione unitaria dei livelli essenziali di assistenza si fa discendere una tendenziale uniformità delle modalità di erogazione delle prestazioni" (così, nuovamente, Cons.

St., n. 3083 del 2021, cit.).; - che la sentenza impugnata, pertanto, va cassata, rinviando alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, per la decisione nel merito, alla stregua del seguente principio di diritto: "gli incrementi dovuti ai sensi dell'art. 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sulle somme percepite quale Ric. 2021 n. 27315 sez.

M3 - ud. 04-05-2022 -5- remunerazione per la fornitura dei "dispositivi su misura", di cui al d.m. 27 agosto 1999, n. 332, trovano diretta applicazione in ambito regionale, senza necessità di alcun atto di recepimento, trattandosi di intervento che attiene alla materia, di potestà legislativa statale ex art. 117, comma 2, lett. m), Cost."; - che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese processuale, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM La Corte accoglie il ricorso, cassando, per l'effetto, la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese anche del presente giudizio.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27315-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] BONARRIGO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 824/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 19/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. Ritenuto in fatto - che la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 824/21, del 19 aprile 2021, della Corte di Appello di Catania, che - rigettandone il gravame esperito avverso la sentenza n. 415/17 del Tribunale di Catania - ha confermato la condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] di Catania, già comminata dal primo, a pagarle l'importo di € 206.321,78, oltre interessi; - che, in punto di fatto, la ricorrente riferisce di aver convenuto in giudizio l'[OSCURATO:PERSONA] di Catania, perché la stessa fosse condannata a pagarle l'incremento del 9% - dovuto ai sensi dell'art. 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - sulle somme percepite quale remunerazione per la fornitura dei "dispositivi su misura" (cioè, protesi sanitarie), di cui al d.m. 27 agosto 1999, n. 332; - che, costituitasi in giudizio, la convenuta non contestava gli importi richiesti, deducendo esclusivamente come l'incremento tariffario fosse dovuto solo per prestazioni rese dopo l'entrata in vigore, in Sicilia, del decreto assessoriale n. 1119 del 2010, nonché all'esito della dimostrazione che si trattasse, effettivamente, di protesi su misura; Ric. 2021 n. 27315 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -2- - che il giudice di prime cure, accertata la natura di presidi su misura, accoglieva la domanda, ancorché solo in parte, limitando, infatti, il diritto all'incremento solo alle somme maturate dopo l'anno 2010, stante l'avvenuto recepimento - nella Regione Siciliana - del suddetto decreto ministeriale esclusivamente in virtù del citato decreto assessoriale; - che il gravame esperito dalla già attrice, al fine di conseguire una maggior somma, veniva rigettato dal giudice di appello - che avverso la sentenza della Corte etnea ricorre per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA], sulla base - come detto - di un unico motivo; - che esso denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 117 Cost., degli artt. 2, comma 380, e 3, comma 163, della legge n. 244 del 2007, lamentando l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, confermando quanto già deciso dal primo giudice, ha limitato il diritto all'incremento solo a far data dal 2010, ritenendo necessaria l'adozione del decreto assessoriale n. 1119 del 2010; - che è rimasta solo intimata l'[OSCURATO:PERSONA] di Catania; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 4 maggio 2022; - che la ricorrente ha presentato memoria. Ric. 2021 n. 27315 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -3- Considerato in diritto - che il ricorso va accolto; - che il solo motivo proposto è, infatti, fondato, nella parte in cui censura la sentenza impugnata perché ha escluso la diretta applicazione, nel territorio siciliano, dell'art. 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sul presupposto che l'incremento tariffario fosse da ricondurre alla materia (oggetto di potestà legislativa ripartita, statale e regionale) della "tutela della salute"; - che fondato, infatti, è il rilievo della società ricorrente circa la riconduzione dell'incremento tariffario alla materia - oggetto di potestà legislativa esclusiva statale - di cui all'art. 117, comma 2, lett. m), Cost., e ciò sulla scorta dei precedenti indicati in ricorso (Cons. St., Sez. III, sent. 14 aprile 2021, n 3083; nonché, indirettamente, Cass. Sez. 3, ord. 26 giugno 2020, n. 12908, che ha confermato la decisione allora impugnata con cui il giudice del merito aveva ritenuto l'immediata precettività dell'art. 2, comma 380, 1. n. 244 del 2007, negando l'esigenza di atti regionali intermedi ai fini dell'applicabilità degli incrementi tariffari), - che, in particolare, il giudice amministrativo ha affermato che la norma in esame "dispone - senza possibilità di letture difformi - l'applicazione della maggiorazione sulle tariffe massime", ciò che "è effettuato dal legislatore, con fonte primaria e nazionale", oltre che "in chiara adesione alla ratio evincibile nella volontà di uniformità sul territorio nazionale delle tariffe dei LEA" (così Cons. St., n. 3083 del 2021, cit.); Ric. 2021 n. 27315 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -4- - che, in particolare, esso richiama la "previsione di cui all'art. 117, comma 2, lett. m), Cost., che individua come materia di competenza esclusiva statale la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»", evidenziando come "l'interpretazione offerta dalla Corte costituzionale, sin dalla sentenza n. 88 del 2003 è stata nel senso di individuare nell'inserimento tra le materie di legislazione esclusiva statale di quella inerente alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», l'intento di attribuire «al legislatore statale un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto»", e ciò secondo una "prospettiva" che dal Giudice delle leggi "risulta ribadita con la sentenza 16 luglio 2012, n. 187", con la quale, "dalla necessaria fissazione unitaria dei livelli essenziali di assistenza si fa discendere una tendenziale uniformità delle modalità di erogazione delle prestazioni" (così, nuovamente, Cons. St., n. 3083 del 2021, cit.).; - che la sentenza impugnata, pertanto, va cassata, rinviando alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, per la decisione nel merito, alla stregua del seguente principio di diritto: "gli incrementi dovuti ai sensi dell'art. 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sulle somme percepite quale Ric. 2021 n. 27315 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -5- remunerazione per la fornitura dei "dispositivi su misura", di cui al d.m. 27 agosto 1999, n. 332, trovano diretta applicazione in ambito regionale, senza necessità di alcun atto di recepimento, trattandosi di intervento che attiene alla materia, di potestà legislativa statale ex art. 117, comma 2, lett. m), Cost."; - che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese processuale, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassando, per l'effetto, la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese anche del presente giudizio. Così deciso in Rom