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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 14095/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale iscritto d'ufficio al n. 31006/2021, relativo al giudizio n. 362/2017 RG definito con ordinanza di questa Corte n. 33113/2021 depositata il 10.11.2021, vertente tra [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avv.ti Majer e Andreotti ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avv.ti Nordio e [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 21.4.2022, dal [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31006/2021 Numero sezionale 4308/2022 Con "istanza di correzione di errore materiale" Numero di raccolta generale 14095/2022Data pubblicazione 04/05/2022del 15.12.2021 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha premesso che con precedente ordinanza di questa Corte n. 33113/2021 è stato respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte d’Appello di Venezia del 26.9.2016, con cui, in riforma della sentenza di primo grado era stata respinta la domanda di petizione dell’eredità da lui proposta nei suoi confronti.

Ha quindi dedotto che con la citata ordinanza questa Corte è incorsa in errore materiale per avere omesso di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita dall’attore poi risultato soccombente nel giudizio di appello.

Ha pertanto chiesto a questa Corte di provvedere alla correzione dell’errore materiale ordinando la cancellazione della trascrizione della domanda su una serie di immobili specificamente indicati.

A seguito del deposito della proposta di inammissibilità ex art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio.

Nell’imminenza dell’adunanza camerale, è pervenuta rinunzia all’istanza e pertanto va dichiarato non luogo a provvedere.

Nessuna pronuncia sulle spese va emessa (non essendo pervenuta alcuna memoria dal controinteressato), né ricorrono i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo.

P.Q.M. dichiara non luogo a provvedere sull’istanza.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale iscritto d'ufficio al n. 31006/2021, relativo al giudizio n. 362/2017 RG definito con ordinanza di questa Corte n. 33113/2021 depositata il 10.11.2021, vertente tra [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avv.ti Majer e Andreotti ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avv.ti Nordio e [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 21.4.2022, dal [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31006/2021 Numero sezionale 4308/2022 Con "istanza di correzione di errore materiale" Numero di raccolta generale 14095/2022Data pubblicazione 04/05/2022del 15.12.2021 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha premesso che con precedente ordinanza di questa Corte n. 33113/2021 è stato respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte d’Appello di Venezia del 26.9.2016, con cui, in riforma della sentenza di primo grado era stata respinta la domanda di petizione dell’eredità da lui proposta nei suoi confronti. Ha quindi dedotto che con la citata ordinanza questa Corte è incorsa in errore materiale per avere omesso di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita dall’attore poi risultato soccombente nel giudizio di appello. Ha pertanto chiesto a questa Corte di provvedere alla correzione dell’errore materiale ordinando la cancellazione della trascrizione della domanda su una serie di immobili specificamente indicati. A seguito del deposito della proposta di inammissibilità ex art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio. Nell’imminenza dell’adunanza camerale, è pervenuta rinunzia all’istanza e pertanto va dichiarato non luogo a provvedere. Nessuna pronuncia sulle spese va emessa (non essendo pervenuta alcuna memoria dal controinteressato), né ricorrono i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo. P.Q.M. dichiara non luogo a provvedere sull’istanza. Così dec
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