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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 novembre 2024

Cassazione n. 44071/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Senegal avverso la sentenza del 15/01/2024 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, per mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di ricorso in ordine al trattamento sanzionatorio in quanto la recidiva era stata riconosciuta in base ai soli precedenti penali senza valutare l'occasionalità della condotta; la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. era stata negata nonostante l'entità minimale del lucro in astratto ottenibile; la pena non era stata quantificata nel minimo edittale.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché genericamente proposto e reiterativo di censure alle quali la Corte di appello ha fornito puntuale e corretta risposta.

2. La sentenza impugnata, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha riconosciuto la sussistenza della contestata recidiva qualificata richiamando sia i plurimi precedenti specifici del ricorrente (da ultimo le sentenze divenute irrevocabili il 2 marzo 2022 e 18 giugno 2022 per reati in materia di stupefacenti) sia i procedimenti pendenti per il medesimo reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, l'ultimo dei quali commesso due mesi prima del fatto per cui si procede, concludendo come detto sviluppo costituisca indice di maggiore pericolosità (pag. 3).

Altrettanto puntuale è la motivazione che ha negato la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. fondata sul possesso, da parte di Pam, della somma contante di 700 euro mostratasi in concreto niente affatto modesta.

Infine, circa la commisurazione della pena la sentenza impugnata ha dato conto del ridotto discostamento dai minimi edittali facendo corretto uso del proprio potere discrezionale secondo parametri oggettivi evincibili dal complesso argomentativo della sentenza, in rapporto al fatto e alla personalità dell'imputato (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).

3. Alla stregua di detti argomenti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Senegal avverso la sentenza del 15/01/2024 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, per mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di ricorso in ordine al trattamento sanzionatorio in quanto la recidiva era stata riconosciuta in base ai soli precedenti penali senza valutare l'occasionalità della condotta; la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. era stata negata nonostante l'entità minimale del lucro in astratto ottenibile; la pena non era stata quantificata nel minimo edittale. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché genericamente proposto e reiterativo di censure alle quali la Corte di appello ha fornito puntuale e corretta risposta. 2. La sentenza impugnata, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha riconosciuto la sussistenza della contestata recidiva qualificata richiamando sia i plurimi precedenti specifici del ricorrente (da ultimo le sentenze divenute irrevocabili il 2 marzo 2022 e 18 giugno 2022 per reati in materia di stupefacenti) sia i procedimenti pendenti per il medesimo reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, l'ultimo dei quali commesso due mesi prima del fatto per cui si procede, concludendo come detto sviluppo costituisca indice di maggiore pericolosità (pag. 3). Altrettanto puntuale è la motivazione che ha negato la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. fondata sul possesso, da parte di Pam, della somma contante di 700 euro mostratasi in concreto niente affatto modesta. Infine, circa la commisurazione della pena la sentenza impugnata ha dato conto del ridotto discostamento dai minimi edittali facendo corretto uso del proprio potere discrezionale secondo parametri oggettivi evincibili dal complesso argomentativo della sentenza, in rapporto al fatto e alla personalità dell'imputato (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). 3. Alla stregua di detti argomenti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44071/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris