Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21166/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Catanzaro in materia di liberazione anticipata.

Va premesso che, con l'ordinanza in ultimo menzionata, il Magistrato di sorveglianza respingeva, con riferimento ai semestri maturati dall'8/05/17 all'8/11/17 e dall'8/11/18 all'8/05/19, la richiesta di liberazione anticipata.

Evidenziava, invero, che nel primo semestre il [OSCURATO:PERSONA] era sorpreso a casa, dove permaneva agli arresti domiciliari, in compagnia di tre donne per le quali non aveva né chiesto né ottenuto autorizzazione specifica, e inoltre nello stesso periodo non compariva all'udienza del 4/10/17, alla quale era stato autorizzato a presentarsi e per la quale aveva comunicato l'uscita di casa alle forze dell'ordine, allorché nel verbale di udienza veniva dichiarata l'assenza dell'imputato non comparso.

Aggiungeva che nel secondo semestre il suddetto aveva commesso altra infrazione del divieto di comunicare con persone non conviventi, venendo sorpreso dai Carabinieri nella disponibilità di un telefono cellulare dotato di Sim card e perfettamente funzionante.

Il Tribunale di sorveglianza valorizza lo specifico rigore richiesto a chi si trova in misura domiciliare, che sostanzialmente è chiamato ad avere una buona gestione degli obblighi imposti e al rispetto delle prescrizioni.

Osserva, a fronte del rilievo del condannato secondo cui il verbale dell'udienza summenzionata recherebbe un errore materiale riportandolo assente, che basta a compromettere l'accesso al beneficio la visita di persone non conviventi nel medesimo periodo in violazione del divieto di comunicazione, non essendosi, invero, [OSCURATO:PERSONA] preoccupato di comunicare ai militari la presenza degli amici in casa, fosse solo per agevolarne i controlli e in nome di una trasparenza e correttezza che avrebbe dovuto animare la gestione delle prescrizioni da parte del condannato (essendo verosimile che il suddetto confidasse in un mancato controllo da parte delle forze dell'ordine).

Sottolinea, con riguardo all'altro semestre, a fronte del rilievo secondo cui il cellulare rinvenuto serviva al condannato per comunicare gli spostamenti autorizzati alle forze dell'ordine, che, a parte la sussistenza del divieto di comunicare, la possibilità dell'avviso telefonico non equivale ad autorizzazione ad andare in giro col cellulare.

Conclude col ravvisare, nel caso in esame, un'incauta gestione della misura e un'inadeguata adesione all'opera rieducativa, ostative alla concessione in relazione ai suddetti periodi della liberazione anticipata.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 54 e 69-bis

I. 26 luglio 1975, n. 354 e dell'art. 125 cod. proc. pen.

Rileva la difesa che il mero possesso del telefono cellulare, peraltro mostrato in buona fede da [OSCURATO:PERSONA] alle forze dell'ordine per chiedere lumi su un provvedimento autorizzativo memorizzato su detto apparecchio, in assenza di prova di un'utilizzazione diversa dalla comunicazione di spostamenti autorizzati, non può essere considerata condotta trasgressiva delle prescrizioni connesse alla misura domiciliare.

Lamenta che sul punto il Tribunale di sorveglianza non fornisce un'adeguata motivazione.

Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

1.1. Secondo l'orientamento di questa Corte - si veda per tutte Sez.1, n. 32203 del 26/06/2015, Rv.264293 - la finalità principale dell'istituto della liberazione anticipata risiede «nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione (C.

Cost. n. 352 del 1991)» ed «è solamente detta partecipazione che viene richiesta dalla norma e che è evidentemente considerata dal legislatore di per sé sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza che occorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l'accesso alle più incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990)».

La valutazione di meritevolezza del beneficio, rimessa al giudice del merito, consiste, quindi, nella verifica del presupposto della partecipazione all'opera di rieducazione, che non può ridursi alla mera buona condotta carceraria, che costituisce la "norma" del comportamento del detenuto, ma richiede un'adesione pronta ed attiva alle regole che disciplinano la vita carceraria e agli interventi trattamentali.

1.2. Nel caso in esame il Tribunale della sorveglianza di Catanzaro fa buon governo dei principi sopra indicati, palesando, invece, i rilievi difensivi la loro infondatezza.

Invero, detto Tribunale valorizza, nei termini specifici di cui sopra che si sottraggono a qualsivoglia censura di legittimità, la violazione delle prescrizioni connesse alla misura cautelare domiciliare, proprio nell'ottica della dimostrazione della refrattarietà al percorso rieducativo che avrebbe dovuto essere perseguito.

La difesa, nel proprio sforzo di ricostruzione della vicenda processuale, pare trascurare come, durante il periodo di concessione degli arresti domiciliari (su cui dovrebbe essere computato il semestre di liberazione anticipata in oggetto), il ricorrente fosse gravato dal divieto di comunicare con persone non conviventi, con la conseguenza che il percorso argomentativo del Tribunale di sorveglianza appare lineare e corretto nel concludere che la condotta in esame abbia influito negativamente sul percorso rieducativo del condannato.

1. D'altro canto, neppure le giustificazioni addotte dal difensore, volte a valorizzare la possibilità dell'utilizzo del cellulare da parte di [OSCURATO:PERSONA] per comunicare con le forze dell'ordine, sono di per sé pertinenti rispetto ad una condotta obiettivamente agevolativa della possibilità - non consentita - di comunicare con terze persone, posto che recandosi personalmente dalle forze dell'ordine territorialmente competenti per avvisare del proprio spostamento, il ricorrente non solo smentisce detto utilizzo, ma dimostra di non avere alcuna necessità di possedere il cellulare e tantomeno di portarlo con sé.

2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Catanzaro in materia di liberazione anticipata. Va premesso che, con l'ordinanza in ultimo menzionata, il Magistrato di sorveglianza respingeva, con riferimento ai semestri maturati dall'8/05/17 all'8/11/17 e dall'8/11/18 all'8/05/19, la richiesta di liberazione anticipata. Evidenziava, invero, che nel primo semestre il [OSCURATO:PERSONA] era sorpreso a casa, dove permaneva agli arresti domiciliari, in compagnia di tre donne per le quali non aveva né chiesto né ottenuto autorizzazione specifica, e inoltre nello stesso periodo non compariva all'udienza del 4/10/17, alla quale era stato autorizzato a presentarsi e per la quale aveva comunicato l'uscita di casa alle forze dell'ordine, allorché nel verbale di udienza veniva dichiarata l'assenza dell'imputato non comparso. Aggiungeva che nel secondo semestre il suddetto aveva commesso altra infrazione del divieto di comunicare con persone non conviventi, venendo sorpreso dai Carabinieri nella disponibilità di un telefono cellulare dotato di Sim card e perfettamente funzionante. Il Tribunale di sorveglianza valorizza lo specifico rigore richiesto a chi si trova in misura domiciliare, che sostanzialmente è chiamato ad avere una buona gestione degli obblighi imposti e al rispetto delle prescrizioni. Osserva, a fronte del rilievo del condannato secondo cui il verbale dell'udienza summenzionata recherebbe un errore materiale riportandolo assente, che basta a compromettere l'accesso al beneficio la visita di persone non conviventi nel medesimo periodo in violazione del divieto di comunicazione, non essendosi, invero, [OSCURATO:PERSONA] preoccupato di comunicare ai militari la presenza degli amici in casa, fosse solo per agevolarne i controlli e in nome di una trasparenza e correttezza che avrebbe dovuto animare la gestione delle prescrizioni da parte del condannato (essendo verosimile che il suddetto confidasse in un mancato controllo da parte delle forze dell'ordine). Sottolinea, con riguardo all'altro semestre, a fronte del rilievo secondo cui il cellulare rinvenuto serviva al condannato per comunicare gli spostamenti autorizzati alle forze dell'ordine, che, a parte la sussistenza del divieto di comunicare, la possibilità dell'avviso telefonico non equivale ad autorizzazione ad andare in giro col cellulare. Conclude col ravvisare, nel caso in esame, un'incauta gestione della misura e un'inadeguata adesione all'opera rieducativa, ostative alla concessione in relazione ai suddetti periodi della liberazione anticipata. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 54 e 69-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 e dell'art. 125 cod. proc. pen. Rileva la difesa che il mero possesso del telefono cellulare, peraltro mostrato in buona fede da [OSCURATO:PERSONA] alle forze dell'ordine per chiedere lumi su un provvedimento autorizzativo memorizzato su detto apparecchio, in assenza di prova di un'utilizzazione diversa dalla comunicazione di spostamenti autorizzati, non può essere considerata condotta trasgressiva delle prescrizioni connesse alla misura domiciliare. Lamenta che sul punto il Tribunale di sorveglianza non fornisce un'adeguata motivazione. Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 1.1. Secondo l'orientamento di questa Corte - si veda per tutte Sez.1, n. 32203 del 26/06/2015, Rv.264293 - la finalità principale dell'istituto della liberazione anticipata risiede «nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione (C. Cost. n. 352 del 1991)» ed «è solamente detta partecipazione che viene richiesta dalla norma e che è evidentemente considerata dal legislatore di per sé sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza che occorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l'accesso alle più incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990)». La valutazione di meritevolezza del beneficio, rimessa al giudice del merito, consiste, quindi, nella verifica del presupposto della partecipazione all'opera di rieducazione, che non può ridursi alla mera buona condotta carceraria, che costituisce la "norma" del comportamento del detenuto, ma richiede un'adesione pronta ed attiva alle regole che disciplinano la vita carceraria e agli interventi trattamentali. 1.2. Nel caso in esame il Tribunale della sorveglianza di Catanzaro fa buon governo dei principi sopra indicati, palesando, invece, i rilievi difensivi la loro infondatezza. Invero, detto Tribunale valorizza, nei termini specifici di cui sopra che si sottraggono a qualsivoglia censura di legittimità, la violazione delle prescrizioni connesse alla misura cautelare domiciliare, proprio nell'ottica della dimostrazione della refrattarietà al percorso rieducativo che avrebbe dovuto essere perseguito. La difesa, nel proprio sforzo di ricostruzione della vicenda processuale, pare trascurare come, durante il periodo di concessione degli arresti domiciliari (su cui dovrebbe essere computato il semestre di liberazione anticipata in oggetto), il ricorrente fosse gravato dal divieto di comunicare con persone non conviventi, con la conseguenza che il percorso argomentativo del Tribunale di sorveglianza appare lineare e corretto nel concludere che la condotta in esame abbia influito negativamente sul percorso rieducativo del condannato. 1. D'altro canto, neppure le giustificazioni addotte dal difensore, volte a valorizzare la possibilità dell'utilizzo del cellulare da parte di [OSCURATO:PERSONA] per comunicare con le forze dell'ordine, sono di per sé pertinenti rispetto ad una condotta obiettivamente agevolativa della possibilità - non consentita - di comunicare con terze persone, posto che recandosi personalmente dalle forze dell'ordine territorialmente competenti per avvisare del proprio spostamento, il ricorrente non solo smentisce detto utilizzo, ma dimostra di non avere alcuna necessità di possedere il cellulare e tantomeno di portarlo con sé. 2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
Sentenza Cassazione n. 21166/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris