CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39991/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, per morte dell'imputato, per [OSCURATO:PERSONA] e conclude per l'inammissibilità di tutti gli altri ricorsi. uditi i difensori: l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (deceduto) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, impugnano la sentenza in data 16/07/2020 della Corte di appello di Firenze che ha parzialmente riformato la sentenza in data 26/05/2017 del G.u.p. del Tribunale di Lucca. In particolare, la Corte di appello: a) ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA], colpevole dei reati ascrittigli ai capi 13 (furto e tentativo di furto) e 18 (rapina aggravata), con la recidiva. Il tribunale lo aveva mandato assolto da tutti i fatti ascrittigli; b) ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli al capo 18 (rapina aggravata). Il tribunale lo aveva già condannato per i reati di cui ai capi 14 (tentativo di furto aggravato) 23 e 31 (furti aggravati). c) ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli al capo 9) (tentativo di furto ex art. 624-bis). Il tribunale lo aveva già riconosciuto colpevole dei reati di tentativo di rapina aggravata e lesioni contestati nel procedimento penale 2016/2249 r.g.n.r.; d) ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli al capo 8) (624-bis cod.pen.). il Tribunale lo aveva già riconosciuto colpevole dei reati ascrittigli ai capi 12 (624-bis cod.pen.) e 18 (rapina aggravata); e) ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], già riconosciuto colpevole dei reati ascrittigli ai capi 4 (furto aggravato), 6 (uso indebito di carta di pagamento), 7 (tentativo di uso indebito di carta di pagamento) e 18 (rapina aggravata). Deducono: 1.1. [OSCURATO:PERSONA] Clei. 1.1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 624-bis, cod.pen., con riferimento al capo 8 (furto in abitazione). Il motivo muove dalla premessa che [OSCURATO:PERSONA] e la sua compagna [OSCURATO:PERSONA] venivano prosciolti dal giudice di primo grado, che aveva qualificato il fatto ai sensi dell'art. 624 cod.pen. e aveva rilevato il difetto di querela. La sentenza è stata riformata dalla Corte di appello che, in accoglimento dell'impugnazione del Pubblico ministero, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 624-bis cod.pen. e ha assolto Maccani in ragione dell'esimente di cui all'art. 649 cod.pen. Il ricorrente sostiene, dunque, la non configurabilità del reato di cui all'art. 624-bis, cod.pen., perché «è in atti la prova che la signora Maccani avesse la disponibilità dell'abitazione all'interno della quale si verificò l'apprensione dei beni mobili di cui al capo d'imputazione in quanto lì abitava. Ciò consente di escludere l'applicabilità dell'ipotesi normativa di cui all'art. 624-bis perché, come giustamente osservato dal Giudice di prime cure, nel caso di specie l'ingresso nel luogo di privata dimora è avvenuto per tramite di un soggetto (la Maccani) che viveva proprio al suo interno. Il libero accesso da parte del correo consente di escludere che trattasi di illegittima introduzione cosicché pare corretto ricondurre il fatto sub art. 624 cod.pen. con le conseguenze determinate in punto di procedibilità della mancanza di querela». 1.2. TARANTINO Domenico, [OSCURATO:PERSONA] [e [OSCURATO:PERSONA], deceduto]. 1.2.1. "Vizio di motivazione. Mancanza o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p.". Con il primo motivo la difesa lamenta il vizio di omessa motivazione con riguardo alle "questioni di merito", sulla "pretesa insussistenza del fatto contestato agli imputati" e sulla "ritenuta contraddittorietà della prova della colpevolezza" degli imputati, in relazione ai capi 4, 6 e 7, contestati a Tarantino e ai capi 14, 23 e 31 contestati a [OSCURATO:PERSONA], per i quali è stata affermata la responsabilità in violazione del principio del ragionevole dubbio, sussistendo la possibilità di ricostruire i fatti in senso assolutorio. Si assume che il numero di imputati e di imputazioni provoca uno scenario confusionario, astratto, probabilistico e approssimativo, stante l'assenza di prove a carico degli imputati per gli episodi loro rispettivamente contestati. 1.2.2. "Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, lettera b), c.p.p.. In relazione alle condanne intervenute in sede di riforma per i capi 13 e 18 stante l'impugnazione della Procura della Repubblica di Lucca. Con il secondo motivo la difesa sostiene che la Corte di appello ha accolto l'impugnazione del Procuratore della Repubblica di Lucca senza considerare le osservazioni esposte dalla difesa per resistervi. Aggiunge che la condanna è stata pronunciata senza prove e senza rispettare l'obbligo di motivare. 1.2.3. "Errata applicazione di Legge e Vizio di motivazione, mancanza o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, lettera a) ed e), c.p.p.". In questo caso si deduce la violazione dell'art. 63, cod.pen. in quanto la Corte di appello ha erroneamente applicato sia l'aumento per le circostanze aggravanti ad effetto speciale, sia l'aumento per la recidiva, "in antitesi con l'insegnamento della Suprema Corte".Si aggiunge che la pena doveva essere più contenuta, in applicazione degli artt. 132 e 133, cod.pen., rispetto ai quali si sostiene che la sentenza è priva di motivazione, anche con riguardo alle circostanze attenuanti generiche. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] Alessandro. 1.3.1. "Errata applicazione della legge penale, in relazione all'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 110 c.p. e 192 c.p.p., anche in punto di errata valutazione circa la gravità, precisione e concordanza degli indizi". Il ricorrente riporta la motivazione della Corte di appello e dipoi espone la denuncia di violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria, così come spiegati dalla Corte di cassazione, in quanto -scrive la difesa- "la sentenza che si impugna nel valutare i singoli elementi indiziari non riesce (...) a sciogliere il dilemma relativamente alla loro intrinseca gravità, precisione e concordanza". A sostegno dell'assunto, vengono illustrati e compendiati gli elementi valorizzati dalla Corte di appello, al fine di dimostrare come essi non siano dotati dei richiesti requisiti di gravità, precisione e concordanza. 1.3.2. "Mancanza, contraddittorietà e/o illogicità manifesta della motivazione, errata applicazione di legge -in relazione all'art. 606 lett. B) ed e) c.p.p.- in punto di vizio di motivazione e violazione di legge in punto di misura della pena". Il motivo si rivolge alla misura della pena e alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e a tal proposito il ricorrente si sostiene che la pena inflitta non risponde alla funzione rieducativa attribuitale dalla Costituzione, in ragione della sua sproporzione. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] Isnnaele. 1.4.1. "Mancanza di motivazione in relazione al motivo di appello sulla pena ed in particolare sul mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p.". Il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha sostanzialmente omesso di motivare sulla richiesta difensiva, essendosi limitato a negarla per la presenza della violenza fisica in danno di persone, mentre avrebbe dovuto dare conto di tutti gli aspetti coinvolti nel delitto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Clei è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. Va, anzitutto, rilevato come l'art. 624-bis cod.pen. configuri il reato di furto in abitazione quando l'impossessamento sia stato perpetrato "mediante introduzione in un [...] luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora». Il ricorso alla preposizione "mediante" risalta come ai fini della configurabilità del reato sia richiesto che l'introduzione nel luogo di privata dimora si presenti come lo strumento, come il mezzo utilizzato per sottrarre i beni alla vittima, ai fini dell'impossessamento.Va altresì rimarcato come la norma faccia generico riferimento al rapporto oggettivo tra introduzione e sottrazione, senza alcuna indicazione circa i connotati di tale condotta. Tanto in coerenza con l'intento del legislatore di tutelare maggiormente tutti i fatti commessi all'interno della privata dimora della persona offesa e ciò indipendentemente dalle modalità di ingresso dell'autore del fatto nei luoghi indicati e dalla relazione possibile tra lo stesso autore, la vittima ed i medesimi luoghi. Nessun rilievo assumono pertanto le circostanze delle modalità di accesso all'interno dell'abitazione ovvero dei rapporti tra autore e vittima poiché è proprio il riferimento oggettivo ad assumere particolare valenza nella volontà del legislatore di tutelare in maniera rafforzata l'inviolabilità dell'abitazione destinata a residenza e di ogni altro luogo di privata dimora. Da ciò discende che la disponibilità dell'abitazione da parte di Maccani risulta ininfluente ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 624-bis cod.pen., visto che rimane pacifico e indiscutibile che il furto in danno di [OSCURATO:PERSONA] sia stato perpetrato -dalla stessa Maccani e da [OSCURATO:PERSONA]- mediante l'introduzione nell'abitazione di quella, così sussistendo il requisito strutturale voluto dal legislatore nel disegnare il reato in esame. Il fatto che Maccani fosse la figlia di Ciaffardini ha avuto il solo effetto di rendere più agevole l'introduzione nella privata dimora che, comunque, rimane il mezzo utilizzato dai due per sottrarre i beni a Ciaffardini, al fine di impossessarsene. Da qui la manifesta infondatezza del motivo e la sua inammissibilità. 2. Con riguardo al ricorso congiunto di [OSCURATO:PERSONA], Tarantino e [OSCURATO:PERSONA], va preliminarmente rilevato che quest'ultimo è deceduto nelle more del procedimento. I reati a lui contestati si sono -perciò- estinti, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod.proc.pen. 2.1. La morte dell'imputato intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione, infatti, impone l'annullamento senza rinvio, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tanto più quando non risulti dal testo del provvedimento impugnato, come nel caso di specie, l'evidenza (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], rv. 217245). 3. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 3.1. I primi due motivi di impugnazione sono affatto privi di censure, risolvendosi in una generica denuncia di omessa motivazione sulle istanze e sulle deduzioni difensive che -però- non vengono specificamente indicate, con la conseguenza che essi -a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta- non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Va rimarcato, infatti, che tra i requisiti del ricorso per cassazione -prescritto dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.- vi è quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi, secondo il quale il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. 3.2. Il terzo motivo di ricorso è aspecifico e -comunque- manifestamente infondato. E' aspecifico perché non spiega in cosa sarebbe consistita la violazione dell'art. 63 cod.pen., non essendo a tal fine sufficiente evidenziare che la Corte di appello ha applicato "sia l'aumento per le circostanze aggravanti ad effetto speciale, sia l'aumento per la recidiva, in antitesi con l'insegnamento della S.C.", in assenza di alcuna ulteriore esplicazione. L'apoditticità di tale affermazione non consente di ritenere configurato il requisito della specificità, atteso che non consente di individuare i termini della censura rivolta alla sentenza impugnata. La censura sarebbe -comunque- manifestamente infondata ove si volesse ritenere che con il motivo si intendesse denunciare la violazione dell'art. 63, quarto comma, cod.pen., che così recita: «Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla». Va sin da subito evidenziato come la norma -in presenza di più aggravanti a effetto speciale- non vieti l'applicazione di un aumento di pena ulteriore rispetto a quello previsto per la circostanza più grave; al contrario, essa riconosce al giudice la facoltà di aumentare ulteriormente la pena. L'effetto moderatore dell'art. 63, comma quarto, cod.pen., invero, non consiste nel divieto di ulteriori aumenti, ma va individuato in quello secondo cui, in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale, non si applica il cumulo materiale, ma la pena per la circostanza più grave può essere aumentata fino ad un terzo per effetto dell'ulteriore circostanza a effetto speciale. Invero, quanto disposto dall'art. 63, comma quarto, cod.pen., -là dove riconosce la facoltà del giudice di aumentare la pena prevista per la circostanza più grave, senza specificare la misura dell'aumento- va letto in combinazione con l'art. 64, comma primo, cod.pen., che dispone che quando l'aumento di pena correlato alla circostanza aggravante non è determinato dalla legge, l'aumento si deve intendere possibile fino a un terzo. Tanto ha fatto la Corte di appello, che -sia per Tarantino, sia per [OSCURATO:PERSONA]- ha individuato la pena base per il reato di rapina pluriaggravato e l'ha aumentata nella misura specificamente indicata (e applicata) nella misura di 1/3 per la recidiva qualificata, nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 63, comma quarto, cod.pen.. Ancora manifestamente infondate tutte le ulteriori deduzioni riferite alla misura della pena e alle circostanze attenuanti generiche, visto che la Corte di appello ha dato puntuale risposta alle doglianze che, peraltro, sono pedissequamente reiterate nel ricorso e che, per ciò solo, sarebbero inammissibili in quanto prove di reali censure al provvedimento impugnato. A ciò si aggiunga -ancora- che vengono esposte argomentazioni di merito che, in quanto tali, non sono scrutinabili in sede di legittimità. Da tutto ciò l'inammissibilità del terzo motivo e, con esso, dei ricorsi complessivamente considerati. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Alessandro è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 4.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 192, cod.proc.pen. A tale riguardo va ricordato che anzitutto, va richiamato il più volte ribadito insegnamento di questa Corte, che ha chiarito che in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame», (Sez. 6 - , Sentenza n. 4119 del 30/04/2019 Cc. -dep. 30/01/2020- Rv. 278196 - 02). 4.2. A ciò si aggiunga che, inoltre, le argomentazioni esposte con il primo e con il secondo motivo in relazione all'affermazione di responsabilità, alla misura della pena e alle circostanze attenuanti generiche, non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, alle quali viene opposta una ricostruzione alternativa. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Da tutto ciò discende l'inammissibilità del ricorso. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Ismaele è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. La manifesta infondatezza attiene alla denuncia di omessa motivazione sulla negazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. E' lo stesso ricorrente, infatti, che -contraddittoriamente- riconosce che in realtà la Corte di appello ha dato risposta al motivo di gravame e ha negato la circostanza attenuante, negando l'irrisorietà del danno, in presenza della violenza fisica usata contro la persona offesa dal reato. Secondo il ricorrente tanto non soddisfa l'obbligo di motivazione perché non tiene in considerazione "tutti gli aspetti coinvolti nel delitto". Va rilevato come tali aspetti non siano indicati dal ricorrente, così che il motivo difetta del requisito della specificità per come già rappresentato. A ciò si aggiunga che la Corte di appello ha legittimamente valorizzato la violenza esercitata sulla persona offesa quale elemento utile a escludere l'irrisorietà del danno, con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria che -in quanto tale- non è sindacabile in sede di legittimità. Segue l'inammissibilità del ricorso. 6. Quanto esposto conduce, dunque, all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di atori sare perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Vanno dichiarati inammissibili, invece, i pkicorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e -ravvisandosi profili di colpa- al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Dichi