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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 1975

Cassazione n. 22073/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/10/1975 avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIat a‘A) a le arti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di tentato furto pluriaggravato, che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo che a quelli sul trattamento sanzionatorio, la pena concordata con il Procuratore Generale; - che avverso la sentenza indicata ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, con il quale si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, ivi compresa la recidiva; - che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata. (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinata de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/05/2022 [OSCURATO:PERSONA],aQ Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] tki\AMA AMAALAAA4)41/ [OSCURATO:PERSONA]' LERIA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/10/1975 avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIat a‘A) a le arti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di tentato furto pluriaggravato, che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo che a quelli sul trattamento sanzionatorio, la pena concordata con il Procuratore Generale; - che avverso la sentenza indicata ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, con il quale si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, ivi compresa la recidiva; - che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata. (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinata de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/05/2022 [OSCURATO:PERSONA],aQ Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] tki\AMA AMAALAAA4)41/ [OSCURATO:PERSONA]' LERIA
Sentenza Cassazione n. 22073/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris