CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 luglio 2021
Cassazione n. 11079/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 giugno 2021, la Corte di appello di Cagliari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui il pubblico ministero aveva avviato l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo impartito, ex art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nel giudizio concluso con sent. C. app. Cagliari 29 gennaio 2014, divenuta definitiva. 2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, l'istante ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, l'omessa motivazione sull'eccezione con cui si lamentava la mancata notifica del menzionato decreto nei suoi confronti, essendone egli casualmente venuto a conoscenza. 2.1. Con il secondo motivo si deduce la contraddittorietà ed illogicità della motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui, da un lato, afferma il difetto di legittimazione dell'istante ad opporsi contro il decreto di esecuzione sul rilievo che il manufatto abusivo non sarebbe più nella sua disponibilità per essere stato acquisito al patrimonio indisponibile del Comune e, d'altro lato, riconosce che il Consiglio di Stato, in parziale accoglimento del ricorso da lui presentato, aveva annullato l'atto di acquisizione della quota di immobile di sua proprietà. Diversamente da quanto ritenuto dall'ordinanza impugnata, dunque, il procedimento di acquisizione non si sarebbe ancora concluso ed era comunque pendente il giudizio di revocazione della citata decisione del Consiglio di Stato nella parte in cui non aveva pienamente accolto le ragioni del ricorrente, con particolare riguardo alla doglianza che a lui non era mai stata notificata l'ordinanza di demolizione emessa dal Comune, sicché non avrebbe potuto subire la conseguenza pregiudizievole di un atto di cui non era stato destinatario. L'accoglimento del ricorso per revocazione, per la cui decisione era stata fissata l'udienza del 10 luglio 2021 - si allega - determinerebbe l'annullamento di tutti gli atti impugnati, compreso l'ordine di demolizione, con inevitabili effetti anche nel presente giudizio. 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, genericità e difetto d'interesse.- 3.1. Posto che il ricorrente è comunque venuto a conoscenza del decreto con cui è stata avviata l'esecuzione dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza penale di condanna per abuso edilizio anche nei suoi confronti pronunciata, la nullità afferente alla mancata notificazione - di ordine generale a regime intermedio, ex artt. 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen. - si è sanata ai sensi dell'art. 183, lett. b), cod. proc. pen., avendo [OSCURATO:PERSONA] preso piena conoscenza del provvedimento ed esercitato il diritto di proporre incidente di esecuzione. 3.2. Va inoltre osservato che il ricorrente non deduce quale - eventualmente diverso - interesse meritevole di tutela sia stato nella specie leso, sicché sul punto il motivo ricorso è generico e difetta un interesse concreto ed attuale ad impugnare, ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., che va appunto apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, D'Aversa, Rv. 268990; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta e a., Rv. 208165). Non essendo quindi sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata, il primo motivo di ricorso è inammissibile (cfr. Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274). 4. Quanto al secondo motivo, lo stesso è del pari generico ed inammissibile per difetto d'interesse e comunque manifestamente infondato. 4.1. Quand'anche l'ordinanza impugnata avesse errato nell'interpretare il dictum della sentenza di parziale annullamento dell'atto amministrativo di acquisizione del bene resa dal Consiglio di Stato, va rilevato che essa non si è limitata a respingere l'istanza sul rilievo del difetto di legittimazione del sig. [OSCURATO:PERSONA], ma - anche sulla scorta di quanto ritenuto dal giudice amministrativo - ha argomentato (pag. 6) le ragioni per cui non è prevedibile il rilascio di alcun provvedimento amministrativo (in particolare, di sanatoria dell'immobile abusivo) che potrebbe porsi in insanabile contrasto con l'ordine di demolizione impartito dal giudice penale. Va al proposito richiamato il consolidato e corretto orientamento secondo cui, in tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci e a., Rv. 260972). Con particolare riguardo alla presentazione di una istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, la sospensione dell'esecuzione presuppone l'accertamento della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della autorità amministrativa competente del provvedimento di accoglimento (Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, Manna, Rv. 266763; Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo, Rv. 261212). Il ricorrente non si confronta in alcun modo con questa alternativa ratio decidendi, di per sé sufficiente a sorreggere il provvedimento impugnato. Deve quindi farsi applicazione del principio di diritto secondo cui è affetto da difetto di specificità, con violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448; Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 30013 del 14/07/2011, Melis e Bimonte, non massimata); sotto altro angolo visuale, ricorre negli stessi casi il difetto di concreto interesse ad impugnare, in quanto l'eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque all'accoglimento del ricorso (Sez. 6, n. 7200 del 08/02/2013, Koci, Rv. 254506). 4.2. Deve inoltre osservarsi che, diversamente da quanto allega il ricorrente, l'ordinanza impugnata ha del tutto logicamente ritenuto che l'eventuale accoglimento del ricorso per revocazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato in relazione al profilo prospettato e più sopra riassunto non spiegherebbe alcun effetto sul procedimento di esecuzione penale. L'eventuale annullamento dell'ingiunzione a demolire impartita dell'autorità amministrativa ai sensi dell'art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001 non farebbe infatti venir meno l'autonomo ordine di demolizione adottato dal giudice penale con la sentenza di condanna. Ed invero, l'ordine di demolizione previsto dall'art. 31, ultimo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001 costituisce atto dovuto, espressivo di un potere autonomo e non meramente suppletivo del giudice penale e, ferma restando l'esigenza di coordinamento in fase esecutiva, non sussiste alcun tipo di rapporto con l'ordine omologo eventualmente impartito dalla pubblica amministrazione (cfr. Sez. 3, n. 55295 del 22/09/2016, Fontana, Rv. 268844). 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deci