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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 18000/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi risultano inammissibili, perché i motivi sono manifestamente infondati e generici; peraltro, reiterativi dei motivi di appello.

I ricorrenti sono stati ritenuti responsabili dei reati ambientali in quanto effettuavano raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, senza la prescritta autorizzazione.

Tutti e tre contestano la responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] per l'applicazione dell'art. 47 cod. pen.; il suo ricorso risulta manifestamente infondato in quanto la Corte di appello correttamente ha rilevato che in materia di reati colposi era preciso onere del ricorrente informarsi del possesso delle relative autorizzazioni, anche in considerazione del tìpo di rifiuti trattati (veicolo fuori uso e batterie al piombo), in assenza, peraltro, di comportamenti della Pubblica amministrazione fuorvianti (vedi Sez. 3, Sentenza n. 35314 del 20/05/2016 Cc., dep. 23/08/2016, Rv. 268000).

2. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sostengono di essere in buona fede, in quanto titolari di autorizzazione per il commercio ambulante di materiale ferroso.

La Corte di appello sul punto adeguatamente motiva, rilevando come l'elemento soggettivo del reato contravvenzionale non può escludersi per la sussistenza di un'autorizzazione per rottami ferrosi, in quanto i rifiuti trattati e trasportati erano pericolosi, speciali (tra i quali una carcassa di autovettura e batterie esauste).

Rifiuti pericolosi facilmente riconoscibili, senza nessun comportamento della Pubblica amministrazione inducente errori di fatto.

I ricorrenti non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, ma genericamente reiterano i motivi di appello.

3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] prospettano un vizio della motivazione sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte di appello, invece, ha adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando l'assenza di elementi positivi per la loro concessione e la presenza, per entrambi, di precedenti penali; inoltre, la Corte di appello rileva l'adeguatezza della pena (irrogata al minimo edittale) ai fatti di cui all'imputazione.

La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi risultano inammissibili, perché i motivi sono manifestamente infondati e generici; peraltro, reiterativi dei motivi di appello. I ricorrenti sono stati ritenuti responsabili dei reati ambientali in quanto effettuavano raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, senza la prescritta autorizzazione. Tutti e tre contestano la responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] per l'applicazione dell'art. 47 cod. pen.; il suo ricorso risulta manifestamente infondato in quanto la Corte di appello correttamente ha rilevato che in materia di reati colposi era preciso onere del ricorrente informarsi del possesso delle relative autorizzazioni, anche in considerazione del tìpo di rifiuti trattati (veicolo fuori uso e batterie al piombo), in assenza, peraltro, di comportamenti della Pubblica amministrazione fuorvianti (vedi Sez. 3, Sentenza n. 35314 del 20/05/2016 Cc., dep. 23/08/2016, Rv. 268000). 2. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sostengono di essere in buona fede, in quanto titolari di autorizzazione per il commercio ambulante di materiale ferroso. La Corte di appello sul punto adeguatamente motiva, rilevando come l'elemento soggettivo del reato contravvenzionale non può escludersi per la sussistenza di un'autorizzazione per rottami ferrosi, in quanto i rifiuti trattati e trasportati erano pericolosi, speciali (tra i quali una carcassa di autovettura e batterie esauste). Rifiuti pericolosi facilmente riconoscibili, senza nessun comportamento della Pubblica amministrazione inducente errori di fatto. I ricorrenti non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, ma genericamente reiterano i motivi di appello. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] prospettano un vizio della motivazione sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello, invece, ha adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando l'assenza di elementi positivi per la loro concessione e la presenza, per entrambi, di precedenti penali; inoltre, la Corte di appello rileva l'adeguatezza della pena (irrogata al minimo edittale) ai fatti di cui all'imputazione. La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] S
Sentenza Cassazione n. 18000/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris