Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2026
ECLI:EU:C:2026:530
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
ORDINANZA DELLA CORTE (Sezione ammissione delle impugnazioni)
30 giugno 2026 (
*
)
« Impugnazione – Regolamento (UE) 2017/2195 – Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Ammissione dell’impugnazione »
Nella causa C‑872/25 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 24 dicembre 2025,
Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER),
rappresentata da J. Nordstrom ed E. Tremmel, in qualità di agenti, assistiti da B. Creve, avocat,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Swissgrid AG,
con sede in Aarau (Svizzera),
ricorrente in primo grado,
Commissione europea,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Sezione ammissione delle impugnazioni),
composta da T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, O. Spineanu-Matei e N. Fenger (relatore), giudici,
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
vista la proposta del giudice relatore e sentito l’avvocato generale, M. Szpunar,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con la sua impugnazione, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 ottobre 2025, Swissgrid/ACER (T‑556/23; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2025:941), con la quale quest’ultimo ha annullato la decisione A-009-2022 della commissione dei ricorsi dell’ACER, del 29 giugno 2023, che respinge in quanto irricevibile il ricorso avverso la decisione 16/2022 dell’ACER, del 30 settembre 2022 (in prosieguo: la «decisione controversa»).
Sulla domanda di ammissione dell’impugnazione
2
A norma dell’articolo 58
bis
, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’esame delle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale aventi ad oggetto una decisione di una commissione di ricorso indipendente dell’ACER è subordinato alla loro ammissione preventiva da parte della Corte.
3
Conformemente all’articolo 58
bis
, terzo comma, di tale Statuto, l’impugnazione è ammessa, in tutto o in parte, in osservanza delle modalità precisate nel regolamento di procedura della Corte, quando essa solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
4
Ai sensi dell’articolo 170
bis
, paragrafo 1, del regolamento di procedura, nei casi di cui all’articolo 58
bis
, primo comma, di detto Statuto, il ricorrente allega al proprio ricorso una domanda di ammissione dell’impugnazione in cui espone la questione importante che l’impugnazione solleva per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione e che contiene tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire su tale domanda.
5
Conformemente all’articolo 170
ter
, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura, la Corte statuisce sulla domanda di ammissione dell’impugnazione nel più breve termine possibile con ordinanza motivata.
Argomenti della ricorrente
6
A sostegno della sua domanda di ammissione dell’impugnazione l’ACER sostiene che il suo motivo unico solleva una questione importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione. Con tale motivo unico, l’ACER addebita al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nello statuire che la commissione dei ricorsi dell’ACER aveva violato l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU 2019, L 158, pag. 22), dichiarando irricevibile il ricorso proposto dalla Swissgrid AG avverso la decisione controversa.
7
Tale motivo unico di impugnazione si articola in due parti.
8
Con la prima parte, l’ACER sostiene che il Tribunale ha valutato in maniera erronea l’effetto giuridico di tale decisione nei confronti della Swissgrid, gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica in Svizzera. Non tenendo conto del fatto che l’esclusione
de iure
della Swissgrid dalla piattaforma europea per il processo di compensazione dello sbilanciamento (in prosieguo: la «piattaforma IN»), che tale società attribuiva a detta decisione, derivava direttamente dal regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione, del 23 novembre 2017, che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (GU 2017, L 312, pag. 6), il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione il contesto in cui questa stessa decisione era stata adottata e l’incompetenza dell’ACER a decidere riguardo alla partecipazione della Swissgrid a tale piattaforma.
9
Lo stesso Tribunale avrebbe rilevato, ai punti 27, 28, 32 e 36 della sentenza impugnata, che l’ammissione della Swissgrid sulle piattaforme europee di bilanciamento dell’energia era determinata o dall’articolo 1, paragrafi 6 e 7, del regolamento 2017/2195 o da un accordo bilaterale concluso tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera, confermando così che l’ACER non era competente a decidere riguardo alla partecipazione della Swissgrid alla piattaforma IN. Se il Tribunale avesse tenuto conto di tale incompetenza, esso avrebbe dovuto dichiarare che l’esclusione della Swissgrid dalla partecipazione a detta piattaforma non derivava dalla decisione controversa e avrebbe dovuto dedurre da ciò che il ricorso proposto dalla Swissgrid dinanzi alla commissione dei ricorsi dell’ACER non poteva, con il suo esito, procurare un beneficio a tale società.
10
L’approccio adottato dal Tribunale sarebbe quindi in contrasto con la giurisprudenza della Corte secondo cui il contesto dell’atto impugnato e le competenze dell’organo che lo ha adottato devono essere presi in considerazione in sede di valutazione della ricevibilità del ricorso proposto contro tale atto. L’ACER invoca, in particolare, l’ordinanza dell’11 aprile 2024, Atesos medical e a./Commissione e a. (C‑491/23 P, EU:C:2024:320), nella quale la Corte avrebbe ritenuto un ricorso irricevibile per il motivo che l’effetto giuridico che incideva sulle parti ricorrenti risultava da un regolamento e non dalla decisione oggetto del ricorso.
11
Con la seconda parte del suo motivo unico di impugnazione, l’ACER afferma che la sentenza impugnata è viziata da una motivazione contraddittoria.
12
Il Tribunale avrebbe ritenuto, al punto 33 della sentenza impugnata, che la partecipazione della Swissgrid alla piattaforma IN fosse esclusa in forza del regolamento 2017/2195, pur dichiarando, al punto 69 della sentenza impugnata, che tale società non poteva più mantenere la sua partecipazione a tale piattaforma a seguito dell’adozione della decisione 16/2022. Secondo l’ACER, questa seconda valutazione equivarrebbe ad ammettere implicitamente che detta società poteva partecipare a detta piattaforma prima dell’adozione di tale decisione. Orbene, l’articolo 1 del regolamento 2017/2195 non è stato modificato dalla sua entrata in vigore, ossia il 18 dicembre 2017, il che significherebbe che la situazione giuridica della Swissgrid sarebbe rimasta invariata da tale data.
13
Ai punti da 62 a 65 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe considerato erroneamente i contratti privati conclusi tra i gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica nonché la decisione n. 13/2020 dell’ACER nel senso che essi avevano avuto l’effetto di ammettere la partecipazione della Swissgrid a detta piattaforma.
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Inoltre, ritenendo, al punto 66 della sentenza impugnata, che l’interpretazione del quadro di attuazione della piattaforma IN alla luce del regolamento 2017/2195 non poteva fugare qualsiasi dubbio in ordine alla possibilità per tale società di continuare a partecipare a tale piattaforma, il Tribunale avrebbe introdotto un nuovo criterio, relativo all’esistenza di un dubbio, per valutare gli effetti giuridici di un atto. Un siffatto criterio sarebbe irrilevante e violerebbe la presunzione di legittimità degli atti delle istituzioni e degli organi dell’Unione, il principio della certezza del diritto, lo Stato di diritto e il principio
iura novit curia
. Secondo l’ACER, non poteva sussistere alcun dubbio su tale punto, dal momento che la partecipazione della Swissgrid a tale piattaforma era chiaramente esclusa alla luce delle valutazioni di cui ai punti da 27 a 33 e da 35 a 39 della sentenza impugnata.
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Peraltro, il Tribunale si sarebbe contraddetto affermando, da un lato, che l’ACER era competente ad escludere la Swissgrid dalla partecipazione alla piattaforma IN e, dall’altro, che tale esclusione era determinata o dall’articolo 1, paragrafi 6 e 7, del regolamento 2017/2195 o da un accordo bilaterale.
16
Secondo l’ACER, tali errori hanno avuto un’incidenza sul dispositivo della sentenza impugnata. In assenza di tali errori, il Tribunale avrebbe confermato la valutazione della commissione dei ricorsi dell’ACER e respinto il secondo motivo di ricorso della Swissgrid.
17
L’ACER sostiene che la questione giuridica sollevata con la sua impugnazione eccede ampiamente l’ambito della presente causa e riveste un’importanza per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione.
18
Tale questione sarebbe relativa all’interpretazione e all’applicazione della nozione di «effetto giuridico diretto» che «si sovrapporrebbe» al criterio dell’incidenza diretta e individuale di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 e all’articolo 263 TFUE. Essa riguarderebbe, in particolare, la possibilità per un organo giurisdizionale o un organo amministrativo di appello di non trarre le conseguenze, in sede di esame della ricevibilità di un ricorso, dalle constatazioni già formulate negli altri punti della motivazione della sua decisione, secondo le quali l’asserito effetto giuridico diretto deriverebbe da un atto di rango superiore rispetto all’atto impugnato.
19
Anzitutto, una siffatta possibilità sarebbe contraria alla giurisprudenza della Corte secondo la quale il contesto dell’atto impugnato e le competenze dell’organo che lo ha adottato devono essere presi in considerazione in sede di valutazione della ricevibilità di un ricorso proposto contro tale atto. Successivamente, una siffatta possibilità può condurre all’accoglimento di motivi contraddittori in tutte le cause in cui un organo giurisdizionale o un organo amministrativo di appello, per statuire sulla ricevibilità di un ricorso, deve valutare gli effetti giuridici di un atto di rango superiore rispetto all’atto impugnato. Infine, l’approccio adottato dal Tribunale, consistente nel ritenere che possa sussistere un dubbio quanto all’interpretazione di un regolamento dinanzi al giudice, imporrebbe agli organi amministrativi d’appello di chiedersi, in sede di esame dei ricorsi di cui sono investiti, se il Tribunale possa nutrire un dubbio, il che pregiudicherebbe la presunzione di legittimità degli atti delle istituzioni e degli organi dell’Unione, quale ricordata, in particolare, nella sentenza del 12 febbraio 2008, CELF e ministre de la Culture et de la Communication (C‑199/06, EU:C:2008:79).
Giudizio della Corte
20
In via preliminare, si deve rilevare che incombe al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate dalla sua impugnazione sono importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione (ordinanze del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai [OSCURATO:PERSONA], C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, punto 20, e del 24 marzo 2026, Capella/EUIPO, C‑766/25 P, EU:C:2026:276, punto 15).
21
Inoltre, come risulta dall’articolo 58
bis
, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 170
bis
, paragrafo 1, e con l’articolo 170
ter
, paragrafo 4, del regolamento di procedura, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire sull’ammissione dell’impugnazione e di determinare, in caso di ammissione parziale di quest’ultima, i motivi o le parti dell’impugnazione sui quali deve vertere la comparsa di risposta. Infatti, considerato che il meccanismo di ammissione preliminare delle impugnazioni di cui all’articolo 58
bis
di tale Statuto mira a limitare il controllo della Corte alle questioni importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, soltanto i motivi formulati dal ricorrente i quali sollevino simili questioni devono essere esaminati dalla Corte nel contesto dell’impugnazione (ordinanze del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai [OSCURATO:PERSONA], C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, punto 21, e del 24 marzo 2026, Capella/EUIPO, C‑766/25 P, EU:C:2026:276, punto 16).
22
Pertanto, una domanda di ammissione dell’impugnazione deve, in ogni caso, enunciare in maniera chiara e precisa i motivi sui quali l’impugnazione si fonda, individuare con la stessa precisione e chiarezza la questione di diritto sollevata da ciascun motivo, precisare se tale questione sia importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione ed esporre in maniera specifica le ragioni per le quali detta questione è importante alla luce del criterio fatto valere. Per quanto concerne, in particolare, i motivi d’impugnazione, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve precisare la disposizione del diritto dell’Unione o la giurisprudenza che sarebbe stata violata dalla sentenza o dall’ordinanza impugnata, esporre succintamente in cosa consista il presunto errore di diritto commesso dal Tribunale ed indicare in che misura tale errore abbia influito sull’esito della sentenza o dell’ordinanza impugnata. Se l’errore di diritto lamentato discende dalla violazione della giurisprudenza, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve illustrare, succintamente ma in maniera chiara e precisa, sotto un primo profilo, in cosa consiste l’asserita contraddizione, individuando tanto i punti della sentenza o dell’ordinanza impugnata che il ricorrente pone in discussione quanto quelli della decisione della Corte o del Tribunale che sarebbero stati violati, e, sotto un secondo profilo, le ragioni concrete per le quali una simile contraddizione solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione (ordinanze del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai [OSCURATO:PERSONA], C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, punto 22, e del 24 marzo 2026, Capella/EUIPO, C‑766/25 P, EU:C:2026:276, punto 17).
23
Conformemente al principio secondo cui l’onere della prova grava sull’autore di una domanda di ammissione di impugnazione, quest’ultimo deve dimostrare che, indipendentemente dalle questioni di diritto dedotte nella sua impugnazione, quest’ultima solleva una o più questioni importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione che vanno al di là del contesto della sentenza impugnata e, in definitiva, di quello della sua impugnazione (v., in particolare, ordinanze del 29 aprile 2025, SC/[OSCURATO:PERSONA], C‑881/24 P, EU:C:2025:313, punto 17, e del 18 novembre 2025, EUIPO/Versiontech, C‑411/25 P, EU:C:2025:943, punto 23).
24
Tale dimostrazione consiste a sua volta nel provare tanto l’esistenza quanto l’importanza di tali questioni, mediante elementi concreti e pertinenti al caso di specie e non semplicemente con argomenti di ordine generale (ordinanze del 29 aprile 2025, SC/[OSCURATO:PERSONA], C‑881/24 P, EU:C:2025:313, punto 18, e del 18 novembre 2025, EUIPO/Versiontech, C‑411/25 P, EU:C:2025:943, punto 24).
25
Nel caso di specie, occorre constatare, in primo luogo, che la domanda di ammissione dell’impugnazione enuncia con precisione e chiarezza il motivo unico dedotto nell’ambito dell’impugnazione, vertente, in sostanza, su un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 e individua sia i punti contestati della sentenza impugnata sia le disposizioni del diritto dell’Unione asseritamente violate.
26
Infatti, dalla domanda di ammissione risulta che l’ACER addebita al Tribunale, da un lato, la violazione della giurisprudenza della Corte secondo la quale il contesto dell’atto impugnato e le competenze dell’organo che lo ha adottato devono essere presi in considerazione in sede di valutazione della ricevibilità di un ricorso. Essa invoca, in particolare, l’ordinanza dell’11 aprile 2024, Atesos medical e a./Commissione e a. (C‑491/23 P, EU:C:2024:320), i cui fatti sarebbero analoghi a quelli del caso di specie. Secondo l’ACER, il Tribunale è incorso in un errore di diritto non tenendo conto, ai punti 60 e 61 della sentenza impugnata, del contesto in cui la decisione controversa era stata adottata, in particolare, sotto un primo profilo, del fatto che l’esclusione
de iure
della Swissgrid dalla partecipazione alla piattaforma IN derivava dal regolamento 2017/2195 e, sotto un secondo profilo, dell’incompetenza dell’ACER ad ammettere la partecipazione della Swissgrid a tale piattaforma.
27
Dall’altro lato, come esposto ai punti da 11 a 14 della presente ordinanza, l’ACER deduce la violazione della presunzione di legittimità degli atti delle istituzioni e degli organi dell’Unione, del principio della certezza del diritto, dello Stato di diritto e del principio
iura novit curia
. Essa addebita al Tribunale di aver accolto motivi contraddittori quanto alla partecipazione della Swissgrid a detta piattaforma e alla competenza dell’ACER ad escludere una siffatta partecipazione.
28
In secondo luogo, la domanda di ammissione dell’impugnazione illustra in maniera sufficiente in che misura gli errori dedotti abbiano esercitato un’influenza sull’esito della sentenza impugnata. Infatti, l’ACER sostiene che, senza le asserite violazioni, il Tribunale avrebbe accolto un’altra valutazione dell’effetto giuridico della decisione controversa e avrebbe dichiarato che il ricorso proposto dalla Swissgrid avverso tale decisione non poteva procurarle un beneficio.
29
In terzo luogo, l’ACER identifica la questione di diritto sollevata con il suo motivo unico di impugnazione nel senso che esso verte, in sostanza, sulla presa in considerazione del contesto dell’adozione dell’atto impugnato e delle competenze dell’organo che lo ha adottato nella valutazione del criterio dell’incidenza diretta e individuale previsto all’articolo 263 TFUE e ripreso all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942.
30
In quarto e ultimo luogo, la domanda di ammissione espone sufficientemente le ragioni concrete per le quali il motivo unico di impugnazione solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
31
Infatti, sotto un primo profilo, sostenendo che la questione di cui trattasi può porsi anche in tutte le cause nelle quali un organo giurisdizionale o un organo amministrativo di appello è chiamato a valutare gli effetti giuridici di un atto di rango superiore rispetto all’atto impugnato per statuire sulla ricevibilità di un ricorso, l’ACER dimostra che la questione giuridica così sollevata esula dall’ambito della sua impugnazione, dal momento che essa riguarda, al di là del caso di specie, le condizioni nelle quali la ricevibilità di un ricorso deve essere valutata.
32
Sotto un secondo profilo, l’ACER evidenzia che l’approccio adottato dal Tribunale nella sentenza impugnata genera un rischio di incertezza giuridica, nella misura in cui esso viola la giurisprudenza della Corte su tale questione e, in particolare, quella ricordata ai punti da 61 a 64 dell’ordinanza dell’11 aprile 2024, Atesos medical e a./Commissione e a. (C‑491/23 P, EU:C:2024:320).
33
Infine, sotto un terzo profilo, l’ACER rileva che, ritenendo che possa sussistere un dubbio quanto all’interpretazione di un regolamento dinanzi al giudice, il Tribunale ha introdotto un criterio nuovo e irrilevante per valutare l’esistenza di un «effetto giuridico diretto» degli atti delle istituzioni e degli organi dell’Unione. Un siffatto approccio imporrebbe agli organi amministrativi d’appello, in sede di esame dei ricorsi di cui sono investiti, di esaminare se il Tribunale possa nutrire un siffatto dubbio, mettendo così in discussione la presunzione di legittimità di tali atti, il principio della certezza del diritto, lo Stato di diritto e il principio
iura novit curia
.
34
Tenuto conto degli elementi esposti dall’ACER, la presente domanda di ammissione dell’impugnazione dimostra in modo giuridicamente sufficiente che tale impugnazione solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
35
Avuto riguardo alle considerazioni che precedono, occorre ammettere l’impugnazione.
Sulle spese
36
Ai sensi dell’articolo 170
ter
, paragrafo 4, del regolamento di procedura, qualora l’impugnazione sia ammessa, in tutto o in parte, in base ai criteri sanciti dall’articolo 58
bis
, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il procedimento prosegue conformemente agli articoli da 171 a 190
bis
di tale regolamento.
37
In applicazione dell’articolo 137 di detto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di questo medesimo regolamento, si provvede sulle spese con la sentenza o con l’ordinanza che definisce la causa.
38
Pertanto, poiché la domanda di ammissione dell’impugnazione è accolta, occorre riservare le spese.
Per questi motivi, la Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) così provvede:
1)
L’impugnazione è ammessa.
2)
Le spese sono riservate.
Firme
*
Lingua processuale: l’inglese.