CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022
Cassazione n. 47306/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Bologna, all'esito di giudizio abbreviato, in relazione ad un tentato furto aggravato ex art. 625 n. 2 cod. pen. commesso il 12 febbraio 2019 in danno dell'esercizio commerciale Ipercoop. Considerato che il ricorso si articola in due motivi. Rilevato che, con un primo motivo, il ricorrente deduce violazione della legge penale per essere stata esclusa l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e tale censura non supera il vaglio di ammissibilità perché non si confronta con la completa motivazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale tale attenuante non può essere applicata «avuto riguardo al complessivo valore dei beni oggetto della condotta predatoria e alla tipologia degli stessi, che non si esaurisce in generi alimentari, ma comprende anche prodotti elettronici e di ferramenta». Rilevato che, trattandosi di prodotti non destinati al soddisfacimento di esigenze primarie, secondo la Corte territoriale, il criterio sussidiario del riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo non può rilevare pur tenendo conto che si tratta di un furto commesso ai danni di un esercizio commerciale che fa parte di una ampia catena di distribuzione (Sez. 5, n. 34310 del 19/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265669). Considerato che quando - come nel caso in esame - si confronta solo genericamente con la motivazione del provvedimento impugnato, il ricorso si destina, per ciò solo, all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale l'impugnazione è prevista e ammessa: vale a dire la critica argomentata al provvedimento che, nel caso in esame, è stato, nella sostanza, del tutto ignorato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). Rilevato che, con un secondo motivo, il ricorrente si duole che la pena inflitta, pur inferiore ai limiti previsti dall'art. 163 cod. pen. non sia stata condizionalmente sospesa. Rilevato che - come sottolineato dalla Corte territoriale e come risulta dal certificato del casellario giudiziale - «i precedenti penali riportati dall'imputato sono ostativi al riconoscimento del beneficio ex art. 164 comma 2 cod. pen.». Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]