CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2022
Cassazione n. 01752/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su una censura- legata ad un asserito difetto di motivazione e correlata violazione di legge quanto alla possibile sussistenza di ragioni oiosciogiirnento ai sensi dell'art 129 cod. proc. pen.- priva della puntuale enunciazione delle :.ugidni di diritto e delle emergenze in fatto che la giustificano; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. P.Q.M. ricorse e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese pi-oce.ssiJaii e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 19 dicembre 2022.