CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33901/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 marzo 2021 la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fallimentare in anni quattro e confermandola nel resto. La sentenza di primo grado aveva condannato il ricorrente per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, aggravato per il danno di rilevante entità, in qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] srl, società cessionaria, in virtù di contratto di affitto, dell'azienda della [OSCURATO:PERSONA] srl, svolgente attività turistico alberghiera, dichiarata fallita in data 15.10.2008. [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal reato di bancarotta documentale e, in ragione di ciò, era stata esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma secondo, n.1 legge fallimentare. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore, articolando i seguenti motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione di legge di cui agli artt. 216, 223 R.D. 267/42 e 192 c.p.p. e difetto di motivazione in relazione alla valutazione del contenuto delle relazioni del curatore fallimentare. Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale ha fornito una motivazione solo apparente in relazione alla censura mossa con i motivi di appello in ordine alla mancata analisi da parte del Tribunale del contributo probatorio fornito dal curatore fallimentare in sede dibattimentale, dalla relazione ex art. 33 legge fallimentare e dalle successive integrazioni, nelle quali si era escluso il coinvolgimento del Maione nell'attività di distrazione dei beni. Egualmente apparente deve ritenersi la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico dell'extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta. Sia nella sentenza di primo grado che in quella impugnata non sono stati indicati gli elementi probatori relativi alla consapevolezza da parte del ricorrente che con la propria condotta abbia potuto determinare un danno ai creditori. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali sulla sussistenza della aggravante di cui agli artt. 219 comma 1 legge fallimentare. Il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in ordine alla mancata esclusione della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, non essendo stato qualificato con precisione il valore dei beni che si assumono essere stati sottratti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito indicati. 2. Il ricorrente ha dedotto violazione della legge processuale e difetto di motivazione per avere la Corte di appello di Napoli omesso di valutare le relazioni e le dichiarazioni del curatore fallimentare, esaminato in dibattimento, in tal modo "finendo per confermare il contenuto della sentenza di primo grado" con valutazioni generiche ed apodittiche. Le doglianze risultano fondate.Nella sentenza in esame, omettendo di rispondere alle specifiche censure proposte con l'atto di appello sul punto, la Corte di appello ha confermato l'affermazione di responsabilità per la bancarotta fraudolenta patrimoniale, limitandosi a disattendere il valore probatorio delle dichiarazioni del curatore e delle dichiarazioni testimoniali, reiterando quanto rilevato dal giudice di primo grado in ordine agli elementi sintomatici della simulazione del contratto di affitto della azienda stipulato tra la società fallita e quella di cui è legale rappresentante il Maione (pag. 4 della sentenza). Nell'atto di appello il Maione aveva allegato argomentazioni specifiche di censura del ragionamento seguito dal Tribunale, censurando pure la sentenza nella parte in cui aveva disatteso quanto rilevato dal curatore in ordine alla mancanza di sufficienti elementi idonei a fondare un'azione del fallimento basata sulla reale cessione della struttura aziendale dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] appello sul punto si è limitata ad affermare che "le valutazioni sulla vicenda de qua espresse in giudizio dal curatore non vincola il giudice penale" (pag. 4 della sentenza), per poi frettolosamente attribuire genericità alle censure proposte con l'atto di appello e rinviare a quanto già rilevato dal Tribunale in ordine alla ritenuta simulazione del contratto di affitto, in ragione della brevissima durata del rapporto, alle anomale dinamiche della risoluzione anticipata, alla fittizietà dei pagamenti, alla mancata attendibilità degli estratti conto e degli assegni bancari prodotti dalla difesa, pervenendo alla immotivata conclusione che "la [OSCURATO:PERSONA] è stata svuotata dalla [OSCURATO:PERSONA], facente capo all'appellante, che continuava ad esercitare la stessa attività alberghiera, nello stesso immobile, ove prima c'era l'albergo intestato alla [OSCURATO:PERSONA], e che tutti i beni costituenti il complesso aziendale della [OSCURATO:PERSONA] erano stati appresi dalla [OSCURATO:PERSONA], con conseguente depauperamento della società, che era stata poi indirizzata verso il fallimento" (pag. 4 della sentenza). Si tratta di motivazione apparente in relazione alla censura mossa con i motivi di appello in ordine alla mancata analisi da parte del Tribunale del contributo probatorio fornito dal curatore fallimentare in sede dibattimentale, dalla relazione ex art. 33 legge fallimentare e dalle successive integrazioni, nelle quali si era escluso il coinvolgimento del Maione nell'attività di distrazione dei beni. La Corte territoriale non ha valutato in alcun modo gli specifici elementi probatori indicati dalla difesa del Maino, né ha svolto la valutazione della sussistenza in capo all'imputato dell'elemento soggettivo del reato ascrittogli, ove si consideri il ruolo rivestito dallo stesso nella vicenda. In proposito, va rammentato che, in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019 - dep. 04/02/2020- Rv. 278156; in senso conforme, n. 1706 del 2014 rv. 258950 - 01, n. 12414 del 2016 rv. 267059 - 01, n. 38731 del 2017 rv. 271123 - 01, n. 9299 del 2009 rv. 243162). 3. Fondato è pure il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla insussistenza della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, avuto riguardo alla natura soggettiva dei creditori (rappresentati per la quasi totalità dall'Erario) e alla mancanza di "quantificazione del valore commerciale" dei beni. La Corte territoriale sul punto si è limitata a confutare la tesi difensiva, secondo cui i beni distratti sarebbero "datati e usurati", assumendo che trattasi invece di beni molto eterogenei e tutti funzionali all'esercizio dell'attività alberghiera (pag. 5 della sentenza). Si tratta di motivazione del tutto carente e resa in violazione dei principi affermati da questa Corte, secondo i quali la circostanza aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave (Sez. 5, Sentenza n. 48203 del 10/07/2017, Rv. 271274). Peraltro, l'aggravante risulta pure genericamente contestata nel capo di imputazione; e, in proposito, va ricordato che, in tema di bancarotta fraudolenta, ai fini della contestazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità non è sufficiente la mera indicazione delle somme oggetto di distrazione, anche se d'importo elevato, in assenza sia del richiamo della disposizione circostanziale dell'art. 219 legge fall., sia della precisazione nel fatto di una qualsiasi notazione dalla quale sia possibile evincere che l'aggravante sia stata contestata, sia pure in fatto. (Sez. 5, n. 14353 del 14/12/2018 -dep. 02/04/2019- Rv. 275095). 4. Alla stregua dei rilievi sopra esposti, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, la quale dovrà integrare le carenze motivazionali, attenendosi ai principi sopra illustrati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezi