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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08585/2026

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eguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti, che − in replica alle conclusioni del Procuratore generale − ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 10 giugno 2025 dalla Corte di appello di Roma, che ha riformato in punto di trattamento sanzionatorio la pronunzia del Tribunale di Civitavecchia, che aveva condannato i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta distrattiva — il primo quale amministratore di diritto e il secondo di fatto — della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Civitavecchia l’8 luglio 2013.

La distrazione è consistita nell’avere venduto, il 20 dicembre 2004, l’azienda della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA] servizi s.r.l., società anch’essa riconducibile ai [OSCURATO:PERSONA], senza alcun corrispettivo o, comunque, di avere distratto detto corrispettivo; l’azienda era stata successivamente ceduta alla [OSCURATO:SOCIETA]., di cui erano soci e amministratori i due imputati.

2. Avverso detta sentenza hanno presentato ricorso i due imputati a mezzo del comune difensore di fiducia, che — redigendo un atto unico — ha sviluppato motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta natura distrattiva della condotta.

Il ricorso muove da una prima premessa: dopo un riepilogo dell’oggetto della cessione incriminata, i ricorrenti ricordano le testimonianze che avevano accreditato l’idea che la costituzione della [OSCURATO:SOCIETA] fosse stata voluta dalla madre degli imputati, a seguito dei contrasti intercorsi tra i fratelli.

La seconda premessa consiste nel negare che quella incriminata fosse stata una cessione di azienda, in quanto gli automezzi erano obsoleti e i contratti di appalto erano scaduti o, comunque, di prossima scadenza e di fatto avevano ad oggetto opere non in corso.

La cessione, in effetti, aveva avuto ad oggetto solo la certificazione SOA, che nel contratto era stata definita come avviamento; da tanto discenderebbe che il contratto non aveva ad oggetto la cessione di beni organizzati e, comunque, anche a voler ritenere che fosse stato ceduto l’avviamento, quest'ultimo non può essere oggetto di distrazione rilevante ex art. 216 legge fall. se non accompagnato dalla cessione di beni economicamente apprezzabili.

Sarebbe errata l’affermazione che si legge nella sentenza impugnata secondo cui oggetto di distrazione sarebbe stata la certificazione SOA, perché essa rappresentava solo la precondizione per un futuro avviamento e non l’avviamento stesso.

2.3. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge perché — si sostiene — anche laddove dovesse ritenersi sussistente una condotta di distrazione patrimoniale, mancherebbe il relativo dolo.

La Corte distrettuale avrebbe ragionato per presunzioni laddove: 1) ha ancorato il vaglio circa la condizione di decozione della società al 2004 al debito tributario esistente, senza notizie circa le sorti del contenzioso tributario, conclusosi con il rigetto dell’appello della Agenzia delle Entrate, 2) ha valorizzato l’assenza di scritture contabili attendibili, 3) ha valorizzato altresì l’assenza di attività e di contratti da eseguire.

A dicembre 2004 la società non presentava segnali di insolvenza e non aveva creditori da garantire con il proprio patrimonio.

I ricorrenti valorizzano altresì la distanza temporale tra la cessione e il fallimento.

2.3. Il terzo motivo di ricorso — formulato nell’interesse del solo [OSCURATO:PERSONA] — lamenta violazione di legge quanto all’attribuzione al medesimo della qualità di amministratore di fatto.

Il ricorrente critica, in particolare: - la valutazione a carico della testimonianza della dipendente [OSCURATO:PERSONA], senza considerare il ruolo della medesima, quello di direttore tecnico di [OSCURATO:PERSONA] e il livello del relazionarsi dei due soggetti. - la valutazione contra reum della carica amministrativa della figlia di [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:SOCIETA], definendola una presunzione; - il ruolo di primo amministratore della fallita e di socio del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono, nel loro complesso, infondati e vanno pertanto respinti.

2. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta natura distrattiva della condotta, consistita nella cessione del complesso aziendale dalla società poi fallita alla [OSCURATO:SOCIETA].

I ricorrenti, fondando spesso su considerazioni di merito o rievocando atti istruttori, indulgono sulla consistenza del complesso ceduto, sostenendo la tesi che non si trattasse di un complesso aziendale.

Tale impostazione trascura di considerare che la cessione aveva avuto ad oggetto non solo i due autocarri e la minipala, ma anche due contratti in essere al momento della cessione, a prescindere dalla loro scadenza; la cessione aveva altresì trasferito alla cessionaria la possibilità di avvalersi dei requisiti della cedente per ottenere una certificazione SOA, ossia l’attestato obbligatorio (rilasciato da Organismi di Attestazione autorizzati) che comprova la capacità economica e tecnica di un’impresa di qualificarsi per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori di importo maggiore di euro 150.000,00 e conferma inoltre che il soggetto certificato sia in possesso di tutti i requisiti necessari alla contrattazione pubblica.

Più precisamente, riguardando il quadro normativo vigente al 20 dicembre 2004, data della cessione di cui all’imputazione, la norma di riferimento va individuata nell’art. 8 della l. 11 febbraio 1994, n. 109, che, al primo comma, recita: «Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza.

Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente».

La stessa legge, al comma secondo dell’art. 8, demandava ad un regolamento l’istituzione di «un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi».

La disposizione regolamentare di riferimento ratione temporis applicabile è contenuta nell’art. 15, comma 9 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, contenente il Regolamento circa «l’istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni», che così recitava: «In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine».

Di fronte a questo dato, il ricorso tende a svilire la consistenza economica del ceduto, con argomentazioni che non indulgono funditus sulla natura della certificazione e sul meccanismo sotteso al trasferimento di cui al complesso di disposizioni sopra riportato, che consentiva alla cessionaria di beneficiare dei requisiti della cedente nell’ambito della procedura SOA e di ottenere una legittimazione essenziale per intrattenere rapporti con la [OSCURATO:PERSONA].

Vi è poi un altro dato – sottolineato dalla Corte territoriale e altrettanto cruciale per la tenuta della decisione avversata − che i ricorrenti hanno mancato di considerare, concentrando invece la propria attenzione sulla natura dell’operazione commerciale: i ricorsi tacciono, infatti, sul fatto che, come contestato dal Pubblico ministero e ritenuto sia dal Tribunale che dalla Corte di merito, la distrazione aveva comunque interessato il prezzo di 100.000 euro previsto dal contratto (l’importo è precisato a pag. 11 della sentenza di primo grado) per l’operazione commerciale predetta che, a prescindere da come si voglia definire l’oggetto della cessione, era stato pattuito e non è stato rinvenuto dalla curatela.

3. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge perché — si sostiene — anche laddove dovesse ritenersi sussistente una condotta di distrazione patrimoniale, mancherebbe il relativo dolo.

Ebbene, i ricorrenti trascurano di considerare gli indicatori che depongono per la natura depauperativa dell’intera operazione, sorretta da una specifica volontà spoliativa, indulgendo sulle condizioni economiche della società e sull’epoca della distrazione, il che tradisce un’impostazione teorica non corretta e una malintesa esegesi sia della giurisprudenza di legittimità che della motivazione avversata. [OSCURATO:PERSONA] ricorda, a questo proposito, che è patrimonio acquisito, nella giurisprudenza di questa Corte, che non è richiesta l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di bancarotta distrattiva ed il successivo fallimento, né tra la condotta dell'autore e il dissesto dell'impresa, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento di quest'ultima destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804; tra le altre, Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562 – 01, in motivazione; Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437 – 01, Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella e altro, Rv. 270763 – 01, in motivazione; Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269389; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv 261683; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi ed altri, Rv. 261942).

Ciò che occorre è che la condotta depauperativa abbia cagionato un concreto pericolo per la garanzia patrimoniale a disposizione dei creditori.

In questo senso va ricordato e ribadito quanto sancito da Sez. 5, Palitta, (ripresa, tra le altre, da Sez. 5 Zazzini e Sez. 5, Sgaramella e altro), secondo cui il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto, in cui l'atto di depauperamento deve risultare idoneo ad esporre a pericolo l'entità del patrimonio della società in relazione alla massa dei creditori e deve permanere tale fino all'epoca che precede l'apertura della procedura fallimentare.

Onde scongiurare il rischio che la fisiologia dell’attività di impresa  la cui natura implica il compimento di operazioni che possono intaccare il patrimonio sociale e che possono essere connotate da elementi di rischio  conduca sempre ad addebiti di bancarotta prefallimentare nel caso in cui l’impresa successivamente fallisca e per individuare le operazioni che esulino da quelle connaturate al rischio d’impresa e che si configurino come distrattive, la giurisprudenza di legittimità ha delineato un percorso interpretativo complesso; si tratta di un percorso che, mutuando le parole di Sez. 5 Palitta, valuti l’«idoneità dell'atto di depauperamento a creare un vulnus alla integrità della garanzia dei creditori in caso di apertura di procedura concorsuale - non dunque come singoli, ma come categoria- , con una analisi che deve riguardare in primo luogo l'elemento oggettivo, per investire poi in modo omogeneo l'elemento soggettivo e che certamente deve poggiare su criteri "ex ante", in relazione alle caratteristiche complessive dell'atto stesso e della situazione finanziaria della società, laddove l'"anteriorità" di regola è tale relativamente al momento della azione tipica, senza però che sia esclusa dalla valutazione la permanenza o meno della stessa situazione, fino all'epoca che precede l'atto di apertura della procedura e senza, comunque, che possano acquisire rilevanza, nella prospettiva che qui interessa, fattori non imputabili come un tracollo economico».

Quanto al versante soggettivo, l'elemento psicologico della bancarotta fraudolenta patrimoniale è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ma è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa e di compiere atti che possano cagionare o cagionino danno ai creditori (Sez.

U, Passarelli; Sez. 5, Sgaramella, Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269389), con la rappresentazione «della pericolosità della condotta distrattiva, da intendersi come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, la rappresentazione del rischio di lesione degli interessi creditori tutelati dalla norma incriminatrice» (Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014, dep. 2015, Geronzi ed altri, Rv. 263801).

In coerenza con la costruzione del reato come di pericolo concreto, tale consapevolezza deve riguardare, in particolare, la rappresentazione da parte dell'agente della pericolosità della condotta distrattiva, da intendersi come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, come consapevole volontà del compimento di operazioni sul patrimonio sociale, o su talune attività, idonee a cagionare un danno ai creditori (Sez. 5, Sgaramella).

In termini di prova della natura distrattiva di un’operazione e della relativa consapevolezza in capo al suo autore come sopra delineate, la sentenza Sgaramella ha altresì enucleato degli "indici di fraudolenza" «della cui valenza dimostrativa il giudice penale - fuori dei casi di immediata evidenza dell'estraneità o, viceversa, della riconducibilità del fatto al paradigma della fraudolenza - deve dar conto con motivazione che renda ragione della puntuale analisi della fattispecie concreta in tutte le sue peculiarità e delle massime di esperienza utilizzate nel procedimento valutativo» A titolo esemplificativo la sentenza in esame ha indicato, tra gli anzidetti indici di fraudolenza, la «disamina del fatto distrattivo, dissipativo, etc. alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'impresa e della congiuntura economica in cui la condotta pericolosa per le ragioni del ceto creditorio si è realizzata;» il « contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'imprenditore o dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte nei fatti depauperativi;» la «"distanza" (e, segnatamente, nell'irriducibile estraneità) del fatto generatore di uno squilibrio tra attività e passività rispetto a qualsiasi canone di ragionevolezza imprenditoriale».

Da queste riflessioni discende non solo la già ricordata inesistenza di un necessario nesso eziologico tra condotta predatoria e dissesto, ma anche la presa d’atto che la situazione economico-finanziaria negativa di un’impresa non costituisce la precondizione essenziale a che una condotta spoliativa sia considerata penalmente rilevante ex art. 216 legge fall., potendo essa solo costituire un parametro di valutazione per classificare come predatoria una condotta che determini la fuoriuscita di beni dal patrimonio sociale in un determinato momento storico e per interpretare le finalità dell’operazione.

Ed è nel senso della dimostrazione della natura predatoria della condotta e della volontà che ne è alla base che va letto il riferimento, che si coglie in sentenza, alla condizione di inattività e alla situazione debitoria della fallita al momento della cessione, indicatori valutati contra reum in uno alla composizione societaria della cessionaria, alla continuità aziendale assicurata da tale composizione e, soprattutto, all’immanenza del ruolo dei [OSCURATO:PERSONA] anche rispetto alla [OSCURATO:SOCIETA] e poi finanche alla Bustraser, la società che avrebbe poi ulteriormente rilevato l’azienda dalla prima cessionaria.

4. Il terzo motivo di ricorso — formulato nell’interesse del solo [OSCURATO:PERSONA] — lamenta violazione di legge quanto all’attribuzione al medesimo della qualità di amministratore di fatto della società fallita.

Ebbene, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che si tratti di motivo versato in fatto e parzialmente aspecifico, perché il ragionamento della Corte di appello circa il concreto ruolo gestorio o cogestorio dell’imputato è ben strutturato.

La Corte di merito, infatti, nel valorizzare i dati indicativi della qualità di amministratore di fatto della fallita in capo al ricorrente e nel trarne le conclusioni in termini di sussistenza della qualifica soggettiva, ha fatto buon governo della giurisprudenza di legittimità secondo cui la prova della posizione di amministratore di fatto non postula la verifica dell’esercizio di tutti i poteri gestori connessi alla carica, ma si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, il che costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016 dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101; Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Rv. 268273, Ottobrini; Sez. 5, n. 35249 del 03/04/2013, Stefanini e altro, Rv. 255767).

Ebbene, la Corte di merito ha fatto buon governo degli approdi sopra ricordati, laddove ha tratto le proprie conclusioni dall’esame delle dichiarazioni della commercialista della società e dal fatto che entrambi i fratelli [OSCURATO:PERSONA] furono trovati a lavorare per la Bustraser (che, a sua volta, si era resa cessionaria del complesso aziendale dalla [OSCURATO:SOCIETA]) dal curatore, nello stesso luogo ove aveva avuto sede la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonché dalla partecipazione societaria detenuta dal ricorrente nella società fallita, dal pregresso ruolo di amministratore della società, dalle dichiarazioni della dipendente (che aveva dichiarato di avere avuto sempre a che fare, per tutte e tre le società, con entrambi i [OSCURATO:PERSONA]) e, infine, dal coinvolgimento della figlia ventenne come amministratore della [OSCURATO:SOCIETA].

5. I ricorsi vanno dunque respinti, con cond

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti, che − in replica alle conclusioni del Procuratore generale − ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 10 giugno 2025 dalla Corte di appello di Roma, che ha riformato in punto di trattamento sanzionatorio la pronunzia del Tribunale di Civitavecchia, che aveva condannato i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta distrattiva — il primo quale amministratore di diritto e il secondo di fatto — della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Civitavecchia l’8 luglio 2013. La distrazione è consistita nell’avere venduto, il 20 dicembre 2004, l’azienda della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA] servizi s.r.l., società anch’essa riconducibile ai [OSCURATO:PERSONA], senza alcun corrispettivo o, comunque, di avere distratto detto corrispettivo; l’azienda era stata successivamente ceduta alla [OSCURATO:SOCIETA]., di cui erano soci e amministratori i due imputati. 2. Avverso detta sentenza hanno presentato ricorso i due imputati a mezzo del comune difensore di fiducia, che — redigendo un atto unico — ha sviluppato motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta natura distrattiva della condotta. Il ricorso muove da una prima premessa: dopo un riepilogo dell’oggetto della cessione incriminata, i ricorrenti ricordano le testimonianze che avevano accreditato l’idea che la costituzione della [OSCURATO:SOCIETA] fosse stata voluta dalla madre degli imputati, a seguito dei contrasti intercorsi tra i fratelli. La seconda premessa consiste nel negare che quella incriminata fosse stata una cessione di azienda, in quanto gli automezzi erano obsoleti e i contratti di appalto erano scaduti o, comunque, di prossima scadenza e di fatto avevano ad oggetto opere non in corso. La cessione, in effetti, aveva avuto ad oggetto solo la certificazione SOA, che nel contratto era stata definita come avviamento; da tanto discenderebbe che il contratto non aveva ad oggetto la cessione di beni organizzati e, comunque, anche a voler ritenere che fosse stato ceduto l’avviamento, quest'ultimo non può essere oggetto di distrazione rilevante ex art. 216 legge fall. se non accompagnato dalla cessione di beni economicamente apprezzabili. Sarebbe errata l’affermazione che si legge nella sentenza impugnata secondo cui oggetto di distrazione sarebbe stata la certificazione SOA, perché essa rappresentava solo la precondizione per un futuro avviamento e non l’avviamento stesso. 2.3. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge perché — si sostiene — anche laddove dovesse ritenersi sussistente una condotta di distrazione patrimoniale, mancherebbe il relativo dolo. La Corte distrettuale avrebbe ragionato per presunzioni laddove: 1) ha ancorato il vaglio circa la condizione di decozione della società al 2004 al debito tributario esistente, senza notizie circa le sorti del contenzioso tributario, conclusosi con il rigetto dell’appello della Agenzia delle Entrate, 2) ha valorizzato l’assenza di scritture contabili attendibili, 3) ha valorizzato altresì l’assenza di attività e di contratti da eseguire. A dicembre 2004 la società non presentava segnali di insolvenza e non aveva creditori da garantire con il proprio patrimonio. I ricorrenti valorizzano altresì la distanza temporale tra la cessione e il fallimento. 2.3. Il terzo motivo di ricorso — formulato nell’interesse del solo [OSCURATO:PERSONA] — lamenta violazione di legge quanto all’attribuzione al medesimo della qualità di amministratore di fatto. Il ricorrente critica, in particolare: - la valutazione a carico della testimonianza della dipendente [OSCURATO:PERSONA], senza considerare il ruolo della medesima, quello di direttore tecnico di [OSCURATO:PERSONA] e il livello del relazionarsi dei due soggetti. - la valutazione contra reum della carica amministrativa della figlia di [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:SOCIETA], definendola una presunzione; - il ruolo di primo amministratore della fallita e di socio del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono, nel loro complesso, infondati e vanno pertanto respinti. 2. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta natura distrattiva della condotta, consistita nella cessione del complesso aziendale dalla società poi fallita alla [OSCURATO:SOCIETA]. I ricorrenti, fondando spesso su considerazioni di merito o rievocando atti istruttori, indulgono sulla consistenza del complesso ceduto, sostenendo la tesi che non si trattasse di un complesso aziendale. Tale impostazione trascura di considerare che la cessione aveva avuto ad oggetto non solo i due autocarri e la minipala, ma anche due contratti in essere al momento della cessione, a prescindere dalla loro scadenza; la cessione aveva altresì trasferito alla cessionaria la possibilità di avvalersi dei requisiti della cedente per ottenere una certificazione SOA, ossia l’attestato obbligatorio (rilasciato da Organismi di Attestazione autorizzati) che comprova la capacità economica e tecnica di un’impresa di qualificarsi per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori di importo maggiore di euro 150.000,00 e conferma inoltre che il soggetto certificato sia in possesso di tutti i requisiti necessari alla contrattazione pubblica. Più precisamente, riguardando il quadro normativo vigente al 20 dicembre 2004, data della cessione di cui all’imputazione, la norma di riferimento va individuata nell’art. 8 della l. 11 febbraio 1994, n. 109, che, al primo comma, recita: «Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente». La stessa legge, al comma secondo dell’art. 8, demandava ad un regolamento l’istituzione di «un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi». La disposizione regolamentare di riferimento ratione temporis applicabile è contenuta nell’art. 15, comma 9 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, contenente il Regolamento circa «l’istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni», che così recitava: «In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine». Di fronte a questo dato, il ricorso tende a svilire la consistenza economica del ceduto, con argomentazioni che non indulgono funditus sulla natura della certificazione e sul meccanismo sotteso al trasferimento di cui al complesso di disposizioni sopra riportato, che consentiva alla cessionaria di beneficiare dei requisiti della cedente nell’ambito della procedura SOA e di ottenere una legittimazione essenziale per intrattenere rapporti con la [OSCURATO:PERSONA]. Vi è poi un altro dato – sottolineato dalla Corte territoriale e altrettanto cruciale per la tenuta della decisione avversata − che i ricorrenti hanno mancato di considerare, concentrando invece la propria attenzione sulla natura dell’operazione commerciale: i ricorsi tacciono, infatti, sul fatto che, come contestato dal Pubblico ministero e ritenuto sia dal Tribunale che dalla Corte di merito, la distrazione aveva comunque interessato il prezzo di 100.000 euro previsto dal contratto (l’importo è precisato a pag. 11 della sentenza di primo grado) per l’operazione commerciale predetta che, a prescindere da come si voglia definire l’oggetto della cessione, era stato pattuito e non è stato rinvenuto dalla curatela. 3. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge perché — si sostiene — anche laddove dovesse ritenersi sussistente una condotta di distrazione patrimoniale, mancherebbe il relativo dolo. Ebbene, i ricorrenti trascurano di considerare gli indicatori che depongono per la natura depauperativa dell’intera operazione, sorretta da una specifica volontà spoliativa, indulgendo sulle condizioni economiche della società e sull’epoca della distrazione, il che tradisce un’impostazione teorica non corretta e una malintesa esegesi sia della giurisprudenza di legittimità che della motivazione avversata. [OSCURATO:PERSONA] ricorda, a questo proposito, che è patrimonio acquisito, nella giurisprudenza di questa Corte, che non è richiesta l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di bancarotta distrattiva ed il successivo fallimento, né tra la condotta dell'autore e il dissesto dell'impresa, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento di quest'ultima destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804; tra le altre, Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562 – 01, in motivazione; Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437 – 01, Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella e altro, Rv. 270763 – 01, in motivazione; Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269389; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv 261683; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi ed altri, Rv. 261942). Ciò che occorre è che la condotta depauperativa abbia cagionato un concreto pericolo per la garanzia patrimoniale a disposizione dei creditori. In questo senso va ricordato e ribadito quanto sancito da Sez. 5, Palitta, (ripresa, tra le altre, da Sez. 5 Zazzini e Sez. 5, Sgaramella e altro), secondo cui il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto, in cui l'atto di depauperamento deve risultare idoneo ad esporre a pericolo l'entità del patrimonio della società in relazione alla massa dei creditori e deve permanere tale fino all'epoca che precede l'apertura della procedura fallimentare. Onde scongiurare il rischio che la fisiologia dell’attività di impresa  la cui natura implica il compimento di operazioni che possono intaccare il patrimonio sociale e che possono essere connotate da elementi di rischio  conduca sempre ad addebiti di bancarotta prefallimentare nel caso in cui l’impresa successivamente fallisca e per individuare le operazioni che esulino da quelle connaturate al rischio d’impresa e che si configurino come distrattive, la giurisprudenza di legittimità ha delineato un percorso interpretativo complesso; si tratta di un percorso che, mutuando le parole di Sez. 5 Palitta, valuti l’«idoneità dell'atto di depauperamento a creare un vulnus alla integrità della garanzia dei creditori in caso di apertura di procedura concorsuale - non dunque come singoli, ma come categoria- , con una analisi che deve riguardare in primo luogo l'elemento oggettivo, per investire poi in modo omogeneo l'elemento soggettivo e che certamente deve poggiare su criteri "ex ante", in relazione alle caratteristiche complessive dell'atto stesso e della situazione finanziaria della società, laddove l'"anteriorità" di regola è tale relativamente al momento della azione tipica, senza però che sia esclusa dalla valutazione la permanenza o meno della stessa situazione, fino all'epoca che precede l'atto di apertura della procedura e senza, comunque, che possano acquisire rilevanza, nella prospettiva che qui interessa, fattori non imputabili come un tracollo economico». Quanto al versante soggettivo, l'elemento psicologico della bancarotta fraudolenta patrimoniale è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ma è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa e di compiere atti che possano cagionare o cagionino danno ai creditori (Sez. U, Passarelli; Sez. 5, Sgaramella, Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269389), con la rappresentazione «della pericolosità della condotta distrattiva, da intendersi come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, la rappresentazione del rischio di lesione degli interessi creditori tutelati dalla norma incriminatrice» (Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014, dep. 2015, Geronzi ed altri, Rv. 263801). In coerenza con la costruzione del reato come di pericolo concreto, tale consapevolezza deve riguardare, in particolare, la rappresentazione da parte dell'agente della pericolosità della condotta distrattiva, da intendersi come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, come consapevole volontà del compimento di operazioni sul patrimonio sociale, o su talune attività, idonee a cagionare un danno ai creditori (Sez. 5, Sgaramella). In termini di prova della natura distrattiva di un’operazione e della relativa consapevolezza in capo al suo autore come sopra delineate, la sentenza Sgaramella ha altresì enucleato degli "indici di fraudolenza" «della cui valenza dimostrativa il giudice penale - fuori dei casi di immediata evidenza dell'estraneità o, viceversa, della riconducibilità del fatto al paradigma della fraudolenza - deve dar conto con motivazione che renda ragione della puntuale analisi della fattispecie concreta in tutte le sue peculiarità e delle massime di esperienza utilizzate nel procedimento valutativo» A titolo esemplificativo la sentenza in esame ha indicato, tra gli anzidetti indici di fraudolenza, la «disamina del fatto distrattivo, dissipativo, etc. alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'impresa e della congiuntura economica in cui la condotta pericolosa per le ragioni del ceto creditorio si è realizzata;» il « contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'imprenditore o dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte nei fatti depauperativi;» la «"distanza" (e, segnatamente, nell'irriducibile estraneità) del fatto generatore di uno squilibrio tra attività e passività rispetto a qualsiasi canone di ragionevolezza imprenditoriale». Da queste riflessioni discende non solo la già ricordata inesistenza di un necessario nesso eziologico tra condotta predatoria e dissesto, ma anche la presa d’atto che la situazione economico-finanziaria negativa di un’impresa non costituisce la precondizione essenziale a che una condotta spoliativa sia considerata penalmente rilevante ex art. 216 legge fall., potendo essa solo costituire un parametro di valutazione per classificare come predatoria una condotta che determini la fuoriuscita di beni dal patrimonio sociale in un determinato momento storico e per interpretare le finalità dell’operazione. Ed è nel senso della dimostrazione della natura predatoria della condotta e della volontà che ne è alla base che va letto il riferimento, che si coglie in sentenza, alla condizione di inattività e alla situazione debitoria della fallita al momento della cessione, indicatori valutati contra reum in uno alla composizione societaria della cessionaria, alla continuità aziendale assicurata da tale composizione e, soprattutto, all’immanenza del ruolo dei [OSCURATO:PERSONA] anche rispetto alla [OSCURATO:SOCIETA] e poi finanche alla Bustraser, la società che avrebbe poi ulteriormente rilevato l’azienda dalla prima cessionaria. 4. Il terzo motivo di ricorso — formulato nell’interesse del solo [OSCURATO:PERSONA] — lamenta violazione di legge quanto all’attribuzione al medesimo della qualità di amministratore di fatto della società fallita. Ebbene, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che si tratti di motivo versato in fatto e parzialmente aspecifico, perché il ragionamento della Corte di appello circa il concreto ruolo gestorio o cogestorio dell’imputato è ben strutturato. La Corte di merito, infatti, nel valorizzare i dati indicativi della qualità di amministratore di fatto della fallita in capo al ricorrente e nel trarne le conclusioni in termini di sussistenza della qualifica soggettiva, ha fatto buon governo della giurisprudenza di legittimità secondo cui la prova della posizione di amministratore di fatto non postula la verifica dell’esercizio di tutti i poteri gestori connessi alla carica, ma si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, il che costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016 dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101; Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Rv. 268273, Ottobrini; Sez. 5, n. 35249 del 03/04/2013, Stefanini e altro, Rv. 255767). Ebbene, la Corte di merito ha fatto buon governo degli approdi sopra ricordati, laddove ha tratto le proprie conclusioni dall’esame delle dichiarazioni della commercialista della società e dal fatto che entrambi i fratelli [OSCURATO:PERSONA] furono trovati a lavorare per la Bustraser (che, a sua volta, si era resa cessionaria del complesso aziendale dalla [OSCURATO:SOCIETA]) dal curatore, nello stesso luogo ove aveva avuto sede la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonché dalla partecipazione societaria detenuta dal ricorrente nella società fallita, dal pregresso ruolo di amministratore della società, dalle dichiarazioni della dipendente (che aveva dichiarato di avere avuto sempre a che fare, per tutte e tre le società, con entrambi i [OSCURATO:PERSONA]) e, infine, dal coinvolgimento della figlia ventenne come amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. 5. I ricorsi vanno dunque respinti, con cond
Sentenza Cassazione n. 08585/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris