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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 1 maggio 1983

Cassazione n. 08982/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' STEFANIA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/05/1983 MAGRI' FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/07/1978 Avverso la ordinanza del 28/07/2021 del TRIBUNALE del RIESAME di MESSINAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Kate TASSONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

I [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Messina ha rigettato il ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo di un immobile adibito a sede operativa della società 8th Wonder s.r.l. - di cui sono soci gli odierni ricorrenti, e il [OSCURATO:PERSONA] anche amministratore unico e I.r. - unitamente ai beni mobili ivi rinvenuti, disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella stessa città, in relazione al reato di cui agli artt. 110 - 474 cod. pen. 2.

Ha proposto ricorso l'indagato, con il ministero del difensore di fiducia, che svolge tre motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: 2.1.violazione dell'art. 474 cod. pen.

Il Tribunale distrettuale ha erroneamente ravvisato, nella condotta di specie, il fumus commissi delicti del reato di cui all'art. 474 cod. pen. laddove, in realtà, dalle modalità complessive della condotta, si evince che i capi di abbigliamento realizzati dalla società dei ricorrenti, attraverso la combinazione di loghi di noti brand per lo più di case automobilistiche, riproducono i marchi con evidente finalità ironica e parodistica: in ogni caso, dalla stessa informativa di polizia giudiziaria, risulta che, sulle informazioni presenti sulle magliette e negli annunci pubblicitari pubblicati sui canali social è espressamente riportato che si tratta di "prodotti quali repliche, prodotti simili agli originali o ispirati non originali".

2.1.1. Sotto altro profilo, si deduce l'assenza di offensività della condotta per il carattere innovativo del prodotto realizzato, da considerarsi una mera espressione artistica, inidonea a determinare l'inganno nel consumatore.

Non vi sarebbe contraffazione per il carattere innovativo del prodotto, in quanto creazione ex novo mediante collage di marchi noti riconducibili apparentemente e graficamente a brandi distinti, talmente bizzarro da non consentirne la confondibilità con prodotti autentici, richiamandosi giurisprudenza sulla c.d. fake lab.

Nel caso di specie non sussisterebbe né la confondibilità con gli originali né la idoneità a creare confusione nel consumatore sulla originalità del prodotto commercializzato.

2.2. Violazione dell'art. 321 cod. proc. pen., anche sotto il profilo della carenza di motivazione, con riguardo al nesso di pertinenzialità tra l'immobile sequestrato e il reato, giacchè risulta inesplicato, nel provvedimento impugnato, il ravvisato nesso tra le magliette, oggetto di contraffazione, e l'immobile e tutti gli altri beni in esso rinvenuti, impiegati anche in altri settori produttivi dell'azienda, che svolge attività di tipografia, serigrafia e stampa di materiale personalizzato.

Neppure vi è riscontro motivato dello scrutinio dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

2.3. Violazione dell'art. 324 co. 7 , 309 co. 9, 292 cod. proc. pen, in relazione alla carenza di autonoma valutazione dei presupposti del sequestro, già denunciata dinanzi al Tribunale del Riesame ed erroneamente valutata in quella sede.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, e il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al giudice di merito per nuovo esame con specifico riguardo al profilo della proporzionalità.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato, sostanziandosi, al di là della formale enunciazione, nella prospettazione di un vizio di motivazione, inammissibile in questa sede, giacchè il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).

2.1. E' sufficiente, a tal fine, osservare che il Collegio per il riesame ha svolto un puntuale scrutinio delle doglianze difensive relative al profilo del fumus commissi delicti - da qui la insostenibilità di una motivazione mancante o apparente - motivando in termini coerenti e logici con le evidenze probatorie disponibili sulle ragioni della non condivisibilità della suggestiva prospettazione difensiva tendente ad accreditare la originalità del prodotto posto in vendita dopo l'assemblannento di diversi marchi.

Si è ritenuto, infatti, peraltro con motivazione affatto illogica, che la combinazione dei segni distintivi di soggetti imprenditoriali operanti nel settore dell'industria dei motori, in quanto evocativa della sponsorizzazione degli eventi connessi al settore dell'automobilismo e del motociclismo, è idonea a ingenerare confusione sulla provenienza del prodotto finale così realizzato anche per la elevata qualità del prodotto stesso.

2.2. Né coglie nel segno il richiamo difensivo alla giurisprudenza di legittimità in tema di fake lab ( Sez. 2 n. 35166 del 21/05/2019 Rv. 276433), che omette di confrontarsi con la specifica motivazione del Tribunale del riesame, che l'ha ritenuto non confacente sul rilievo della alterità del caso di specie in cui si è escluso che la riproduzione dei marchi realizzata dagli indagati fosse inidonea a creare confusione con i prodotti protetti dai marchi tutelati.

2.3. Anche l'ulteriore argomento relativo alla non confondibilità del prodotto, in presenza di una chiara informativa sulle caratteristiche dello stesso, è stato disatteso dal Tribunale distrettuale con argomenti giuridicamente corretti, allineati al consolidato canone ermeneutico di questa Corte secondo cui l'interesse giuridico tutelato dagli artt. 473 e 474 c.p., è la pubblica fede in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e non l'affidamento del singolo, sicché, ai fini dell'integrazione dei reati non è necessaria la realizzazione di una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto; al contrario, in presenza di una contraffazione, i reati sono configurabili anche se il compratore sia stato messo a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticità del marchio.

In considerazione della speciale tutela al marchio registrato accordata dalla legge, essa non può essere aggirata attraverso diciture artatamente "attestative" circa l'indebito uso del marchio, quali "prodotto non originale" o simili, giacché la contraffazione è, in sè, sufficiente e decisiva per la violazione del bene tutelato.

"La confusione che la norma vuole scongiurare è tra i marchi e non tra prodotti, cioè tra quello registrato e quello illecitamente commercializzato in forma dichiaratamente decettiva, dal momento che ciò che la legge punisce è la riproduzione - senza averne titolo - del marchio registrato su di un prodotto industriale; il prodotto è quindi il veicolo attraverso il quale si manifestano i marchi e la legge impone che non vengano riprodotti (in modo pedissequo o con modifiche che non ne alterino i caratteri principali che lo connotano) illecitamente, su prodotti industriali." ( Cass. Sez. 2, sent. n. 24516, ud. del 22/05/2015, dep. 9/6/2015 ).

Dunque, risulta ininfluente il raffronto tra i prodotti e i connotati di emulazione degli stessi, avendo riguardo la tutela penale solo ai marchi e alla confondibilità di quello registrato con quello illecitamente riprodotto sul bene sequestrato.

"In tale quadro di riferimento, la dicitura "prodotto non originale" non svuota pertanto di valenza penale la contraffazione, restando la fattispecie integrata dalla (ontologicamente ingannevole) riproduzione illecita del marchio registrato, senza che l'impiego improprio della dicitura "prodotto non originale", eccentrica rispetto alla tutela giuridica del marchio, assuma una qualche portata legittimante, posto che - come si è detto - la mera riproduzione è da sola sufficiente ad integrare l'ipotesi delittuosa" (Sez. 5, n. 5957 del 30/11/2011 (dep. 2012 ), Rv. 252459; Sez. 2 n. 22040 del 19/02/2019, Rv. 276103).

3. E' manifestamente infondato anche il terzo motivo, che si duole solo genericamente della mancanza di autonoma valutazione, da parte del Giudice che emise il provvedimento, dei requisiti fondanti il sequestro, senza confrontarsi con la specifica motivazione che, sul punto, il Tribunale del riesame ha rassegnato, sottolineando come il G.I.P. avesse, invece, ravvisato il profilo indiziario sulla base di un esame critico delle risultanze dell'accertamento di polizia giudiziaria.

Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

4. E' fondato, invece, il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e proporzionalità della misura, fatti oggetto di specifica censura difensiva, laddove il Tribunale del riesame, convalidando un decreto di sequestro preventivo concernente il locale adibito a stamperia e, indiscriminatamente, tutti i beni ivi presenti, in difetto di qualsiasi specifica individuazione dei criteri di selezione del materiale, non ha fatto corretta applicazione di principi giurisprudenziali affermati in più occasioni da questa Corte, che ha individuato la necessità di contemperare le esigenze sottese al vincolo cautelare con le quelle di proporzionalità.4.1.

E' noto che, in più di un'occasione, le Sezioni Unite (Sez.

Un. n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua; Sez.

Un. n. 36072 del 19/04/2018, P.M. in proc.

Botticelli e altri), pronunciandosi sul tema dell'onere motivazionale del sequestro del corpo del reato, hanno riconosciuto l'importanza, nella valutazione dell'an e del quomodo della scelta abiativa, del cosiddetto test di proporzione.

Detti principi valgono anche per il sequestro delle cose pertinenti al reato, atteso che la stessa qualificazione della "cosa" come pertinente al reato, presuppone la indicazione del perimetro investigativo, della ipotesi di reato per cui si procede, della finalità perseguita con il sequestro (Sez. 6 n. 34265 del 22/09/2020, Rv. 279949 - 02).

Si è, in sintesi, affermato che la soluzione che riconosce la necessità di siffatto onere argomentativo è «l'unica compatibile con i limiti dettati all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti costituzionalmente garantiti dell'individuo», tra cui certamente il diritto alla "protezione della proprietà" riconosciuto dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

In sostanza, la portata precettiva delle richiamate previsioni richiede che le ragioni del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità - anche sotto il profilo procedimentale - e di concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endo- processuale perseguito (Corte Edu, 24 ottobre 1986, Agosi c.

U.K.).

La valorizzazione dell'onere motivazionale consente, come sottolineato dalla più attenta dottrina, di tenere "sotto controllo" l'intervento penale quanto al rapporto con le libertà fondamentali e i beni costituzionalmente protetti quali la proprietà e la libera iniziativa economica privata, riconosciuti dall'art. 42 Cost. e dall'art.1 del Primo protocollo addizionale alla [OSCURATO:PERSONA], come interpretato dalla Corte Edu.

4.1.1. Non è superfluo ricordare che, in ambito sovranazionale, il principio di proporzionalità è costantemente richiamato dalla giurisprudenza della Corte EDU nella valutazione delle ingerenze rispetto al diritto di proprietà tutelato dall'art. 1, Prot. 1, CEDU (cfr.

Corte EDU, Grande Camera, del 5/1/2000, Beyeler c.

Italia; Corte EDU, Grande Camera, del 16/7/2014, Alisic c.

Bosnia e Erzegovina, nonché, nella declinazione della residualità della misura, Corte EDU del 21/2/1986, James e altri c. [OSCURATO:PERSONA]), giacchè il bilanciamento tra i diversi interessi in gioco non potrebbe dirsi soddisfatto se la persona interessata abbia subito un sacrificio "eccessivo" nel suo diritto di proprietà (Corte Edu, 13 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Corte Edu 13 dicembre2016, S.C. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. c.

Romania).

4.1.2. Sul fronte del diritto interno, anche la Corte costituzionale ha chiarito in più occasioni, ed anche di recente, come il generale controllo di ragionevolezza, a sua volta effettuato attraverso il bilanciamento tra gli interessi in conflitto, comprenda il canone modale della proporzionalità.

Con la sentenza sul "caso uva", si è affermato che nessun valore costituzionale può divenire "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche, che il bilanciamento deve essere condotto dal legislatore e controllato dal Giudice delle leggi secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, fermo restando che non è consentito un «sacrificio del L.] nucleo essenziale» di alcuna delle istanze in conflitto (Corte cost., sentenza n. 85 del 2013).

4.1.3. D'altro canto, da tempo, nella giurisprudenza di legittimità, si sono ritenuti applicabili anche alle misure cautelari reali i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall'art. 275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali, i quali devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell'applicazione delle cautele reali, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata (Sez. 5, n. 8152 del 21/10/2010, Magnano, Rv. 246103; Sez. 3 , n. 12500 del 15/12/2011 - dep. 2012, Sartori, Rv. 252223Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, Caruso, Rv. 254712; Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv. 261509).

Detti principi impongono al giudice di motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva, modulando quello disposto - qualora ciò sia possibile - in maniera tale da non compromettere la funzionalità del bene sottoposto a vincolo anche oltre le effettive necessità dettate dall'esigenza cautelare che si intende arginare, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata (Sez. 2 - , n. 29687 del 28/05/2019, Rv. 276979 -Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione con cui il tribunale aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di un intero complesso immobiliare destinato a centro commerciale, per quanto i lavori che si assumevano eseguiti per effetto di condotte truffaldine riguardassero soltanto una parte di esso).

Si richiede, certamente, una delicata operazione di bilanciamento in cui la valutazione attiene alla peculiarità del caso concreto, alla ragionevolezza della soluzione, al bilanciamento tra valori, all'equità, giustificata dalla natura degli interessi in gioco, che chiamano in causa il rapporto tra sicurezza e riservatezza, intesa come «diritto alla non intromissione da parte del potere pubblico e di soggetti privati nella sfera individuale della persona», dal momento che ogni misura, per dirsi proporzionata all'obiettivo da perseguire, richiede che l'interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco (Corte Edu 13 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA] SaN.

Ve TIC.

A. S. c.

Bulgaria).

Il principio di proporzionalità segna, dunque, il limite entro il quale la compressione di un'istanza fondamentale per fini processuali risulta legittima, cosicchè, deve escludersi la possibilità di un'estensione ingiustificata e irragionevole del vincolo in difetto di un nesso diretto di causalità dall'illecito e, qualora ciò risulti impossibile, il giudice è tenuto a rendere adeguata motivazione circa l'impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricorrendo ad altri e meno invasivi strumenti cautelari ovvero modulando quello disposto - ove possibile.4.2.

Il provvedimento impugnato non dimostra di aver tenuto conto dei suddetti principi una volta individuata, nella finalità impeditiva, la base giustificativa dell'intervento cautelare, omettendo di esplicitare le ragioni della successiva asserzione secondo cui "non assume[ndo] rilievo l'argomentazione difensiva in ordine alla circostanza che tale tipologia di attività non aveva carattere esclusivo".

4.2.1. In effetti, nella giurisprudenza di questa Corte, non si è mai dubitato della sequestrabilità in sè dell'azienda, come bene produttivo (cfr. l'art. 2555 c.c., secondo cui l'azienda è "il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa"), bensì del suo eventuale rapporto di pertinenzialità rispetto al reato, e si è sottolineato costantemente come, in materia di sequestro preventivo, oggetto della misura cautelare reale può essere anche un'intera azienda, ove sussistano indizi che anche taluno soltanto dei beni aziendali, proprio per la sua collocazione strumentale, sia utilizzato per la consumazione del reato ( Sez. 4, n. 18603 del 21/03/2013, Rv. 256068), tuttavia, in ossequio al principio di proporzionalità, il giudice è onerato della adeguata motivazione sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato della misura cautelare con misure meno invasive, anche di natura interdittiva (Sez. 3, n. 21931 del 16/05/2012, Rv. 253143), nonché sulla impossibilità di modulare il sequestro conformando il vincolo in modo tale da non arrecare un inutile sacrificio di diritti, il cui esercizio di fatto non pregiudicherebbe la finalità cautelare perseguita (sul tema, anche Corte Cost., n. 85 del 2013).

4.3. A tale compito dovrà attendere il Tribunale distrettuale, nel rinnovato esame di merito, colmando il deficit motivazionale della ordinanza impugnata, che ha proiettato in maniera assertiva il giudizio di pericolosità sull'intero immobile e su tutte le res presenti nello scantinato, senza porsi il problema di modulare l'onere argomentativo che sorregge la motivazione alla finalità specificamente perseguita, onde giustificare la scelta discrezionale.

Spetterà al Tribunale di verificare se, per la individuata finalità impeditiva, sia ravvisabile una soluzione meno invasiva, in termini quantitativi (ad esempio, limitando il sequestro alle sole macchine stampatrici, costituenti lo strumento immediato attraverso il quale il reato ravvisato risulta essere stato commesso), e comunque, chiarendo perché debba considerarsi legittimo, rispetto al reato per cui si procede, il sequestro dell'immobile, adibito anche ad altre attività lecite, nonché l'apprensione onnivora di una serie indifferenziata di beni mobili in esso presenti, e quali siano le ragioni per cui si ritenga che quei beni - singolarmente considerati - fossero pertinenti rispetto alle esigenze indicate.

Si tratterà di valutare - tenendo conto delle peculiari caratteristiche dei beni e della natura dell'attività che si voleva impedire - se nel caso di specie fosse realmente necessario dispiegare il presidio cautelare in tutte le sue potenzialità, ordinando anche lo spossessamento dell'immobile, e imponendo il vincolo anche su beni non direttamente funzionali alla ravvisata attività illecita, motivando sul punto in maniera specifica ed adeguata in caso positivo, e provvedendo, altrimenti, a configurare il vincolo in maniera tale da non provocare l'inutile sacrificio di beni e diritti ( l' esercizio dell'impresa) il cui esercizio non pregiudicherebbe le finalità cautelari perseguite attraverso la sua apposizione.

5. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina, essendo indubbio che il difetto assoluto di motivazione sul punto integra la violazione di legge denunciata dal ricorrente (Sez.

U, n. 25932 del 29 maggio 2008, Ivanov, Rv. 239692; con f.

Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 Rv. 245093 ; Sez. 5^, n. 8152 del 21/01/2010,Rv. 246103).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' STEFANIA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/05/1983 MAGRI' FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/07/1978 Avverso la ordinanza del 28/07/2021 del TRIBUNALE del RIESAME di MESSINAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Kate TASSONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso. I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Messina ha rigettato il ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo di un immobile adibito a sede operativa della società 8th Wonder s.r.l. - di cui sono soci gli odierni ricorrenti, e il [OSCURATO:PERSONA] anche amministratore unico e I.r. - unitamente ai beni mobili ivi rinvenuti, disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella stessa città, in relazione al reato di cui agli artt. 110 - 474 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso l'indagato, con il ministero del difensore di fiducia, che svolge tre motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: 2.1.violazione dell'art. 474 cod. pen. Il Tribunale distrettuale ha erroneamente ravvisato, nella condotta di specie, il fumus commissi delicti del reato di cui all'art. 474 cod. pen. laddove, in realtà, dalle modalità complessive della condotta, si evince che i capi di abbigliamento realizzati dalla società dei ricorrenti, attraverso la combinazione di loghi di noti brand per lo più di case automobilistiche, riproducono i marchi con evidente finalità ironica e parodistica: in ogni caso, dalla stessa informativa di polizia giudiziaria, risulta che, sulle informazioni presenti sulle magliette e negli annunci pubblicitari pubblicati sui canali social è espressamente riportato che si tratta di "prodotti quali repliche, prodotti simili agli originali o ispirati non originali". 2.1.1. Sotto altro profilo, si deduce l'assenza di offensività della condotta per il carattere innovativo del prodotto realizzato, da considerarsi una mera espressione artistica, inidonea a determinare l'inganno nel consumatore. Non vi sarebbe contraffazione per il carattere innovativo del prodotto, in quanto creazione ex novo mediante collage di marchi noti riconducibili apparentemente e graficamente a brandi distinti, talmente bizzarro da non consentirne la confondibilità con prodotti autentici, richiamandosi giurisprudenza sulla c.d. fake lab. Nel caso di specie non sussisterebbe né la confondibilità con gli originali né la idoneità a creare confusione nel consumatore sulla originalità del prodotto commercializzato. 2.2. Violazione dell'art. 321 cod. proc. pen., anche sotto il profilo della carenza di motivazione, con riguardo al nesso di pertinenzialità tra l'immobile sequestrato e il reato, giacchè risulta inesplicato, nel provvedimento impugnato, il ravvisato nesso tra le magliette, oggetto di contraffazione, e l'immobile e tutti gli altri beni in esso rinvenuti, impiegati anche in altri settori produttivi dell'azienda, che svolge attività di tipografia, serigrafia e stampa di materiale personalizzato. Neppure vi è riscontro motivato dello scrutinio dei principi di adeguatezza e proporzionalità. 2.3. Violazione dell'art. 324 co. 7 , 309 co. 9, 292 cod. proc. pen, in relazione alla carenza di autonoma valutazione dei presupposti del sequestro, già denunciata dinanzi al Tribunale del Riesame ed erroneamente valutata in quella sede.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, e il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al giudice di merito per nuovo esame con specifico riguardo al profilo della proporzionalità. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato, sostanziandosi, al di là della formale enunciazione, nella prospettazione di un vizio di motivazione, inammissibile in questa sede, giacchè il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). 2.1. E' sufficiente, a tal fine, osservare che il Collegio per il riesame ha svolto un puntuale scrutinio delle doglianze difensive relative al profilo del fumus commissi delicti - da qui la insostenibilità di una motivazione mancante o apparente - motivando in termini coerenti e logici con le evidenze probatorie disponibili sulle ragioni della non condivisibilità della suggestiva prospettazione difensiva tendente ad accreditare la originalità del prodotto posto in vendita dopo l'assemblannento di diversi marchi. Si è ritenuto, infatti, peraltro con motivazione affatto illogica, che la combinazione dei segni distintivi di soggetti imprenditoriali operanti nel settore dell'industria dei motori, in quanto evocativa della sponsorizzazione degli eventi connessi al settore dell'automobilismo e del motociclismo, è idonea a ingenerare confusione sulla provenienza del prodotto finale così realizzato anche per la elevata qualità del prodotto stesso. 2.2. Né coglie nel segno il richiamo difensivo alla giurisprudenza di legittimità in tema di fake lab ( Sez. 2 n. 35166 del 21/05/2019 Rv. 276433), che omette di confrontarsi con la specifica motivazione del Tribunale del riesame, che l'ha ritenuto non confacente sul rilievo della alterità del caso di specie in cui si è escluso che la riproduzione dei marchi realizzata dagli indagati fosse inidonea a creare confusione con i prodotti protetti dai marchi tutelati. 2.3. Anche l'ulteriore argomento relativo alla non confondibilità del prodotto, in presenza di una chiara informativa sulle caratteristiche dello stesso, è stato disatteso dal Tribunale distrettuale con argomenti giuridicamente corretti, allineati al consolidato canone ermeneutico di questa Corte secondo cui l'interesse giuridico tutelato dagli artt. 473 e 474 c.p., è la pubblica fede in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e non l'affidamento del singolo, sicché, ai fini dell'integrazione dei reati non è necessaria la realizzazione di una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto; al contrario, in presenza di una contraffazione, i reati sono configurabili anche se il compratore sia stato messo a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticità del marchio. In considerazione della speciale tutela al marchio registrato accordata dalla legge, essa non può essere aggirata attraverso diciture artatamente "attestative" circa l'indebito uso del marchio, quali "prodotto non originale" o simili, giacché la contraffazione è, in sè, sufficiente e decisiva per la violazione del bene tutelato. "La confusione che la norma vuole scongiurare è tra i marchi e non tra prodotti, cioè tra quello registrato e quello illecitamente commercializzato in forma dichiaratamente decettiva, dal momento che ciò che la legge punisce è la riproduzione - senza averne titolo - del marchio registrato su di un prodotto industriale; il prodotto è quindi il veicolo attraverso il quale si manifestano i marchi e la legge impone che non vengano riprodotti (in modo pedissequo o con modifiche che non ne alterino i caratteri principali che lo connotano) illecitamente, su prodotti industriali." ( Cass. Sez. 2, sent. n. 24516, ud. del 22/05/2015, dep. 9/6/2015 ). Dunque, risulta ininfluente il raffronto tra i prodotti e i connotati di emulazione degli stessi, avendo riguardo la tutela penale solo ai marchi e alla confondibilità di quello registrato con quello illecitamente riprodotto sul bene sequestrato. "In tale quadro di riferimento, la dicitura "prodotto non originale" non svuota pertanto di valenza penale la contraffazione, restando la fattispecie integrata dalla (ontologicamente ingannevole) riproduzione illecita del marchio registrato, senza che l'impiego improprio della dicitura "prodotto non originale", eccentrica rispetto alla tutela giuridica del marchio, assuma una qualche portata legittimante, posto che - come si è detto - la mera riproduzione è da sola sufficiente ad integrare l'ipotesi delittuosa" (Sez. 5, n. 5957 del 30/11/2011 (dep. 2012 ), Rv. 252459; Sez. 2 n. 22040 del 19/02/2019, Rv. 276103). 3. E' manifestamente infondato anche il terzo motivo, che si duole solo genericamente della mancanza di autonoma valutazione, da parte del Giudice che emise il provvedimento, dei requisiti fondanti il sequestro, senza confrontarsi con la specifica motivazione che, sul punto, il Tribunale del riesame ha rassegnato, sottolineando come il G.I.P. avesse, invece, ravvisato il profilo indiziario sulla base di un esame critico delle risultanze dell'accertamento di polizia giudiziaria. Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 4. E' fondato, invece, il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e proporzionalità della misura, fatti oggetto di specifica censura difensiva, laddove il Tribunale del riesame, convalidando un decreto di sequestro preventivo concernente il locale adibito a stamperia e, indiscriminatamente, tutti i beni ivi presenti, in difetto di qualsiasi specifica individuazione dei criteri di selezione del materiale, non ha fatto corretta applicazione di principi giurisprudenziali affermati in più occasioni da questa Corte, che ha individuato la necessità di contemperare le esigenze sottese al vincolo cautelare con le quelle di proporzionalità.4.1. E' noto che, in più di un'occasione, le Sezioni Unite (Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua; Sez. Un. n. 36072 del 19/04/2018, P.M. in proc. Botticelli e altri), pronunciandosi sul tema dell'onere motivazionale del sequestro del corpo del reato, hanno riconosciuto l'importanza, nella valutazione dell'an e del quomodo della scelta abiativa, del cosiddetto test di proporzione. Detti principi valgono anche per il sequestro delle cose pertinenti al reato, atteso che la stessa qualificazione della "cosa" come pertinente al reato, presuppone la indicazione del perimetro investigativo, della ipotesi di reato per cui si procede, della finalità perseguita con il sequestro (Sez. 6 n. 34265 del 22/09/2020, Rv. 279949 - 02). Si è, in sintesi, affermato che la soluzione che riconosce la necessità di siffatto onere argomentativo è «l'unica compatibile con i limiti dettati all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti costituzionalmente garantiti dell'individuo», tra cui certamente il diritto alla "protezione della proprietà" riconosciuto dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In sostanza, la portata precettiva delle richiamate previsioni richiede che le ragioni del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità - anche sotto il profilo procedimentale - e di concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endo- processuale perseguito (Corte Edu, 24 ottobre 1986, Agosi c. U.K.). La valorizzazione dell'onere motivazionale consente, come sottolineato dalla più attenta dottrina, di tenere "sotto controllo" l'intervento penale quanto al rapporto con le libertà fondamentali e i beni costituzionalmente protetti quali la proprietà e la libera iniziativa economica privata, riconosciuti dall'art. 42 Cost. e dall'art.1 del Primo protocollo addizionale alla [OSCURATO:PERSONA], come interpretato dalla Corte Edu. 4.1.1. Non è superfluo ricordare che, in ambito sovranazionale, il principio di proporzionalità è costantemente richiamato dalla giurisprudenza della Corte EDU nella valutazione delle ingerenze rispetto al diritto di proprietà tutelato dall'art. 1, Prot. 1, CEDU (cfr. Corte EDU, Grande Camera, del 5/1/2000, Beyeler c. Italia; Corte EDU, Grande Camera, del 16/7/2014, Alisic c. Bosnia e Erzegovina, nonché, nella declinazione della residualità della misura, Corte EDU del 21/2/1986, James e altri c. [OSCURATO:PERSONA]), giacchè il bilanciamento tra i diversi interessi in gioco non potrebbe dirsi soddisfatto se la persona interessata abbia subito un sacrificio "eccessivo" nel suo diritto di proprietà (Corte Edu, 13 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Corte Edu 13 dicembre2016, S.C. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. c. Romania). 4.1.2. Sul fronte del diritto interno, anche la Corte costituzionale ha chiarito in più occasioni, ed anche di recente, come il generale controllo di ragionevolezza, a sua volta effettuato attraverso il bilanciamento tra gli interessi in conflitto, comprenda il canone modale della proporzionalità. Con la sentenza sul "caso uva", si è affermato che nessun valore costituzionale può divenire "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche, che il bilanciamento deve essere condotto dal legislatore e controllato dal Giudice delle leggi secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, fermo restando che non è consentito un «sacrificio del L.] nucleo essenziale» di alcuna delle istanze in conflitto (Corte cost., sentenza n. 85 del 2013). 4.1.3. D'altro canto, da tempo, nella giurisprudenza di legittimità, si sono ritenuti applicabili anche alle misure cautelari reali i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall'art. 275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali, i quali devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell'applicazione delle cautele reali, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata (Sez. 5, n. 8152 del 21/10/2010, Magnano, Rv. 246103; Sez. 3 , n. 12500 del 15/12/2011 - dep. 2012, Sartori, Rv. 252223Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, Caruso, Rv. 254712; Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv. 261509). Detti principi impongono al giudice di motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva, modulando quello disposto - qualora ciò sia possibile - in maniera tale da non compromettere la funzionalità del bene sottoposto a vincolo anche oltre le effettive necessità dettate dall'esigenza cautelare che si intende arginare, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata (Sez. 2 - , n. 29687 del 28/05/2019, Rv. 276979 -Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione con cui il tribunale aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di un intero complesso immobiliare destinato a centro commerciale, per quanto i lavori che si assumevano eseguiti per effetto di condotte truffaldine riguardassero soltanto una parte di esso). Si richiede, certamente, una delicata operazione di bilanciamento in cui la valutazione attiene alla peculiarità del caso concreto, alla ragionevolezza della soluzione, al bilanciamento tra valori, all'equità, giustificata dalla natura degli interessi in gioco, che chiamano in causa il rapporto tra sicurezza e riservatezza, intesa come «diritto alla non intromissione da parte del potere pubblico e di soggetti privati nella sfera individuale della persona», dal momento che ogni misura, per dirsi proporzionata all'obiettivo da perseguire, richiede che l'interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco (Corte Edu 13 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA] SaN. Ve TIC. A. S. c. Bulgaria). Il principio di proporzionalità segna, dunque, il limite entro il quale la compressione di un'istanza fondamentale per fini processuali risulta legittima, cosicchè, deve escludersi la possibilità di un'estensione ingiustificata e irragionevole del vincolo in difetto di un nesso diretto di causalità dall'illecito e, qualora ciò risulti impossibile, il giudice è tenuto a rendere adeguata motivazione circa l'impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricorrendo ad altri e meno invasivi strumenti cautelari ovvero modulando quello disposto - ove possibile.4.2. Il provvedimento impugnato non dimostra di aver tenuto conto dei suddetti principi una volta individuata, nella finalità impeditiva, la base giustificativa dell'intervento cautelare, omettendo di esplicitare le ragioni della successiva asserzione secondo cui "non assume[ndo] rilievo l'argomentazione difensiva in ordine alla circostanza che tale tipologia di attività non aveva carattere esclusivo". 4.2.1. In effetti, nella giurisprudenza di questa Corte, non si è mai dubitato della sequestrabilità in sè dell'azienda, come bene produttivo (cfr. l'art. 2555 c.c., secondo cui l'azienda è "il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa"), bensì del suo eventuale rapporto di pertinenzialità rispetto al reato, e si è sottolineato costantemente come, in materia di sequestro preventivo, oggetto della misura cautelare reale può essere anche un'intera azienda, ove sussistano indizi che anche taluno soltanto dei beni aziendali, proprio per la sua collocazione strumentale, sia utilizzato per la consumazione del reato ( Sez. 4, n. 18603 del 21/03/2013, Rv. 256068), tuttavia, in ossequio al principio di proporzionalità, il giudice è onerato della adeguata motivazione sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato della misura cautelare con misure meno invasive, anche di natura interdittiva (Sez. 3, n. 21931 del 16/05/2012, Rv. 253143), nonché sulla impossibilità di modulare il sequestro conformando il vincolo in modo tale da non arrecare un inutile sacrificio di diritti, il cui esercizio di fatto non pregiudicherebbe la finalità cautelare perseguita (sul tema, anche Corte Cost., n. 85 del 2013). 4.3. A tale compito dovrà attendere il Tribunale distrettuale, nel rinnovato esame di merito, colmando il deficit motivazionale della ordinanza impugnata, che ha proiettato in maniera assertiva il giudizio di pericolosità sull'intero immobile e su tutte le res presenti nello scantinato, senza porsi il problema di modulare l'onere argomentativo che sorregge la motivazione alla finalità specificamente perseguita, onde giustificare la scelta discrezionale. Spetterà al Tribunale di verificare se, per la individuata finalità impeditiva, sia ravvisabile una soluzione meno invasiva, in termini quantitativi (ad esempio, limitando il sequestro alle sole macchine stampatrici, costituenti lo strumento immediato attraverso il quale il reato ravvisato risulta essere stato commesso), e comunque, chiarendo perché debba considerarsi legittimo, rispetto al reato per cui si procede, il sequestro dell'immobile, adibito anche ad altre attività lecite, nonché l'apprensione onnivora di una serie indifferenziata di beni mobili in esso presenti, e quali siano le ragioni per cui si ritenga che quei beni - singolarmente considerati - fossero pertinenti rispetto alle esigenze indicate. Si tratterà di valutare - tenendo conto delle peculiari caratteristiche dei beni e della natura dell'attività che si voleva impedire - se nel caso di specie fosse realmente necessario dispiegare il presidio cautelare in tutte le sue potenzialità, ordinando anche lo spossessamento dell'immobile, e imponendo il vincolo anche su beni non direttamente funzionali alla ravvisata attività illecita, motivando sul punto in maniera specifica ed adeguata in caso positivo, e provvedendo, altrimenti, a configurare il vincolo in maniera tale da non provocare l'inutile sacrificio di beni e diritti ( l' esercizio dell'impresa) il cui esercizio non pregiudicherebbe le finalità cautelari perseguite attraverso la sua apposizione. 5. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina, essendo indubbio che il difetto assoluto di motivazione sul punto integra la violazione di legge denunciata dal ricorrente (Sez. U, n. 25932 del 29 maggio 2008, Ivanov, Rv. 239692; con f. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 Rv. 245093 ; Sez. 5^, n. 8152 del 21/01/2010,Rv. 246103). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina