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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 14495/2026

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ocato STEFANOSBORDONI che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]- intimata -avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 471/2019depositata il 24/05/2019.Numero registro generale 38642/2019Numero sezionale 3070/2025Numero di raccolta generale 14495/2026Data pubblicazione 15/05/2026Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona della dott.ssaROSA MARIA DELL’ERBA che ha concluso per la cessazione dellamateria del contendere;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] per Laparte ricorrente;1. [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima dittaindividuale, esercente attività di "edicola-cartoleria", proponevaopposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.G503017/8PC4POOAemessa dalla Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli - Ufficio deiMonopoli per la Puglia - con la quale gli era stato ingiunto ilpagamento della sanzione di € 20.000,00 per la violazione dell'art.7 comma 3-quater D.L. 158/2012 convertito, con modificazioni, inL. 189/2012.2.

Si costituiva l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopolichiedendo il rigetto dell'opposizione.3.

Il Tribunale di Lecce rigettava l'opposizione.4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddettasentenza.5.

L'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli resisteva al gravame.6.

La Corte d’Appello di Lecce rigettava l’appello.Preliminarmente la Corte rigettava l’eccezione di tardività dellanotifica della contestazione.

Nel merito riscontrata la "presenza diapparecchi idonei a consentire la connessione telematica ... a sitidi gioco on-line" la riteneva sanzionabile ai sensi del combinatodisposto dell'art. 7 comma 3-quater del D.L. n. 158/2012 (normaNumero registro generale 38642/2019Numero sezionale 3070/2025Numero di raccolta generale 14495/2026Data pubblicazione 15/05/2026violata) e dell'art. l comma 923 L. n. 208/2015 (normasanzionatoria).Sul piano del fatto risultava accertata una messa adisposizione, da parte del Tamborrino, quale titolare di un pubblicoesercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessionetelematica, consentivano ai clienti di giocare sulle piattaforme digioco messe a disposizione del concessionario on-line [OSCURATO:SOCIETA].(titolare .di concessione n°4039), escludendo che quanto accertatoin fatto in occasione dell'accesso dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] fosse compatibilecon la mera gestione di un internet point a disposizione degli utentiper la libera navigazione sul web.

Sul posto erano stati rinvenutin. 3 personal computer, due dei quali accesi e preindirizzati allapiattaforma di gioco [OSCURATO:PERSONA] sicché era indubbio che taliapparecchi consentissero la connessione telematica a siti di giocoonline, essendo irrilevante, ai fini dell'integrazione della fattispeciesanzionatoria, che detti computer fossero utilizzabili in modalità "anavigazione libera", dato che la norma non richiedeva che sitrattasse di apparecchiature "dedicate" in via esclusiva alcollegamento con piattaforme di gioco.

Peraltro, il rinvenimento, daparte degli operanti, di n. 2 ricevute di gioco su carta termicaintestate a "[OSCURATO:PERSONA]" all’interno di un cestino posto al di sotto delpiano di installazione dei 3 p.c. valeva ad attestare il pregressoeffettivo utilizzo dei p. c. come strumento di connessione con i sitidi gioco.Tale situazione di fatto costituiva la "messa a disposizione" deiclienti del pubblico esercizio da parte del Tamborrino (tale essendol'ulteriore articolazione della condotta vietata dalla normaincriminatrice a lui contestata) mentre non era condivisibile la tesisecondo cui il divieto posto dall'art. 7 comma 3- quater D.L.Numero registro generale 38642/2019Numero sezionale 3070/2025Numero di raccolta generale 14495/2026Data pubblicazione 15/05/2026158/2012 operava solo con riferimento ad apparecchiature aventile caratteristiche tecniche dei cd.

"totem", laddove, comecondivisibilmente sostenuto dal primo giudice, l'utilizzo, nellanorma, del termine "apparecchiature" senza ulteriori specificazioniportava ad escludere la conformità al dettato normativo della tesidifensiva.

Infine nessuna violazione della normativa comunitariapoteva riscontrarsi essendo il divieto diretto a contrastare ildiffondersi della ludopatia con lo scopo di impedire occasionifacilitate di accesso degli utenti di un pubblico esercizio allepiattaforme di giochi online.7. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza.8.

L'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli ha resistito concontroricorso.9.

Parte ricorrente con memoria depositata in prossimitàdell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso eha dato atto dell’intervenuto annullamento dell’ordinanzaingiunzione prot. 37867/RU del 23.05.2017 con sgravio totale delruolo avente partita identificativa n. 2018/900287 allegando ilrelativo provvedimento dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli.10.

Il Procuratore Generale ha concluso per la cessazione dellamateria del contendere.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Omesso esamecirca il contenuto della nota prot. 33830 del 28.04.2016 e dellasuccessiva nota prot. n. 68028 del 29.09.2016.

Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 14 co. 2 L.n. 689/81 e del combinato dispostodell’art. 7, comma 3 – quater, del decreto legge n. 158/2012 eNumero registro generale 38642/2019Numero sezionale 3070/2025Numero di raccolta generale 14495/2026Data pubblicazione 15/05/2026successive modifiche ed integrazioni nonché dell’art. 1 comma 923della legge n. 208/2015.La censura riguarda l’eccezione di nullità dell’ordinanza-ingiunzione per tardività della notifica che la Corte d’Appello harespinto.

Secondo il ricorrente, l’azione posta in esseredall’Amministrazione si sarebbe sostanziata: - nell’annullamento inautotutela del primo atto di contestazione, comportandonel’eliminazione e la rimozione degli effetti prodotti dallo stesso conefficacia ex tunc; - nella rinnovazione del provvedimento annullatotramite l’emanazione di un nuovo atto produttivo di effetti ex nunc.Va da sé che il successivo atto di contestazione n. 607 del15/09/2016 sarebbe stato emesso e notificato oltre i termini fissatidalla Legge n. 689/81.2.

Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Omesso esamedi fatti decisivi risultanti dalla documentazione agli atti e dallerisultanze istruttorie.

Violazione e falsa applicazione degli articoli 7comma 3 quater del d.l. n. 158/2012 convertito con legge n.189/2012; art. 2, comma 2 bis del decreto legge 25 marzo 2010 n.40, convertito con la legge 22 maggio 2010 n. 73; art. 24 dellalegge 7 luglio 2009, n. 88 sul gioco a distanza (cap ii art. 5 letteraLa Corte d’appello avrebbe omesso l’esame delle circostanzedi seguito esposte.

I terminali presenti all’interno dell’eserciziocommerciale dell’odierno ricorrente, erano predisposti per la liberanavigazione, erano quindi privi di blocchi a determinati siti internete - circostanza rilevante - non era presente alcun avventore intentoal gioco.

Ciò che i giudici dei precedenti gradi di giudizio avrebberofrainteso è che si tratta solo di una diversa modalità con cui ilgiocatore utilizza i giochi on-line offerti dal Concessionario.

EssoNumero registro generale 38642/2019Numero sezionale 3070/2025Numero di raccolta generale 14495/2026Data pubblicazione 15/05/2026può scegliere di usufruire del servizio offerto da quest’ultimo dauno smartphone, da un tablet, da un PC portatile o fisso, masoprattutto può scegliere di giocare comodamente da casa suaseduto di fronte al suo pc, recandosi in un punto di raccolta fisicadelle scommesse ovvero da una qualsiasi postazione messa adisposizione del pubblico, ad esempio da un internet point.

Ilgiocatore, infatti, si registra sul sito del concessionario, sottoscriveun contratto di gioco e con l’invio di credenziali che lo identificanoè libero di effettuare le proprie giocate, come e quando desidera.3.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 923 dellal. n. 208/2015.Si censura l’interpretazione che ha fatto la Corte d’Appellodella norma indicata in rubrica in quanto l’apparato sanzionatorioindividuato dalla citata Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015)fa riferimento esclusivamente ai totem, i quali consentono i giochipromozionali di cui al DPR n. 430/2001.

L’attività posta in esseredal ricorrente, che si è limitato a commercializzare il gioco pubblicoon line di un operatore all’uopo autorizzato dall’Agenzia delleDogane e dei Monopoli, non rientrerebbe in tale fattispecieconnessa ai giochi promozionali, e gli apparecchi rinvenuti non sonoin alcun modo equiparabili ad un Totem.

Infatti, i pc rinvenutiall’interno dei locali non possedevano alcuna inibizione alla liberanavigazione su internet, né tantomeno gli apparecchi erano dotatidi dispositivi volti all’introduzione di denaro o di schede per lamemorizzazione delle credenziali.4.

Violazione degli articoli 28, 30, 43, 49 ce; violazione e falsaapplicazione art. 8 direttiva 98/34.La censura attiene all’incompatibilità dell’interpretazioneofferta dalla Corte d’Appello con i principi del diritto comunitario.

IlNumero registro generale 38642/2019Numero sezionale 3070/2025Numero di raccolta generale 14495/2026Data pubblicazione 15/05/2026ricorrente cita la sentenza dell'ottobre 2006 che dichiarava ilmancato rispetto degli obblighi derivanti dagli artt. 28 CE, 43 CE e49 CE, nonché dell'art.8 della direttiva 98/3.

Si contesta l’averaccomunato dei semplici PC agli apparecchi c.d.

TOTEM (con tutti iconsequenziali divieti di installazione e limitazioni) conun’interpretazione che ostacola la libera circolazione delle merci edei servizi (come definiti dalla Corte di Giustizia Europea),contravvenendo ai principi fondamentali dell’UE.5.

Va esaminata in via prioritaria l’istanza di cessazione dellamateria del contendere e la richiesta dei ricorrenti oltre che diaccoglimento del ricorso anche di condanna della controparte allespese in base al principio di soccombenza virtuale.L’annullamento dell’ordinanza ingiunzione, infatti, determinala declaratoria d’inammissibilità del ricorso per sopravvenutacarenza di interesse cui consegue, tuttavia, la necessità diesaminare alla luce del principio della soccombenza virtuale i motividi ricorso al fine di accertare quale sarebbe stato l'esito delprocesso ove inammissibilità non fosse intervenuta.Trova, infatti, applicazione il principio secondo cui: «Lacessazione della materia del contendere - che, se si verifichi in seded'impugnazione, giustifica non l'inammissibilità dell'appello o delricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze giàemesse, perché prive di attualità - si ha per effetto dellasopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione delgiudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fattitali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra leparti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interessesottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debbasussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezzaNumero registro generale 38642/2019Numero sezionale 3070/2025Numero di raccolta generale 14495/2026Data pubblicazione 15/05/2026(o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio,perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti perprocedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini dellaregolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturalecorollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesseparti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese»(Cass. Sez. 1, 07/05/2009, n. 10553).5.1.

Deve pertanto procedersi allo scrutinio dei motivi diricorso sia pure ai soli fini dell’accertamento della soccombenzavirtuale, tuttavia, può già anticiparsi che nella specie anche se imotivi di ricorso sono fondati e, dunque, la soccombenza virtuale èa carico della parte controricorrente, per le ragioni di seguitoesposte, le spese di lite devono comunque essere compensate.Deve altresì precisarsi che la declaratoria di inammissibilità persopravvenuta carenza di interesse dichiarata con la presentesentenza opera alla stregua di cassazione senza rinvio, in quantol'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno diragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenzeemesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto frale parti (ex plurimis Sez. 5, Sent. n. 6068 del 24/02/2022; Sez. 6-5, Ord.n. 9753 del 18/04/2017; Sez. 5, Sent. n. 19533 del23/09/2011).6.

Il terzo motivo di ricorso è fondato.Questa Corte con ordinanza n.20485 del 2024 ha sollevatoquestione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3 quaterdel d.l. n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.189/2012 e dell’art. 1, comma 923 della legge 208/2015 inrelazione all'art. 3 Cost., con gli artt. 25, 41, 42 e 117, primocomma Cost., e in relazione all’art. 1 Prot. addiz.

CEDU, firmato aNumero registro generale 38642/2019Numero sezionale 3070/2025Numero di raccolta generale 14495/2026Data pubblicazione 15/05/2026Parigi il 20 marzo 1952, e agli artt. 16 e 17 della Carta dei dirittifondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.[OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n. 104 del 2025 haaccolto la questione di legittimità sollevata e ha dichiaratol’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater, deldecreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti perpromuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello ditutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8novembre 2012, n. 189 e dell’art. 1, comma 923, primo periodo,della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per laformazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge distabilità 2016)», nella parte in cui prevede la sanzioneamministrativa di euro ventimila per la violazione dell’art. 7,comma 3-quater, del d.l. n. 158.[OSCURATO:PERSONA] ha messo in evidenza che: ladisposizione censurata vieta la mera messa a disposizione diqualsiasi apparecchiatura che consenta di collegarsi a siti di giocoonline.

Essa accomuna, nella medesima valutazione di illiceità,condotte ampiamente diversificate sul piano dell’offesa all’interessegiuridico protetto.

Il divieto in esame attiene, infatti, alla messa adisposizione di apparecchiature che consentono l’accesso al giocosia legale che illegale, cioè praticato al di fuori della rete deiconcessionari o dei soggetti autorizzati.

La norma, inoltre, colpisceallo stesso modo sia la destinazione occasionale delleapparecchiature al gioco, sia quella esclusiva e permanente.

Ilprecetto risulta, dunque, eccessivamente inclusivo, in quantoriferito a una gamma assai estesa di comportamenti, connotati daun diverso grado di offensività degli interessi protetti e da rilevantiNumero registro generale 38642/2019Numero sezionale 3070/2025Numero di raccolta generale 14495/2026Data pubblicazione 15/05/2026differenze di disvalore.

L’estensione dell’area dell’illecito risultaeffettivamente sproporzionata rispetto al fine legittimamenteperseguito, in violazione del principio di ragionevolezza di cuiall’art. 3 Cost.Secondo il giudice delle leggi è irragionevole il bilanciamentooperato tra i contrapposti interessi della tutela della salute rispettoalla necessità di fronteggiare la ludopatia e quello della libertà diimpresa.

Infatti, la misura diretta a fronteggiare la tutela dellasalute è di modestissima efficacia dato che l’offerta di gioco onlinerimane comunque capillare e vastissima, anche attraverso canali diaccesso diversi da quelli contemplati dal divieto, a fronte di unasignificativa e immediata compressione della libertà di impresa.[OSCURATO:PERSONA] richiama anche la giurisprudenza dellaCorte di Lussemburgo, che è costante nel ritenere che, pur essendogli Stati membri liberi di fissare gli obiettivi della loro politica inmateria di giochi d’azzardo ed, eventualmente, di definire conprecisione il livello di protezione ricercato, le restrizioni da essiimposte alla libera prestazione dei servizi devono nondimenosoddisfare le condizioni risultanti dalla giurisprudenza della stessaCorte per quanto riguarda la loro proporzionalità (Corte di giustiziaUE, nona sezione, sentenza 16 marzo 2023, causa C-517/20, OL,punto 52; sesta sezione, sentenza 28 febbraio 2018, causa C-3/17,[OSCURATO:PERSONA]., punto 62; quarta sezione, sentenza 13settembre 2007, causa C-260/04, Commissione delle Comunitàeuropee, punto 28; grande sezione, sentenza 6 marzo 2007, causeriunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04, Placanica, punto 48).

Inparticolare, occorre verificare, tenendo conto delle concretemodalità di applicazione della normativa restrittiva di cui si tratta,che quest’ultima risponda veramente all’intento di ridurre leNumero registro generale 38642/2019Numero sezionale 3070/2025Numero di raccolta generale 14495/2026Data pubblicazione 15/05/2026occasioni di gioco, di limitare le attività in tale settore e dicombattere la criminalità connessa a tali giochi in maniera coerentee sistematica (Corte di giustizia UE, seconda sezione, sentenza 14giugno 2017, causa C-685/15, [OSCURATO:PERSONA] GmbH e altri,punti 49 e 50; terza sezione, sentenza 30 aprile 2014, causa C-390/12, Pfleger e altri, punti 49 e 50).In definitiva, il divieto, nella sua indiscriminata estensione,sacrifica in modo irragionevole e sproporzionato altri interessicontrapposti, fra i quali la libertà di impresa.6.1 Questa corte non può che prendere atto del venir menotanto della norma che disciplinava la condotta illecita quanto diquella sanzionatoria con effetto ex tunc e di conseguenza affermarela fondatezza del terzo motivo di ricorso ai soli fini dellasoccombenza virtuale, ma, come già detto, nel regolare le spesedel presente giudizio deve considerarsi che la fondatezza nel meritodell’opposizione sarebbe dipesa dalla declaratoria di illegittimitàcostituzionale della norma sanzionatoria e che la sentenza dellaCorte Costituzionale è intervenuta dopo la proposizione del ricorsoper cassazione.

Sussistono, pertanto, i presupposti per lacompensazione delle spese di questo giudizio fermo restando chela condanna della parte ricorrente alle spese dei giudizi di merito èvenuta meno a seguito del venir meno delle sentenze di merito nonpiù attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti.8.

Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta allaproposizione del ricorso per cassazione, non sussistono ipresupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd.

"doppiocontributo unificato".

P.Q.MNumero registro generale 38642/2019Numero sezionale 3070/2025Numero di raccolta generale 14495/2026Data pubblicazione 15/05/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenutacarenza di interesse.

Dispone compensarsi tra le parti le spese delpresente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 16 dicembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTELuca [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato STEFANOSBORDONI che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]- intimata -avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 471/2019depositata il 24/05/2019.Numero registro generale 38642/2019Numero sezionale 3070/2025Numero di raccolta generale 14495/2026Data pubblicazione 15/05/2026Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona della dott.ssaROSA MARIA DELL’ERBA che ha concluso per la cessazione dellamateria del contendere;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] per Laparte ricorrente;1. [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima dittaindividuale, esercente attività di "edicola-cartoleria", proponevaopposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.G503017/8PC4POOAemessa dalla Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli - Ufficio deiMonopoli per la Puglia - con la quale gli era stato ingiunto ilpagamento della sanzione di € 20.000,00 per la violazione dell'art.7 comma 3-quater D.L. 158/2012 convertito, con modificazioni, inL. 189/2012.2. Si costituiva l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopolichiedendo il rigetto dell'opposizione.3. Il Tribunale di Lecce rigettava l'opposizione.4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddettasentenza.5. L'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli resisteva al gravame.6. La Corte d’Appello di Lecce rigettava l’appello.Preliminarmente la Corte rigettava l’eccezione di tardività dellanotifica della contestazione. Nel merito riscontrata la "presenza diapparecchi idonei a consentire la connessione telematica ... a sitidi gioco on-line" la riteneva sanzionabile ai sensi del combinatodisposto dell'art. 7 comma 3-quater del D.L. n. 158/2012 (normaNumero registro generale 38642/2019Numero sezionale 3070/2025Numero di raccolta generale 14495/2026Data pubblicazione 15/05/2026violata) e dell'art. l comma 923 L. n. 208/2015 (normasanzionatoria).Sul piano del fatto risultava accertata una messa adisposizione, da parte del Tamborrino, quale titolare di un pubblicoesercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessionetelematica, consentivano ai clienti di giocare sulle piattaforme digioco messe a disposizione del concessionario on-line [OSCURATO:SOCIETA].(titolare .di concessione n°4039), escludendo che quanto accertatoin fatto in occasione dell'accesso dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] fosse compatibilecon la mera gestione di un internet point a disposizione degli utentiper la libera navigazione sul web. Sul posto erano stati rinvenutin. 3 personal computer, due dei quali accesi e preindirizzati allapiattaforma di gioco [OSCURATO:PERSONA] sicché era indubbio che taliapparecchi consentissero la connessione telematica a siti di giocoonline, essendo irrilevante, ai fini dell'integrazione della fattispeciesanzionatoria, che detti computer fossero utilizzabili in modalità "anavigazione libera", dato che la norma non richiedeva che sitrattasse di apparecchiature "dedicate" in via esclusiva alcollegamento con piattaforme di gioco. Peraltro, il rinvenimento, daparte degli operanti, di n. 2 ricevute di gioco su carta termicaintestate a "[OSCURATO:PERSONA]" all’interno di un cestino posto al di sotto delpiano di installazione dei 3 p.c. valeva ad attestare il pregressoeffettivo utilizzo dei p. c. come strumento di connessione con i sitidi gioco.Tale situazione di fatto costituiva la "messa a disposizione" deiclienti del pubblico esercizio da parte del Tamborrino (tale essendol'ulteriore articolazione della condotta vietata dalla normaincriminatrice a lui contestata) mentre non era condivisibile la tesisecondo cui il divieto posto dall'art. 7 comma 3- quater D.L.Numero registro generale 38642/2019Numero sezionale 3070/2025Numero di raccolta generale 14495/2026Data pubblicazione 15/05/2026158/2012 operava solo con riferimento ad apparecchiature aventile caratteristiche tecniche dei cd. "totem", laddove, comecondivisibilmente sostenuto dal primo giudice, l'utilizzo, nellanorma, del termine "apparecchiature" senza ulteriori specificazioniportava ad escludere la conformità al dettato normativo della tesidifensiva. Infine nessuna violazione della normativa comunitariapoteva riscontrarsi essendo il divieto diretto a contrastare ildiffondersi della ludopatia con lo scopo di impedire occasionifacilitate di accesso degli utenti di un pubblico esercizio allepiattaforme di giochi online.7. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza.8. L'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli ha resistito concontroricorso.9. Parte ricorrente con memoria depositata in prossimitàdell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso eha dato atto dell’intervenuto annullamento dell’ordinanzaingiunzione prot. 37867/RU del 23.05.2017 con sgravio totale delruolo avente partita identificativa n. 2018/900287 allegando ilrelativo provvedimento dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli.10. Il Procuratore Generale ha concluso per la cessazione dellamateria del contendere.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Omesso esamecirca il contenuto della nota prot. 33830 del 28.04.2016 e dellasuccessiva nota prot. n. 68028 del 29.09.2016. Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 14 co. 2 L.n. 689/81 e del combinato dispostodell’art. 7, comma 3 – quater, del decreto legge n. 158/2012 eNumero registro generale 38642/2019Numero sezionale 3070/2025Numero di raccolta generale 14495/2026Data pubblicazione 15/05/2026successive modifiche ed integrazioni nonché dell’art. 1 comma 923della legge n. 208/2015.La censura riguarda l’eccezione di nullità dell’ordinanza-ingiunzione per tardività della notifica che la Corte d’Appello harespinto. Secondo il ricorrente, l’azione posta in esseredall’Amministrazione si sarebbe sostanziata: - nell’annullamento inautotutela del primo atto di contestazione, comportandonel’eliminazione e la rimozione degli effetti prodotti dallo stesso conefficacia ex tunc; - nella rinnovazione del provvedimento annullatotramite l’emanazione di un nuovo atto produttivo di effetti ex nunc.Va da sé che il successivo atto di contestazione n. 607 del15/09/2016 sarebbe stato emesso e notificato oltre i termini fissatidalla Legge n. 689/81.2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Omesso esamedi fatti decisivi risultanti dalla documentazione agli atti e dallerisultanze istruttorie. Violazione e falsa applicazione degli articoli 7comma 3 quater del d.l. n. 158/2012 convertito con legge n.189/2012; art. 2, comma 2 bis del decreto legge 25 marzo 2010 n.40, convertito con la legge 22 maggio 2010 n. 73; art. 24 dellalegge 7 luglio 2009, n. 88 sul gioco a distanza (cap ii art. 5 letteraLa Corte d’appello avrebbe omesso l’esame delle circostanzedi seguito esposte. I terminali presenti all’interno dell’eserciziocommerciale dell’odierno ricorrente, erano predisposti per la liberanavigazione, erano quindi privi di blocchi a determinati siti internete - circostanza rilevante - non era presente alcun avventore intentoal gioco. Ciò che i giudici dei precedenti gradi di giudizio avrebberofrainteso è che si tratta solo di una diversa modalità con cui ilgiocatore utilizza i giochi on-line offerti dal Concessionario. EssoNumero registro generale 38642/2019Numero sezionale 3070/2025Numero di raccolta generale 14495/2026Data pubblicazione 15/05/2026può scegliere di usufruire del servizio offerto da quest’ultimo dauno smartphone, da un tablet, da un PC portatile o fisso, masoprattutto può scegliere di giocare comodamente da casa suaseduto di fronte al suo pc, recandosi in un punto di raccolta fisicadelle scommesse ovvero da una qualsiasi postazione messa adisposizione del pubblico, ad esempio da un internet point. Ilgiocatore, infatti, si registra sul sito del concessionario, sottoscriveun contratto di gioco e con l’invio di credenziali che lo identificanoè libero di effettuare le proprie giocate, come e quando desidera.3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 923 dellal. n. 208/2015.Si censura l’interpretazione che ha fatto la Corte d’Appellodella norma indicata in rubrica in quanto l’apparato sanzionatorioindividuato dalla citata Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015)fa riferimento esclusivamente ai totem, i quali consentono i giochipromozionali di cui al DPR n. 430/2001. L’attività posta in esseredal ricorrente, che si è limitato a commercializzare il gioco pubblicoon line di un operatore all’uopo autorizzato dall’Agenzia delleDogane e dei Monopoli, non rientrerebbe in tale fattispecieconnessa ai giochi promozionali, e gli apparecchi rinvenuti non sonoin alcun modo equiparabili ad un Totem. Infatti, i pc rinvenutiall’interno dei locali non possedevano alcuna inibizione alla liberanavigazione su internet, né tantomeno gli apparecchi erano dotatidi dispositivi volti all’introduzione di denaro o di schede per lamemorizzazione delle credenziali.4. Violazione degli articoli 28, 30, 43, 49 ce; violazione e falsaapplicazione art. 8 direttiva 98/34.La censura attiene all’incompatibilità dell’interpretazioneofferta dalla Corte d’Appello con i principi del diritto comunitario. IlNumero registro generale 38642/2019Numero sezionale 3070/2025Numero di raccolta generale 14495/2026Data pubblicazione 15/05/2026ricorrente cita la sentenza dell'ottobre 2006 che dichiarava ilmancato rispetto degli obblighi derivanti dagli artt. 28 CE, 43 CE e49 CE, nonché dell'art.8 della direttiva 98/3. Si contesta l’averaccomunato dei semplici PC agli apparecchi c.d. TOTEM (con tutti iconsequenziali divieti di installazione e limitazioni) conun’interpretazione che ostacola la libera circolazione delle merci edei servizi (come definiti dalla Corte di Giustizia Europea),contravvenendo ai principi fondamentali dell’UE.5. Va esaminata in via prioritaria l’istanza di cessazione dellamateria del contendere e la richiesta dei ricorrenti oltre che diaccoglimento del ricorso anche di condanna della controparte allespese in base al principio di soccombenza virtuale.L’annullamento dell’ordinanza ingiunzione, infatti, determinala declaratoria d’inammissibilità del ricorso per sopravvenutacarenza di interesse cui consegue, tuttavia, la necessità diesaminare alla luce del principio della soccombenza virtuale i motividi ricorso al fine di accertare quale sarebbe stato l'esito delprocesso ove inammissibilità non fosse intervenuta.Trova, infatti, applicazione il principio secondo cui: «Lacessazione della materia del contendere - che, se si verifichi in seded'impugnazione, giustifica non l'inammissibilità dell'appello o delricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze giàemesse, perché prive di attualità - si ha per effetto dellasopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione delgiudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fattitali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra leparti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interessesottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debbasussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezzaNumero registro generale 38642/2019Numero sezionale 3070/2025Numero di raccolta generale 14495/2026Data pubblicazione 15/05/2026(o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio,perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti perprocedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini dellaregolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturalecorollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesseparti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese»(Cass. Sez. 1, 07/05/2009, n. 10553).5.1. Deve pertanto procedersi allo scrutinio dei motivi diricorso sia pure ai soli fini dell’accertamento della soccombenzavirtuale, tuttavia, può già anticiparsi che nella specie anche se imotivi di ricorso sono fondati e, dunque, la soccombenza virtuale èa carico della parte controricorrente, per le ragioni di seguitoesposte, le spese di lite devono comunque essere compensate.Deve altresì precisarsi che la declaratoria di inammissibilità persopravvenuta carenza di interesse dichiarata con la presentesentenza opera alla stregua di cassazione senza rinvio, in quantol'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno diragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenzeemesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto frale parti (ex plurimis Sez. 5, Sent. n. 6068 del 24/02/2022; Sez. 6-5, Ord.n. 9753 del 18/04/2017; Sez. 5, Sent. n. 19533 del23/09/2011).6. Il terzo motivo di ricorso è fondato.Questa Corte con ordinanza n.20485 del 2024 ha sollevatoquestione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3 quaterdel d.l. n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.189/2012 e dell’art. 1, comma 923 della legge 208/2015 inrelazione all'art. 3 Cost., con gli artt. 25, 41, 42 e 117, primocomma Cost., e in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, firmato aNumero registro generale 38642/2019Numero sezionale 3070/2025Numero di raccolta generale 14495/2026Data pubblicazione 15/05/2026Parigi il 20 marzo 1952, e agli artt. 16 e 17 della Carta dei dirittifondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.[OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n. 104 del 2025 haaccolto la questione di legittimità sollevata e ha dichiaratol’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater, deldecreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti perpromuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello ditutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8novembre 2012, n. 189 e dell’art. 1, comma 923, primo periodo,della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per laformazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge distabilità 2016)», nella parte in cui prevede la sanzioneamministrativa di euro ventimila per la violazione dell’art. 7,comma 3-quater, del d.l. n. 158.[OSCURATO:PERSONA] ha messo in evidenza che: ladisposizione censurata vieta la mera messa a disposizione diqualsiasi apparecchiatura che consenta di collegarsi a siti di giocoonline. Essa accomuna, nella medesima valutazione di illiceità,condotte ampiamente diversificate sul piano dell’offesa all’interessegiuridico protetto. Il divieto in esame attiene, infatti, alla messa adisposizione di apparecchiature che consentono l’accesso al giocosia legale che illegale, cioè praticato al di fuori della rete deiconcessionari o dei soggetti autorizzati. La norma, inoltre, colpisceallo stesso modo sia la destinazione occasionale delleapparecchiature al gioco, sia quella esclusiva e permanente. Ilprecetto risulta, dunque, eccessivamente inclusivo, in quantoriferito a una gamma assai estesa di comportamenti, connotati daun diverso grado di offensività degli interessi protetti e da rilevantiNumero registro generale 38642/2019Numero sezionale 3070/2025Numero di raccolta generale 14495/2026Data pubblicazione 15/05/2026differenze di disvalore. L’estensione dell’area dell’illecito risultaeffettivamente sproporzionata rispetto al fine legittimamenteperseguito, in violazione del principio di ragionevolezza di cuiall’art. 3 Cost.Secondo il giudice delle leggi è irragionevole il bilanciamentooperato tra i contrapposti interessi della tutela della salute rispettoalla necessità di fronteggiare la ludopatia e quello della libertà diimpresa. Infatti, la misura diretta a fronteggiare la tutela dellasalute è di modestissima efficacia dato che l’offerta di gioco onlinerimane comunque capillare e vastissima, anche attraverso canali diaccesso diversi da quelli contemplati dal divieto, a fronte di unasignificativa e immediata compressione della libertà di impresa.[OSCURATO:PERSONA] richiama anche la giurisprudenza dellaCorte di Lussemburgo, che è costante nel ritenere che, pur essendogli Stati membri liberi di fissare gli obiettivi della loro politica inmateria di giochi d’azzardo ed, eventualmente, di definire conprecisione il livello di protezione ricercato, le restrizioni da essiimposte alla libera prestazione dei servizi devono nondimenosoddisfare le condizioni risultanti dalla giurisprudenza della stessaCorte per quanto riguarda la loro proporzionalità (Corte di giustiziaUE, nona sezione, sentenza 16 marzo 2023, causa C-517/20, OL,punto 52; sesta sezione, sentenza 28 febbraio 2018, causa C-3/17,[OSCURATO:PERSONA]., punto 62; quarta sezione, sentenza 13settembre 2007, causa C-260/04, Commissione delle Comunitàeuropee, punto 28; grande sezione, sentenza 6 marzo 2007, causeriunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04, Placanica, punto 48). Inparticolare, occorre verificare, tenendo conto delle concretemodalità di applicazione della normativa restrittiva di cui si tratta,che quest’ultima risponda veramente all’intento di ridurre leNumero registro generale 38642/2019Numero sezionale 3070/2025Numero di raccolta generale 14495/2026Data pubblicazione 15/05/2026occasioni di gioco, di limitare le attività in tale settore e dicombattere la criminalità connessa a tali giochi in maniera coerentee sistematica (Corte di giustizia UE, seconda sezione, sentenza 14giugno 2017, causa C-685/15, [OSCURATO:PERSONA] GmbH e altri,punti 49 e 50; terza sezione, sentenza 30 aprile 2014, causa C-390/12, Pfleger e altri, punti 49 e 50).In definitiva, il divieto, nella sua indiscriminata estensione,sacrifica in modo irragionevole e sproporzionato altri interessicontrapposti, fra i quali la libertà di impresa.6.1 Questa corte non può che prendere atto del venir menotanto della norma che disciplinava la condotta illecita quanto diquella sanzionatoria con effetto ex tunc e di conseguenza affermarela fondatezza del terzo motivo di ricorso ai soli fini dellasoccombenza virtuale, ma, come già detto, nel regolare le spesedel presente giudizio deve considerarsi che la fondatezza nel meritodell’opposizione sarebbe dipesa dalla declaratoria di illegittimitàcostituzionale della norma sanzionatoria e che la sentenza dellaCorte Costituzionale è intervenuta dopo la proposizione del ricorsoper cassazione. Sussistono, pertanto, i presupposti per lacompensazione delle spese di questo giudizio fermo restando chela condanna della parte ricorrente alle spese dei giudizi di merito èvenuta meno a seguito del venir meno delle sentenze di merito nonpiù attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti.8. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta allaproposizione del ricorso per cassazione, non sussistono ipresupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppiocontributo unificato". P.Q.MNumero registro generale 38642/2019Numero sezionale 3070/2025Numero di raccolta generale 14495/2026Data pubblicazione 15/05/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenutacarenza di interesse. Dispone compensarsi tra le parti le spese delpresente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 16 dicembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTELuca [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14495/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris