CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 15732/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 20/1/2022 della Corte d'appello di Cagliari sez. dist. di Sassari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] storelli; otto dal Cottsliere acitt I tira Pistore10 lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Cagliari sez. dist. di Sassari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato di energia elettrica. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi. Con il primo eccepisce la nullità della notifica all'imputato del decreto di citazione pe il giudizio d'appello, in quanto eseguita ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p. presso il difensore senza un previo tentativo di effettuarla al domicilio eletto dallo Schintu. Con il secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, denunzia l'errore nel calcolo della pena pecuniaria compiuto dal giudice di primo grado e non rilevato da quello d'appello a seguito della ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche. Con il terzo motivo lamenta il difetto di autonoma motivazione della sentenza impugnata, che si sarebbe limitata a rinviare per relationem a quella di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Dagli atti - cui il Collegio può avere accesso in ragione della natura processuale dell'eccezione dedotta - risulta che la notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello è stata effettivamente tentata in data 26 novembre 2021 con esito negativo presso il domicilio eletto (rectius: dichiarato) dall'imputato, che non veniva reperito in quanto risultava essersi trasferito ad altro indirizzo. Del tutto ritualmente, dunque, l'atto è stato successivamente notificato ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p. presso il difensore essendo divenuta impossibile l'esecuzione della notifica all'indirizzo indicato dallo Schintu e non risultando che egli abbia provveduto a comunicare all'autorità giudiziaria procedente il trasferimento del domicilio. 3. Il secondo motivo è inammissibile. Infatti, il giudice di primo grado non era tenuto ad applicare la diminuzione della pena pecuniaria base nella massima estensione in ragione della riconosciuta prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante. Escluso dunque che si versi in una ipotesi di applicazione di pena illegale, era onere dell'imputato devolvere al giudice dell'appello la questione relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio sotto il profilo dell'eventuale difetto di motivazione. Onere che il ricorrente non ha assolto, non potendo conseguentemente dedurre per la prima volta la suddetta questione in questa sede, tanto meno prospettando un inesistente dovere del giudice d'appello di rettificare d'ufficio la I decisione assunta da quello di primo grado nel legittimo esercizio del potere connmisurativo riconosciutogli dalla legge. 4. Il terzo motivo è parimenti inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, infatti, la sentenza impugnata non si è limitata ad aderire acriticamente a quella di primo grado, ma ha autonomamente valutato il compendio probatorio provvedendo alla specifica confutazione dei rilievi svolti con il gravame di merito con motivazione con la quale il ricorso non si è invero confrontato. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della c