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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 31225/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto L. ODELLO, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Campobasso ha rigettato la richiesta di riconoscimento di un indennizzo a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, presentata nell'interesse di MALERBA Antonio, in relazione alla privazione della libertà da costui subita nell'ambito di un procedimento, nel quale era stato chiamato a rispondere di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata a porre in essere più reati contro la P.A., falsa perizia e corruzione elettorale, condotte delle quali il fulcro era stato considerato la società "[OSCURATO:SOCIETA].", rappresentata dal predetto.

Secondo l'ipotesi d'accusa, il ricorrente avrebbe intessuto rapporti negoziali con altri imprenditori, perseguendo i suoi scopi anche mediante il ricorso a condotte corruttive o altri reati contro la P.A., avvalendosi di un'articolata rete di rapporti con esponenti politici locali, egli stesso avendo ricoperto cariche pubbliche, quale per esempio quella di consigliere comunale.

Il MALERBA era stato assolto da tutte le imputazioni con formula ampia.

2. La difesa ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di norme processuali e vizio della motivazione, con riferimento alla ritenuta condizione ostativa.

La difesa rileva che già dalla lettura delle dichiarazioni rese dall'istante in sede di interrogatorio di garanzia emergerebbe l'assenza del dolo o della colpa grave e di condotte macroscopicamente fuorvianti o negligenti o violazioni di legge o di regolamenti, avendo egli fornito risposte inequivocabili e offerto al giudice elementi di chiarezza sulle ragioni della sua condotta.

Di contro, secondo il deducente, i giudici della riparazione avrebbero letto acriticamente l'ordinanza cautelare, mutuandone alcune delle condotte ritenute ostative, incorrendo in un vizio di apparente motivazione con riferimento agli elementi d'accusa di cui al titolo restrittivo che sono rimasti smentiti ed esclusi nella sentenza assolutoria, evidenziando il ragionamento dei giudici territoriali un vizio di contraddittorietà con le risultanze del procedimento per avere posto a fondamento della decisione fatti esclusi dal giudice della cognizione, ma anche una manifesta illogicità per avere posto quale premessa del proprio argomentare elementi inesistenti.

Sotto altro profilo, il deducente rileva che la Corte territoriale non avrebbe neppure spiegato come il comportamento del MALERBA sia stato tale n da configurare un contributo sinergico gravemente colposo all'emanazione e al mantenimento della misura, essendosi limitata a richiamare un dialogo con MALERBA Salvatore, nel corso del quale, secondo i giudici della riparazione, i conversanti progettavano il ritardo del deposito di una perizia di stima.

Ma sul punto, la difesa osserva che il soggetto che avrebbe dovuto redigere la perizia non era il ricorrente, bensì il suo interlocutore, ufficiale della Guardia di Finanza, e che il dialogo si era svolto quando erano passati due anni dal conferimento dell'incarico da parte del giudice fallimentare per lo svolgimento di quella perizia.

Inoltre, osserva la difesa, le intercettazioni avevano avuto a oggetto dialoghi del MALERBA con altri coimputati che erano stati però tutti assolti all'esito del giudizio, costoro non avendo neppure utilizzato un linguaggio criptico. 3.

Il Procuratore generale, in persona del sostituto L. ODELLO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va rigettato.

2. La Corte d'appello ha ritenuto esistenti almeno due condotte dell'istante, anteriori all'adozione della misura, sinergiche alla restrizione della libertà subita, ascrivibili a colpa grave, se non addirittura a dolo, emergenti dagli atti conclusivi del giudizio di cognizione.

Il GUP di Larino, nel dichiarare il non luogo a procedere per l'associazione a delinquere, infatti, aveva dato atto dell'esistenza di un'intercettazione nel corso della quale MALERBA Antonio e MALERBA Salvatore avevano progettato il ritardo del deposito di una relazione di stima che avrebbe dovuto redigere MALERBA Antonio nella fase pre-fallimentare nei confronti della ditta "[OSCURATO:PERSONA]", elaborato che fu depositato a circa due anni di distanza dal conferimento dell'incarico e, quindi, molto in ritardo, l'assoluzione dal reato di omissione di atti d'ufficio essendo intervenuta per difetto di una formale intimazione giudiziale.

In quella sentenza, addirittura, il giudice aveva ritenuto che il ritardo nel deposito della perizia fosse elemento di valenza indiziaria tale da giustificare l'iniziativa del pubblico ministero in sede di indagini, inserendosi l'episodio nel contesto complessivo di un'imputazione, in base alla quale l'istante avrebbe acrito in modo da porre in essere speculazioni aventi a oggetto proprio l'azienda fallenda (la FLOCCO), la cui riuscita presupponeva il loro completamento prima della dichiarazione di fallimento che sarebbe conseguita alla perizia.

Nel corso del dialogo, l'istante, conversando con l'appartenente alle forze dell'ordine (il MALERBA Salvatore, per l'appunto), l'aveva esortato ad aspettare ancora un po', con ciò tenendo un comportamento che si era inserito nel decorso causale dell'azione dell'AG, aggravando il quadro indiziario.

Inoltre, il MALERBA non era stato assolto dal reato di corruzione elettorale, dichiarato estinto per prescrizione e, pur edotta del fatto che per quel reato non era stata applicata misura cautelare, la Corte ha richiamato l'episodio per rilevare come la condotta si inserisse nel contesto di attività poste in essere per favorire l'impresa del MALERBA, attraverso l'elezione al consiglio comunale del nipote MALERBA Nazario.

Anche in questo caso, la condotta accertata e non smentita dal giudicato assolutorio aveva contribuito a indurre in errore l'AG procedente in ordine alla gravità indiziaria sull'esistenza dell'associazione per delinquere.

Allo stesso modo, la Corte richiama un'altra vicenda, quella dell'assunzione del figlio di tale RUNCI, che aveva impegnato il MALERBA in uno "spasmodico" susseguirsi di telefonate tra i due e tra il MALERBA e tale [OSCURATO:PERSONA], il quale rivestiva un ruolo politico che gli avrebbe consentito di soddisfare le richieste del RUNCI veicolate dal MALERBA.

3. I motivi sono infondati.

4. In linea generale, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, può prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. :257606).

Inoltre, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082).In sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionato ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., poi, non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine.

Ai medesimi fini, il giudice deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento una motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458).

In altri termini, vi è completa autonomia tra il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione e quello di cognizione, poiché essi impegnano piani di indagine diversi che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (sez. 4 n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957).

5. Quanto, poi, alla natura di tale comportamento, esso può certamente consistere in una condizione di connivenza e contiguità, pur penalmente insufficiente a fondare un'affermazione di responsabilità a titolo di partecipazione associativa, certamente valutabile però ai diversi fini che ci occupano (sez. 4 n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262436; 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; 37528 del 24/6/2008, Rv. 241218; 42679 del 24/5/2007, Rv. 237898); così come può essere ricavato da dialoghi intercettati, il cui contenuto evidenzi un atteggiamento ambiguo, ancorché ritenuto non idoneo a fondare un'affermazione di penale responsabilità, siccome equivoco. 6.

Tale essendo la cornice di diritto nella quale va esaminato il caso di specie, il provvedimento impugnato risulta con essa coerente e il percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito per giustificare le proprie conclusioni non evidenzia alcuna contraddittorietà, nè manifesta illogicità, eccezion fatta per il passaggio argomentativo, ininfluente però sul ragionamento complessivo, che sorregge la decisione (il riferimento è all'evidente refuso nel quale è incorsa la Corte territoriale a pag. 4, allorquando ha attribuito all'istante il ruolo di perito nominato dal giudice fallimentare, refuso che trova conferma nella successiva pag. 5 e che, comunque, non incrina la tenuta della motivazione, essendo chiarito che l'istante sollecitava il MALERBA Salvatore al ritardo).

Gli elementi valorizzati, per indagare in ordine alla sussistenza della condizione negativa di cui all'art. 314 comma 1, cod. proc. pen., sono rimasti storicamente confermati dal giudicato assolutorio e, anzi, la Corte li ha attinti proprio da esso, al pari del ritenuto rapporto sinergico che lega i comportamenti certamente attribuiti al MALERBA rispetto alla configurabilità del reato associativo e dei reati scopo originariamente prospettati a suo carico. 7.

Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto L. ODELLO, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Campobasso ha rigettato la richiesta di riconoscimento di un indennizzo a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, presentata nell'interesse di MALERBA Antonio, in relazione alla privazione della libertà da costui subita nell'ambito di un procedimento, nel quale era stato chiamato a rispondere di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata a porre in essere più reati contro la P.A., falsa perizia e corruzione elettorale, condotte delle quali il fulcro era stato considerato la società "[OSCURATO:SOCIETA].", rappresentata dal predetto. Secondo l'ipotesi d'accusa, il ricorrente avrebbe intessuto rapporti negoziali con altri imprenditori, perseguendo i suoi scopi anche mediante il ricorso a condotte corruttive o altri reati contro la P.A., avvalendosi di un'articolata rete di rapporti con esponenti politici locali, egli stesso avendo ricoperto cariche pubbliche, quale per esempio quella di consigliere comunale. Il MALERBA era stato assolto da tutte le imputazioni con formula ampia. 2. La difesa ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di norme processuali e vizio della motivazione, con riferimento alla ritenuta condizione ostativa. La difesa rileva che già dalla lettura delle dichiarazioni rese dall'istante in sede di interrogatorio di garanzia emergerebbe l'assenza del dolo o della colpa grave e di condotte macroscopicamente fuorvianti o negligenti o violazioni di legge o di regolamenti, avendo egli fornito risposte inequivocabili e offerto al giudice elementi di chiarezza sulle ragioni della sua condotta. Di contro, secondo il deducente, i giudici della riparazione avrebbero letto acriticamente l'ordinanza cautelare, mutuandone alcune delle condotte ritenute ostative, incorrendo in un vizio di apparente motivazione con riferimento agli elementi d'accusa di cui al titolo restrittivo che sono rimasti smentiti ed esclusi nella sentenza assolutoria, evidenziando il ragionamento dei giudici territoriali un vizio di contraddittorietà con le risultanze del procedimento per avere posto a fondamento della decisione fatti esclusi dal giudice della cognizione, ma anche una manifesta illogicità per avere posto quale premessa del proprio argomentare elementi inesistenti. Sotto altro profilo, il deducente rileva che la Corte territoriale non avrebbe neppure spiegato come il comportamento del MALERBA sia stato tale n da configurare un contributo sinergico gravemente colposo all'emanazione e al mantenimento della misura, essendosi limitata a richiamare un dialogo con MALERBA Salvatore, nel corso del quale, secondo i giudici della riparazione, i conversanti progettavano il ritardo del deposito di una perizia di stima. Ma sul punto, la difesa osserva che il soggetto che avrebbe dovuto redigere la perizia non era il ricorrente, bensì il suo interlocutore, ufficiale della Guardia di Finanza, e che il dialogo si era svolto quando erano passati due anni dal conferimento dell'incarico da parte del giudice fallimentare per lo svolgimento di quella perizia. Inoltre, osserva la difesa, le intercettazioni avevano avuto a oggetto dialoghi del MALERBA con altri coimputati che erano stati però tutti assolti all'esito del giudizio, costoro non avendo neppure utilizzato un linguaggio criptico. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto L. ODELLO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. La Corte d'appello ha ritenuto esistenti almeno due condotte dell'istante, anteriori all'adozione della misura, sinergiche alla restrizione della libertà subita, ascrivibili a colpa grave, se non addirittura a dolo, emergenti dagli atti conclusivi del giudizio di cognizione. Il GUP di Larino, nel dichiarare il non luogo a procedere per l'associazione a delinquere, infatti, aveva dato atto dell'esistenza di un'intercettazione nel corso della quale MALERBA Antonio e MALERBA Salvatore avevano progettato il ritardo del deposito di una relazione di stima che avrebbe dovuto redigere MALERBA Antonio nella fase pre-fallimentare nei confronti della ditta "[OSCURATO:PERSONA]", elaborato che fu depositato a circa due anni di distanza dal conferimento dell'incarico e, quindi, molto in ritardo, l'assoluzione dal reato di omissione di atti d'ufficio essendo intervenuta per difetto di una formale intimazione giudiziale. In quella sentenza, addirittura, il giudice aveva ritenuto che il ritardo nel deposito della perizia fosse elemento di valenza indiziaria tale da giustificare l'iniziativa del pubblico ministero in sede di indagini, inserendosi l'episodio nel contesto complessivo di un'imputazione, in base alla quale l'istante avrebbe acrito in modo da porre in essere speculazioni aventi a oggetto proprio l'azienda fallenda (la FLOCCO), la cui riuscita presupponeva il loro completamento prima della dichiarazione di fallimento che sarebbe conseguita alla perizia. Nel corso del dialogo, l'istante, conversando con l'appartenente alle forze dell'ordine (il MALERBA Salvatore, per l'appunto), l'aveva esortato ad aspettare ancora un po', con ciò tenendo un comportamento che si era inserito nel decorso causale dell'azione dell'AG, aggravando il quadro indiziario. Inoltre, il MALERBA non era stato assolto dal reato di corruzione elettorale, dichiarato estinto per prescrizione e, pur edotta del fatto che per quel reato non era stata applicata misura cautelare, la Corte ha richiamato l'episodio per rilevare come la condotta si inserisse nel contesto di attività poste in essere per favorire l'impresa del MALERBA, attraverso l'elezione al consiglio comunale del nipote MALERBA Nazario. Anche in questo caso, la condotta accertata e non smentita dal giudicato assolutorio aveva contribuito a indurre in errore l'AG procedente in ordine alla gravità indiziaria sull'esistenza dell'associazione per delinquere. Allo stesso modo, la Corte richiama un'altra vicenda, quella dell'assunzione del figlio di tale RUNCI, che aveva impegnato il MALERBA in uno "spasmodico" susseguirsi di telefonate tra i due e tra il MALERBA e tale [OSCURATO:PERSONA], il quale rivestiva un ruolo politico che gli avrebbe consentito di soddisfare le richieste del RUNCI veicolate dal MALERBA. 3. I motivi sono infondati. 4. In linea generale, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, può prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. :257606). Inoltre, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082).In sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionato ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., poi, non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine. Ai medesimi fini, il giudice deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento una motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458). In altri termini, vi è completa autonomia tra il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione e quello di cognizione, poiché essi impegnano piani di indagine diversi che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (sez. 4 n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957). 5. Quanto, poi, alla natura di tale comportamento, esso può certamente consistere in una condizione di connivenza e contiguità, pur penalmente insufficiente a fondare un'affermazione di responsabilità a titolo di partecipazione associativa, certamente valutabile però ai diversi fini che ci occupano (sez. 4 n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262436; 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; 37528 del 24/6/2008, Rv. 241218; 42679 del 24/5/2007, Rv. 237898); così come può essere ricavato da dialoghi intercettati, il cui contenuto evidenzi un atteggiamento ambiguo, ancorché ritenuto non idoneo a fondare un'affermazione di penale responsabilità, siccome equivoco. 6. Tale essendo la cornice di diritto nella quale va esaminato il caso di specie, il provvedimento impugnato risulta con essa coerente e il percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito per giustificare le proprie conclusioni non evidenzia alcuna contraddittorietà, nè manifesta illogicità, eccezion fatta per il passaggio argomentativo, ininfluente però sul ragionamento complessivo, che sorregge la decisione (il riferimento è all'evidente refuso nel quale è incorsa la Corte territoriale a pag. 4, allorquando ha attribuito all'istante il ruolo di perito nominato dal giudice fallimentare, refuso che trova conferma nella successiva pag. 5 e che, comunque, non incrina la tenuta della motivazione, essendo chiarito che l'istante sollecitava il MALERBA Salvatore al ritardo). Gli elementi valorizzati, per indagare in ordine alla sussistenza della condizione negativa di cui all'art. 314 comma 1, cod. proc. pen., sono rimasti storicamente confermati dal giudicato assolutorio e, anzi, la Corte li ha attinti proprio da esso, al pari del ritenuto rapporto sinergico che lega i comportamenti certamente attribuiti al MALERBA rispetto alla configurabilità del reato associativo e dei reati scopo originariamente prospettati a suo carico. 7. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
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