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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 novembre 2023

Cassazione n. 19643/2026

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rrente-controCascone [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredidi [OSCURATO:PERSONA] e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], tuttiaventi causa di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocata PaolaSpena,-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4686/2023depositata il 3.11.2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.4.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1643/2024Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 19643/2026Data pubblicazione 13/06/2026Maria [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità dieredi di [OSCURATO:PERSONA] e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA],tutti aventi causa di [OSCURATO:PERSONA], avevano proposto ricorso ex art.702bis c.p.c. avanti al Tribunale di Napoli chiedendo la condanna di AdrianaIannuccilli alla restituzione, con i frutti civili maturati, dei cespitiimmobiliari -una zona di natura boscosa in [OSCURATO:PERSONA], una villetta didodici vani su due piani, con gli arredi, un appartamento di quattro vanied accessori in via Chiaia a Napoli- oggetto del contratto di compravenditain data 14.5.1973, stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] -quale venditore- esentenza passata in giudicato.

A fondamento della domanda i ricorrentiavevano esposto quanto segue: nel 1973 intervenne la richiamatacompravendita immobiliare tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],impugnata da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] dopo pochi mesi (nel novembre 1973), ex art.1448 c.c.; eraseguita una causa lunga e complessa, definitivamente conclusasi nel2013, dopo il rigetto del ricorso per cassazione contro la sentenza dellaCorte d’Appello di Napoli che, confermando il primo grado, avevapronunciato la rescissione del contratto di compravendita; in corso dicausa sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] erano deceduti ed eranosucceduti loro gli eredi; dopo il passaggio in giudicato della pronuncia direscissione gli eredi Cascone, che non avevano formulato la domanda direstituzione nel corso di quel giudizio, avevano radicato il presentegiudizio.[OSCURATO:PERSONA] aveva contrastato per vari profili la domanda eaveva affermato che la rescissione non potesse avere efficacia se noncontestualmente alla restituzione del prezzo d’acquisto -la domanda direstituzione era stata formulata dal dante causa della convenutanell’originario giudizio introdotto nel 1973-.Numero registro generale 1643/2024Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 19643/2026Data pubblicazione 13/06/2026Il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda di restituzione dei benie condannato altresì [OSCURATO:PERSONA] al rimborso dei frutti nei limiti di€13.595,67 (con declaratoria di prescrizione per i frutti maturati prima dicinque anni dalla domanda), escludendo che la rescissione del contrattofosse stata condizionata, nella precedente sentenza, alla restituzione delprezzo.[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello avanti alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA], con proposizione di appello incidentale da parte degli erediCascone.

La Corte distrettuale aveva respinto l’appello principale e accoltol’appello incidentale -riconoscendo i frutti anche in relazione al periodoprecedente al quinquennio, con individuazione del termine di prescrizionein dieci anni-, sulle seguenti considerazioni (che si sintetizzano per quantoancora interessa in questa sede):-non vi era alcun condizionamento dell’efficacia della rescissione delcontratto di compravendita risalente al 1973 alla restituzione del prezzoversato, perché la sentenza definitiva statuiva, al capo a) del dispositivo, la risoluzione -da intendersi come rescissione- del contratto conla restituzione a prova esibita delle somme dallo Iannuccilli esborsate aseguito di precisi conteggi e ciò in applicazione dell’art. 1448 c.c. ;quindi, a fronte dell’offerta di restituzione del pagato effettivamente svoltaanche in quella sede dall’attore [OSCURATO:PERSONA], la Corte aveva dato attoche la restituzione richiedeva comunque la prova degli esborsi effettuati inconcreto, subordinando (non la restituzione dei cespiti ma) la restituzionedel prezzo alla prova del suo pagamento effettivo per importo dadeterminare sulla base di un mero calcolo eseguibile in sede esecutiva; la Corte d’Appello reputò che l’importo da restituire da partedell’acquirente, ancorché non determinato, fosse agevolmentedeterminabile sulla scorta di un mero calcolo aritmetico, e che comunquetale operazione dovesse aver luogo in sede esecutiva, riferimento,quest’ultimo, che lascia intendere come il capo di sentenza in esame siaNumero registro generale 1643/2024Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 19643/2026Data pubblicazione 13/06/2026stato inteso in termini di statuizione di condanna, suscettibile diesecuzione ; la decisione richiamata era divenuta definitiva non avendoessa nemmeno costituito oggetto del ricorso per cassazione, il cui esito funegativo per [OSCURATO:PERSONA];-l’appellante aveva affermato di aver quantificato il dovuto per larestituzione del prezzo in € 66.531,00 e di averne chiesto il pagamento,oltre al rimborso delle spese, e che le domande non erano state valutatedal Tribunale adito; in concreto, solo la domanda relativa alle spese nonera stata valutata in primo grado, perché la richiesta di restituzione delprezzo era stata formulata, in via subordinata, solo nel giudizio di appello(in primo grado la questione del prezzo era stata proposta senza successosotto il profilo del preteso condizionamento della restituzione dei beni alrimborso dello stesso) ed era quindi da considerare nuova; la richiesta dirimborso spese (manutenzione straordinaria degli immobili) si dovevacomunque respingere perché rimasta priva di riscontro probatorio, anchein considerazione del fatto che l’immobile di [OSCURATO:PERSONA] non era vetusto,essendo stato realizzato sette anni prima della vendita rescissa.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unmotivo.Gli eredi Cascone hanno depositato controricorso.Entrambe le parti hanno allegato memorie illustrative in terminirispetto alla data dell’adunanza fissata per la discussione in camera diconsiglio del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico, articolato, motivo di ricorso proposto, AdrianaIannuccilli lamenta la Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.nonché dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art.360 n. 4 e 3 c.p.c. .La ricorrente rileva che la domanda di rimborso del prezzo era statagià formulata nel giudizio di primo grado, a prescindere dalcondizionamento che pure era stato affermato tra la restituzione deiNumero registro generale 1643/2024Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 19643/2026Data pubblicazione 13/06/2026cespiti e dei frutti e la restituzione stessa: dalle conclusioni formulate nellacomparsa di costituzione e risposta in primo grado, datata 1.4.2015,emergerebbe infatti che la ricorrente aveva chiesto anche condannarsi,in caso di restituzione, i ricorrenti al pagamento delle somme corrispostedal dante causa, … come da perizia che si allegherà e da CTU che, find’ora, si chiede: tutto ciò anche in via riconvenzionale … ; AdrianaIannuccilli richiama anche la pag. 4 della comparsa, ove si dice che lesomme vanno restituite dagli eredi [OSCURATO:PERSONA] per rendereefficace la rescissione ; la ricorrente osserva pure che gli eredi Casconesi sono sempre detti pronti alla restituzione.

Secondo la ricorrentesarebbe quindi stato violato l’art. 112 c.p.c., da parte del primo Giudice eda parte della Corte d’Appello che, erroneamente, ha considerato ladomanda richiamata nuova, ex art. 345 c.p.c., perché formulata per laprima volta in appello.Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.La Corte di merito ha rilevato la novità della domanda di restituzionedel prezzo in questo giudizio, ritenendola formulata per la prima volta insede di appello in violazione dell’art. 345 c.p.c., dopo aver interpretato ladomanda svolta nell’ambito del giudizio di primo grado escludendo che inesso fosse stata proposta, ed escludendo conseguentemente l’omessapronuncia del giudice di primo grado su di essa, per cui sotto questoprofilo il motivo è infondato.La Corte ha comunque esaminato la questione del condizionamento,pure preteso dalla ricorrente, tra restituzione dei beni oggetto delcontratto di compravendita rescisso e rimborso del prezzo versato.Esaminando quel motivo di doglianza la Corte d’Appello ha esclusoqualsiasi condizionamento ed ha altresì evidenziato chiaramente che sulrimborso del prezzo si era già pronunciato il Tribunale di Napoli con lasentenza n. 8757/2000, passata in giudicato, disponendone laNumero registro generale 1643/2024Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 19643/2026Data pubblicazione 13/06/2026restituzione, con sentenza di condanna suscettibile di esecuzione, previadimostrazione dell’effettivo pagamento e nei limiti del quantum provato.La Corte d’Appello di Napoli, pertanto, non solo non ha omesso dipronunciare sulla lamentata omessa pronuncia, ad opera del Tribunale diNapoli, relativa alla domanda subordinata di restituzione del prezzo, maha ritenuto che detta domanda non fosse stata ivi formulata e che la suaintroduzione per la prima volta in appello fosse tardiva, per cui è infondataanche la doglianza di violazione dell’art. 345 c.p.c., essendovi stata solol’esplicitazione di un’attività interpretativa propria del Giudice di merito.In ogni caso, la Corte d’Appello ha comunque rilevato: -che il rimborsodel prezzo era già stato disciplinato nella sentenza passata in giudicaton.8757/2000 e avrebbe dovuto essere effettuato previa documentazionedell’effettivamente versato; -che c’è già un titolo giudiziale di condannautilizzabile per l’ottenimento della restituzione di quanto pagato, che èappunto la sentenza richiamata -come evidenziato dai controricorrenti-.La ricorrente non ha contestato l’interpretazione del giudicatoprecedente data dalla Corte di merito, costituente un’autonoma ratiodecidendi, né ha svolto alcuna considerazione o critica sulla parte dellapronuncia richiamata, per cui per questo aspetto la censura formulata perviolazione degli articoli 112 e 345 c.p.c. è anche inammissibile per difettodi interesse.In conclusione, il ricorso deve essere respinto.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MNumero registro generale 1643/2024Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 19643/2026Data pubblicazione 13/06/2026La Corte di Cassazione respinge il ricorso e condanna AdrianaIannuccilli al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], PaoloCascone e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e, quanto aAntonella Rossi, di [OSCURATO:PERSONA], tutti aventi causa di ArnaldoCascone, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassaavvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 21 aprile 2026.Il PresidenteVincenzo Picaro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente-controCascone [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredidi [OSCURATO:PERSONA] e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], tuttiaventi causa di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocata PaolaSpena,-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4686/2023depositata il 3.11.2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.4.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1643/2024Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 19643/2026Data pubblicazione 13/06/2026Maria [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità dieredi di [OSCURATO:PERSONA] e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA],tutti aventi causa di [OSCURATO:PERSONA], avevano proposto ricorso ex art.702bis c.p.c. avanti al Tribunale di Napoli chiedendo la condanna di AdrianaIannuccilli alla restituzione, con i frutti civili maturati, dei cespitiimmobiliari -una zona di natura boscosa in [OSCURATO:PERSONA], una villetta didodici vani su due piani, con gli arredi, un appartamento di quattro vanied accessori in via Chiaia a Napoli- oggetto del contratto di compravenditain data 14.5.1973, stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] -quale venditore- esentenza passata in giudicato. A fondamento della domanda i ricorrentiavevano esposto quanto segue: nel 1973 intervenne la richiamatacompravendita immobiliare tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],impugnata da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] dopo pochi mesi (nel novembre 1973), ex art.1448 c.c.; eraseguita una causa lunga e complessa, definitivamente conclusasi nel2013, dopo il rigetto del ricorso per cassazione contro la sentenza dellaCorte d’Appello di Napoli che, confermando il primo grado, avevapronunciato la rescissione del contratto di compravendita; in corso dicausa sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] erano deceduti ed eranosucceduti loro gli eredi; dopo il passaggio in giudicato della pronuncia direscissione gli eredi Cascone, che non avevano formulato la domanda direstituzione nel corso di quel giudizio, avevano radicato il presentegiudizio.[OSCURATO:PERSONA] aveva contrastato per vari profili la domanda eaveva affermato che la rescissione non potesse avere efficacia se noncontestualmente alla restituzione del prezzo d’acquisto -la domanda direstituzione era stata formulata dal dante causa della convenutanell’originario giudizio introdotto nel 1973-.Numero registro generale 1643/2024Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 19643/2026Data pubblicazione 13/06/2026Il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda di restituzione dei benie condannato altresì [OSCURATO:PERSONA] al rimborso dei frutti nei limiti di€13.595,67 (con declaratoria di prescrizione per i frutti maturati prima dicinque anni dalla domanda), escludendo che la rescissione del contrattofosse stata condizionata, nella precedente sentenza, alla restituzione delprezzo.[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello avanti alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA], con proposizione di appello incidentale da parte degli erediCascone. La Corte distrettuale aveva respinto l’appello principale e accoltol’appello incidentale -riconoscendo i frutti anche in relazione al periodoprecedente al quinquennio, con individuazione del termine di prescrizionein dieci anni-, sulle seguenti considerazioni (che si sintetizzano per quantoancora interessa in questa sede):-non vi era alcun condizionamento dell’efficacia della rescissione delcontratto di compravendita risalente al 1973 alla restituzione del prezzoversato, perché la sentenza definitiva statuiva, al capo a) del dispositivo, la risoluzione -da intendersi come rescissione- del contratto conla restituzione a prova esibita delle somme dallo Iannuccilli esborsate aseguito di precisi conteggi e ciò in applicazione dell’art. 1448 c.c. ;quindi, a fronte dell’offerta di restituzione del pagato effettivamente svoltaanche in quella sede dall’attore [OSCURATO:PERSONA], la Corte aveva dato attoche la restituzione richiedeva comunque la prova degli esborsi effettuati inconcreto, subordinando (non la restituzione dei cespiti ma) la restituzionedel prezzo alla prova del suo pagamento effettivo per importo dadeterminare sulla base di un mero calcolo eseguibile in sede esecutiva; la Corte d’Appello reputò che l’importo da restituire da partedell’acquirente, ancorché non determinato, fosse agevolmentedeterminabile sulla scorta di un mero calcolo aritmetico, e che comunquetale operazione dovesse aver luogo in sede esecutiva, riferimento,quest’ultimo, che lascia intendere come il capo di sentenza in esame siaNumero registro generale 1643/2024Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 19643/2026Data pubblicazione 13/06/2026stato inteso in termini di statuizione di condanna, suscettibile diesecuzione ; la decisione richiamata era divenuta definitiva non avendoessa nemmeno costituito oggetto del ricorso per cassazione, il cui esito funegativo per [OSCURATO:PERSONA];-l’appellante aveva affermato di aver quantificato il dovuto per larestituzione del prezzo in € 66.531,00 e di averne chiesto il pagamento,oltre al rimborso delle spese, e che le domande non erano state valutatedal Tribunale adito; in concreto, solo la domanda relativa alle spese nonera stata valutata in primo grado, perché la richiesta di restituzione delprezzo era stata formulata, in via subordinata, solo nel giudizio di appello(in primo grado la questione del prezzo era stata proposta senza successosotto il profilo del preteso condizionamento della restituzione dei beni alrimborso dello stesso) ed era quindi da considerare nuova; la richiesta dirimborso spese (manutenzione straordinaria degli immobili) si dovevacomunque respingere perché rimasta priva di riscontro probatorio, anchein considerazione del fatto che l’immobile di [OSCURATO:PERSONA] non era vetusto,essendo stato realizzato sette anni prima della vendita rescissa.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unmotivo.Gli eredi Cascone hanno depositato controricorso.Entrambe le parti hanno allegato memorie illustrative in terminirispetto alla data dell’adunanza fissata per la discussione in camera diconsiglio del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico, articolato, motivo di ricorso proposto, AdrianaIannuccilli lamenta la Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.nonché dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art.360 n. 4 e 3 c.p.c. .La ricorrente rileva che la domanda di rimborso del prezzo era statagià formulata nel giudizio di primo grado, a prescindere dalcondizionamento che pure era stato affermato tra la restituzione deiNumero registro generale 1643/2024Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 19643/2026Data pubblicazione 13/06/2026cespiti e dei frutti e la restituzione stessa: dalle conclusioni formulate nellacomparsa di costituzione e risposta in primo grado, datata 1.4.2015,emergerebbe infatti che la ricorrente aveva chiesto anche condannarsi,in caso di restituzione, i ricorrenti al pagamento delle somme corrispostedal dante causa, … come da perizia che si allegherà e da CTU che, find’ora, si chiede: tutto ciò anche in via riconvenzionale … ; AdrianaIannuccilli richiama anche la pag. 4 della comparsa, ove si dice che lesomme vanno restituite dagli eredi [OSCURATO:PERSONA] per rendereefficace la rescissione ; la ricorrente osserva pure che gli eredi Casconesi sono sempre detti pronti alla restituzione. Secondo la ricorrentesarebbe quindi stato violato l’art. 112 c.p.c., da parte del primo Giudice eda parte della Corte d’Appello che, erroneamente, ha considerato ladomanda richiamata nuova, ex art. 345 c.p.c., perché formulata per laprima volta in appello.Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.La Corte di merito ha rilevato la novità della domanda di restituzionedel prezzo in questo giudizio, ritenendola formulata per la prima volta insede di appello in violazione dell’art. 345 c.p.c., dopo aver interpretato ladomanda svolta nell’ambito del giudizio di primo grado escludendo che inesso fosse stata proposta, ed escludendo conseguentemente l’omessapronuncia del giudice di primo grado su di essa, per cui sotto questoprofilo il motivo è infondato.La Corte ha comunque esaminato la questione del condizionamento,pure preteso dalla ricorrente, tra restituzione dei beni oggetto delcontratto di compravendita rescisso e rimborso del prezzo versato.Esaminando quel motivo di doglianza la Corte d’Appello ha esclusoqualsiasi condizionamento ed ha altresì evidenziato chiaramente che sulrimborso del prezzo si era già pronunciato il Tribunale di Napoli con lasentenza n. 8757/2000, passata in giudicato, disponendone laNumero registro generale 1643/2024Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 19643/2026Data pubblicazione 13/06/2026restituzione, con sentenza di condanna suscettibile di esecuzione, previadimostrazione dell’effettivo pagamento e nei limiti del quantum provato.La Corte d’Appello di Napoli, pertanto, non solo non ha omesso dipronunciare sulla lamentata omessa pronuncia, ad opera del Tribunale diNapoli, relativa alla domanda subordinata di restituzione del prezzo, maha ritenuto che detta domanda non fosse stata ivi formulata e che la suaintroduzione per la prima volta in appello fosse tardiva, per cui è infondataanche la doglianza di violazione dell’art. 345 c.p.c., essendovi stata solol’esplicitazione di un’attività interpretativa propria del Giudice di merito.In ogni caso, la Corte d’Appello ha comunque rilevato: -che il rimborsodel prezzo era già stato disciplinato nella sentenza passata in giudicaton.8757/2000 e avrebbe dovuto essere effettuato previa documentazionedell’effettivamente versato; -che c’è già un titolo giudiziale di condannautilizzabile per l’ottenimento della restituzione di quanto pagato, che èappunto la sentenza richiamata -come evidenziato dai controricorrenti-.La ricorrente non ha contestato l’interpretazione del giudicatoprecedente data dalla Corte di merito, costituente un’autonoma ratiodecidendi, né ha svolto alcuna considerazione o critica sulla parte dellapronuncia richiamata, per cui per questo aspetto la censura formulata perviolazione degli articoli 112 e 345 c.p.c. è anche inammissibile per difettodi interesse.In conclusione, il ricorso deve essere respinto.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MNumero registro generale 1643/2024Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 19643/2026Data pubblicazione 13/06/2026La Corte di Cassazione respinge il ricorso e condanna AdrianaIannuccilli al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], PaoloCascone e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e, quanto aAntonella Rossi, di [OSCURATO:PERSONA], tutti aventi causa di ArnaldoCascone, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassaavvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 21 aprile 2026.Il PresidenteVincenzo Picaro
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