CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29327/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1705 /20 2 3 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Campania,sez. staccata di Salerno n. 4722 / 12 / 2 0 2 2 depositata in data 13/06/2022,non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto:motivazione apparentedella sentenza Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: -la società FE .V I . s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento con il quale per l’anno 2013, a seguito di controlli, l’ U fficio accertava un reddito imponibilepari ad euro 114.882,00 ai fini IRES, IRAP ed IVA. L'avviso di accertamento scaturiva dalle risultanze di due processi verbali di constatazioneredatti dalla G uardia di Finanza a carico della società, la qualenon aveva presentato per l'anno in esame e per altre annualità la prescritta dichiarazione dei redditi e risultava sprovvista delle scritture contabili. Gli esiti analitici dei rilievi derivavano dall'esame delle operazionibancarie imputabili alla società contribuente come accertate aseguito di indagini finanziarie ; -la CTP di Avellino rigettava il ricorso; appellava la società ; - con la sentenza qui impugnata la CTR ha accolto in parte l’appello ritenendol'avviso di accertamento illegittimo nella parte in cui individua icosti in una percentuale del 42% dei ricavi in luogo di quella del 6%.; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; -la FE . VI . s.r.l. è rimasta intimata in questa sede di Legittimità; Consideratoche: - i l primo motivo denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente,quale violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c. e dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.; secondo parte ricorrente risulta incomprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal collegio giudicante nel riconoscimento di ulterioricosti oltre a quelli già considerati dall’Ufficio, tant’è che, dopo averriconosciuto la facoltà in capo al collegio giudicante di riconoscere costiulteriori, poi opera sul margine di guadagno, che invece incide sulla determinazionedei ricavi e non dei costi . Con un percorso farraginoso e incomprensibile, ancora secondo parte ricorrente, si statuisce nella sentenzaimpugnata che l’Ufficio “ individua i costi in una percentuale del Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 42%dei ricavi in luogo di quella del 6%. In sede di riedizione del potere, pertanto,l'amministrazione dovrà riformulare i relativi calcoli”; -il motivo è fondato; - venendo all’esame analitico della pronuncia impugnata, scrive dapprima la CTR: “ Orbene, dalla lettura dell'atto tributario impugnato emerge che l'Ufficio ha, innanzitutto, accertato, attraverso indagini bancarie, versamenti per euro 114.882,00 qualificandoli come ricavi. Ha,poi, accertato prelievi per euro 161.337,00. Anche tali somme sono state classificate come ricavi essendo state sommate alla precedente somma. All'esito di tale operazione si è accertato un ricavo di euro 276.219,00. L'Ufficio ha, poi, proceduto a calcolare forfettariamente i costi al fine di individuare l'imponibile. Ha determinato tale elemento passivoproprio nella somma corrispondente ai prelievi. Tanto premesso appareevidente come alcuna irragionevolezza possa essere individuata nel percorso sin qui delineato. In base alla nota giurisprudenza in materia, infatti, anche i prelievi, salva prova contraria, concorrono a formarel'attivo. Che, poi, tale somma sia stata utilizzata per individuare ancheil passivo sociale non può essere contestato dal contribuente non avendo, questi, interesse ad escludere un elemento passivo. L'operazione, cioè, non può essere contestata in astratto, essendo inammissibile, per carenza di interesse, l'eccezione nella parte in cui contestala sottrazione di una somma a titolo di costi. La stessa, invece, può essere contestata in concreto nella specifica individuazione della somma.Tanto, in effetti, il contribuente ha fatto contestando l'esiguità dellacifra di 161.337,00 euro qua l i costi dell'attività”; -tali affermazioni consentono di rilevare come la sentenza gravata abbia rideterminatoin fatto – correttamente o meno, qui non interessa – in modoanalitico i ricavi e i costi, attribuendo ai prelievi sia natura di ricavi omessi,sia di costi sostenuti . All’esito di detta determinazion e analitica, in particolare quanto ai costi, la stessa ha riconosciuto la loro determinazione in euro 161.337 ,00 e dalla sottrazione di tale importo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 dai ricavi (in disparte il rilievo di rimanenze e quant’altro del quale la sentenzanon tratta ) ha determinato l’utile e quindi le imposte dovute ; -continua poi il giudice del merito: “ Orbene, nel caso de quo l'appellante ha prodotto elementi probatori che indicano che nel settore edilizio il margine di guadagno oscillava, nel periodo de quo, tra il 5 e il 6 %. A frontedi tale specifica allegazione, e pur in assenza di prova, incombeva incapo all'Ufficio un onere di specifica contestazione al quale la parte appellata si è sottratta. L'Agenzia delle entrate, infatti, si limita ad asserire che trattandosi di evasore totale non sarebbe possibile invocare, ai fini della determinazione della percentuale dei costi, gli elementiindicati a sostegno di un diverso calcolo. L'assunto dell'Ufficio appare,come visto, alla luce della più recente giurisprudenza, infondato ela mancata contestazione impone di ritenere provata l'allegazione del contribuente”; -ebbene, t ale affermazione risulta del tutto antitetica rispetto a quella resa precedentemente e completamen t e con essa contrastante anche sul piano meramente logico . Qui , nel secondo passo sopra citato, la sentenzamanifesta infatti l’utilizzo , per la determinazione dello stesso reddito, di un metodo non analitico ma forfettario ; essa non si basa quindisul computo e la stima puntuale di ricavi, costi e rimanenze ma fariferimento al solo margine di guadagno che è elemento logicamente anteriore alla determinazione dell’utile, del quale non illustra minimamentel’influenza che esso margine di guadagno qui assume nel concretosull’utile stesso e quindi sulle imposte che ne discendono ; - il contrasto tra le due affermazioni è dunque del tutto insanabile e rende impossibile comprendere le ragioni che hanno condotto la CTR a decisione; -il secondo motivo è incentrato sulla violazione o falsa applicazione degli artt.32 e 39 del d. P . R . n. 600 del 19 73, in combinato disposto con l’art. 2697 c .c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c .: l’Ufficio censurala sentenza per violazione di norme di diritto nella parte in cui, Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 omettendo di considerare che il maggior reddito accertato è stato determinatoattraverso lo strumento delle indagini bancarie, riconosce, in violazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, la deducibilità di costi,peraltro non supportati da alcuna prova analitica e ulteriori a quelli giàriconosciuti dall’Ufficio, che li ha riconosciuti in misura pari al totale deiprelevamenti, è assorbito ; - alla luce della decisione in ordine al precedente motivo, la censura ridettaè assorbita in quanto irrilevante ai fini del decidere; -pertanto, in accoglimento del primo motivo la sentenza impugnata va cassatacon rinvio al giudice del merito per nuovo esa me ; p.q.m. accoglieil primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo; cassala sentenza impugnata e rinvia alla Co