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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 10962/2022

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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di Bari; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; LJk ta513 le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il respingimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con ordinanza emessa il 30/09/2021 il Tribunale del riesame di Bari confermava la misura degli arresti domiciliari disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza per la detenzione di un revolver Glisenti calibro 10.4, sprovvisto di numero di matricola, che veniva trovato in una pertinenza della sua abitazione, all'interno di un portatelevisore collocato in uno dei vani dell'immobile.

L'arma, al momento della perquisizione domiciliare, veniva trovata smontata e riposta in due buste di platica.

Il revolver veniva trovato dai militari della Stazione dei Carabinieri di Manfredonia, che, la mattina dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] effettuavano una perquisizione nell'abitazione dell'indagato e nella pertinenza immobiliare dove veniva trovato l'arma controversa, le cui parti erano perfettamente funzionanti, nonostante l'epoca risalente di fabbricazione, che veniva individuata nel 1920, come affermato dall'ausiliario di polizia giudiziaria incaricato di compiere gli accertamenti del caso, che evidenziava la possibilità di utilizzare la pistola sequestrata per un impiego offensivo.

Il Tribunale del riesame di Bari, infine, riteneva sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento della misura cautelare genetica, in conseguenza delle modalità con cui l'azione criminosa di Armillotta si era concretizzata, funzionali all'occultamento dell'arma, che rendevano elevato il rischio di reiterazione delle condotte illecite contestate.

Sulla scorta di questi elementi indiziari il Tribunale del riesame di Bari confermava il provvedimento cautelare genetico. 2.

Avverso questa ordinanza l'indagato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando un'unica censura difensiva.

Con tale doglianza, in particolare, si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano ritenere adeguato il provvedimento restrittivo adottato, senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale di Armillotta, sui quali il Tribunale del riesame di Bari si era espresso in termini assertivi, trascurando di considerare la risalente datazione dell'arma sequestrata, che era stata fabbricata nel 1920, che imponeva di escluderne l'idoneità offensiva.Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.

3. Occorre premettere che con l'atto di impugnazione in esame si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano ritenere adeguato il provvedimento restrittivo, senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], sui quali il Tribunale del riesame di Bari si era espresso in termini assertivi, trascurando di considerare la risalente datazione dell'arma sequestrata, che era stata fabbricata nel 1920, che imponeva di escluderne l'idoneità offensiva.

Tanto premesso deve osservarsi che le condotte illecite di Armillotta imponevano di ritenere altamente pericolosi e connotati da attualità i comportamenti criminosi oggetto di vaglio, tenuto conto del funzionamento dell'arma sequestrata dai militari della Stazione dei Carabinieri di Manfredonia, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e delle modalità con cui il revolver veniva detenuto, smontato e riposto in due buste di plastica, conservate all'interno del portatelevisore dove veniva trovato.

Né è possibile nutrire dubbi sul fatto che il revolver fosse perfettamente funzionante, nonostante l'epoca risalente di fabbricazione, che veniva individuata nel 1920, come affermato dall'ausiliario di polizia giudiziaria incaricato di compiere gli accertamenti sull'arma, che affermava la possibilità di utilizzarla per un impiego offensivo.

Non può, del resto, non rilevarsi che la natura di un'arma non viene meno per il solo fatto che lo strumento sia di risalente datazione o momentaneamente non funzionante, atteso che il pericolo per l'ordine pubblico sussiste anche in presenza di una contingente inefficienza dell'arma, laddove sia possibile ripristinarne il funzionamento con il reperimento di pezzi di ricambio o con la loro sostituzione (Sez. 1, n. 18218 del 06/03/2019, Romano, Rv. 275465-01; Sez. 1, n. 16638 del 27/03/2013, Farciglia, Rv. 255686-01).

3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di Bari; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; LJk ta513 le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il respingimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con ordinanza emessa il 30/09/2021 il Tribunale del riesame di Bari confermava la misura degli arresti domiciliari disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza per la detenzione di un revolver Glisenti calibro 10.4, sprovvisto di numero di matricola, che veniva trovato in una pertinenza della sua abitazione, all'interno di un portatelevisore collocato in uno dei vani dell'immobile. L'arma, al momento della perquisizione domiciliare, veniva trovata smontata e riposta in due buste di platica. Il revolver veniva trovato dai militari della Stazione dei Carabinieri di Manfredonia, che, la mattina dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] effettuavano una perquisizione nell'abitazione dell'indagato e nella pertinenza immobiliare dove veniva trovato l'arma controversa, le cui parti erano perfettamente funzionanti, nonostante l'epoca risalente di fabbricazione, che veniva individuata nel 1920, come affermato dall'ausiliario di polizia giudiziaria incaricato di compiere gli accertamenti del caso, che evidenziava la possibilità di utilizzare la pistola sequestrata per un impiego offensivo. Il Tribunale del riesame di Bari, infine, riteneva sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento della misura cautelare genetica, in conseguenza delle modalità con cui l'azione criminosa di Armillotta si era concretizzata, funzionali all'occultamento dell'arma, che rendevano elevato il rischio di reiterazione delle condotte illecite contestate. Sulla scorta di questi elementi indiziari il Tribunale del riesame di Bari confermava il provvedimento cautelare genetico. 2. Avverso questa ordinanza l'indagato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando un'unica censura difensiva. Con tale doglianza, in particolare, si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano ritenere adeguato il provvedimento restrittivo adottato, senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale di Armillotta, sui quali il Tribunale del riesame di Bari si era espresso in termini assertivi, trascurando di considerare la risalente datazione dell'arma sequestrata, che era stata fabbricata nel 1920, che imponeva di escluderne l'idoneità offensiva.Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 3. Occorre premettere che con l'atto di impugnazione in esame si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano ritenere adeguato il provvedimento restrittivo, senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], sui quali il Tribunale del riesame di Bari si era espresso in termini assertivi, trascurando di considerare la risalente datazione dell'arma sequestrata, che era stata fabbricata nel 1920, che imponeva di escluderne l'idoneità offensiva. Tanto premesso deve osservarsi che le condotte illecite di Armillotta imponevano di ritenere altamente pericolosi e connotati da attualità i comportamenti criminosi oggetto di vaglio, tenuto conto del funzionamento dell'arma sequestrata dai militari della Stazione dei Carabinieri di Manfredonia, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e delle modalità con cui il revolver veniva detenuto, smontato e riposto in due buste di plastica, conservate all'interno del portatelevisore dove veniva trovato. Né è possibile nutrire dubbi sul fatto che il revolver fosse perfettamente funzionante, nonostante l'epoca risalente di fabbricazione, che veniva individuata nel 1920, come affermato dall'ausiliario di polizia giudiziaria incaricato di compiere gli accertamenti sull'arma, che affermava la possibilità di utilizzarla per un impiego offensivo. Non può, del resto, non rilevarsi che la natura di un'arma non viene meno per il solo fatto che lo strumento sia di risalente datazione o momentaneamente non funzionante, atteso che il pericolo per l'ordine pubblico sussiste anche in presenza di una contingente inefficienza dell'arma, laddove sia possibile ripristinarne il funzionamento con il reperimento di pezzi di ricambio o con la loro sostituzione (Sez. 1, n. 18218 del 06/03/2019, Romano, Rv. 275465-01; Sez. 1, n. 16638 del 27/03/2013, Farciglia, Rv. 255686-01). 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i
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