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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 ottobre 2023

Cassazione n. 36535/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31795/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ TORCHIANI E C . [OSCURATO:PERSONA] E C. , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - I ntimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di CAGLIARI n. 210/2020depositata il 05/03/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. (odierna ricorrente) convenne dinanzi al Tribunale di Lanusei la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] deducendo di vantare nei confronti di questi ultimi un credito di complessivi euro 26.984,14 derivante da un prestito gratuito, erogato in assenza di contratto scritto e in virtù del rapporto familiare intercorrente tra colui che chiedeva il prestito e il legale rappresentante della società.

2. Costituendosi, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ammise il proprio debito per euro 1.984,14, somma che era stata accreditata sul proprio conto mediante bonifico per errore; contestò per il resto il fondamento dell’avversa domanda.

3. [OSCURATO:PERSONA], costituitosi, chiese il rigetto della domanda.

4. Il Tribunale di Lanusei, rilevato che la società [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto il proprio debito per euro 1.984,14, la condannò alla restituzione del predetto importo in favore della società ricorrente, rigettando per il resto la domanda di parte attrice.

Il Tribunale ritenne che, per il resto, la ricorrente aveva prodotto solo un estratto delle movimentazioni del proprio conto corrente, dal quale risultava in uscita la somma di euro 25.000,00 in data 22/09/2014, sotto la causale “ emissi one di assegni circolari o vaglia”; da tale documento, peraltro, non era possibile desumere chi avesse incassato tale somma e chi fosse il destinatario dell’importo, né tale elemento poteva essere ricavato da una dicitura manoscritta “somma indirizzata a [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] per prestito somme”", apposta a penna in calce a tale estratto, priva di sottoscrizione per ricevuta o quietanza.

5. Avverso tale sentenza la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. propose gravame dinnanzi alla Corte d’appello di Cagliari, cui hanno resistito gli appellati, distintamente costituitisi.

6. Con sentenza n. 210/2020, depositata in data 31/03/2020, oggetto di ricorso, la Corte d’Appello di Cagliari ha rigettato l’appello, confermando la pronuncia di primo grado in considerazione del fatto che la società Torchiani non aveva fornito la prova del mutuo e non aveva neanche allegato in termini chiari quale fra le due parti convenute fosse la propria controparte contrattuale.

La Corte territoriale ha condannato la società Torchiani alla rifusione delle spese del grado.

7. Avverso la predetta sentenza la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

8. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c.

9. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese nel presente giudizio di legittimità.

M [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., “ Illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tre le parti –ex art. 360 c. 1 nr. 5 c.p.c. – per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto che le allegazioni dell’odierna ricorrente non fossero chiare su chi fossero le proprie parti contrattuali, sulla base di motivazioni apparenti o perplesse”, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che «la società ricorrente non solo fornito la prova del mutuo, ma tanto meno ha allegato in termini chiari chi, tra le due parti convenute, fosse la propria controparte contrattuale, atteso che ha asserito di aver emesso detti assegni su richiesta di “[OSCURATO:PERSONA] amministratore della CNO”, in tal modo facendo intendere che questi avesse agito nella veste di legale rapresentante di detta società, ed al contempo che si era trattato di un prestito personale a [OSCURATO:PERSONA]» (così a p. 8, 2° §, della sentenza).

2. Con il secondo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., “Illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tre le parti –ex art. 360 c. 1 nr. 5 c.p.c. – per avere la Corte di Appello precluso alla parte la possibilità di assolvere l’onere probatorio su di lei gravante, sulla base di motivazioni apparenti o perplesse”, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che l’odierna ricorrente non avesse dimostrato “chi fosse il destinatario di tali assegni, se e da chi detti titoli fossero stati incassati; oltre a tali argomentazioni, si deve rilevare che, in ogni caso, parte ricorrente non ha dimostrato il titolo della dazione di denaro, ossia la causa giustificatrice di tale operazione; differenza che non è di poco conto, posto che, in mancanza di una precisa allegazione, e ovviamente prova, della "causa petendi ’’ non è neppure consentito ritenere se e quale sia il rapporto negoziale costituente titolo per il sorgere di un obbligo restitutorio in capo alle parti convenute” (così a p. 7, penultimo §, della sentenza).

Inoltre, la ricorrente censura la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto che “neppure i mezzi istruttori dedotti, e reiterati in questo grado, soccorrono ai fini che qui interessano.

I capi dedotti per interrogatorio formale, infatti, vertono sull’avvenuta consegna di un assegno circolare a [OSCURATO:PERSONA] per un prestito (capo 2) ma tale deduzione è generica, non essendo stati indicati neppure i dati di luogo e di tempo in cui tale consegna sarebbe stata fatta; (…) il capo 4 per oggetto la mera “emissione” di 10 assegni circolari su richiesta di [OSCURATO:PERSONA] amministratore della [OSCURATO:SOCIETA].” (così a p. 9, 3° §, della sentenza).

A detta dellaricorrente, i mezzi istruttori richiesti (interrogatorio formale e prova per testi) andavano a corroborare quanto allegato e documentato con gli allegati di cui al doc. 1 e 2, da cui si evinceva chiaramente che la somma era stata prestata su richiesta di [OSCURATO:PERSONA] ed era stata versata e utilizzata per i suoi scopi societari nel conto della [OSCURATO:SOCIETA]. (così a p. 16 del ricorso).

3. Il primo e il secondo motivo , in quanto logicamente connessi, nonché soggetti alle medesime censure, possono essere esaminati congiuntamente.

4. Risulta infondata la censura di motivazione apparente o perplessa , in quanto la motivazione della sentenza gravata esprime chiaramente e coerentemente le ragioni della decisione. 4.1 La Corte d’Appello ha motivato che: « ln ogni caso è indubbio che l’attore ha l’onere di allegare e provare i fatti posti a fondamento della domanda, ed il giudicante, a prescindere da ogni eventuale eccezione di parte convenuta, deve accertare se la parte attrice abbia provato la pretesa creditoria vantata nei confronti del convenuto.

Ebbene, nel caso in esame, secondo le stesse prospettazioni di parte ricorrente, era stato allegato un contratto di mutuo dell’importo di € 25.000,00 mediante emissione di dieci assegni circolari su richiesta di "[OSCURATO:PERSONA] amministratore della CNO srf’, ovvero con "un assegno circolare consegnato in data 22.9.2014 al sig. [OSCURATO:PERSONA] per un prestito personale".

Ebbene, a parte la confusione assertiva sopra richiamata, deve anzitutto rilevarsi che l’appellante pare non aver colto la ratio decidendi, giacché il primo giudice aveva rilevato che la ricorrente aveva, al più, solo dimostrato l’emissione di dieci assegni circolari per il complessivo importo di € 25.000,00, ma certamente non aveva dimostrato chi fosse il destinatario di tali assegni, se e da chi detti titoli fossero stati incassati; oltre a tali argomentazioni, si deve rilevare che, in ogni caso, parte ricorrente non ha dimostrato il titolo della dazione di denaro, ossia la causa giustificatrice di tale operazione; differenza che non è di poco conto, posto che, in mancanza di una precisa allegazione, e ovviamente prova, della “causa petendi”‘ non è neppure consentito ritenere se e quale sia il rapporto negoziale costituente titolo per il sorgere di un obbligo restitutorio in capo alle parti convenute» (così a p. 7 della sentenza). 4.2 Non risulta deducibile il vizio di omesso esame di fatti decisivi, stante la preclusionederivante dall’art. 348 ter, 5° co. c.p.c., in quanto, a fronte di una doppia conforme di merito, la ricorrente non ha allegato e dimostrato che le due pronunce non sono fondate sulle stesse ragioni inerenti le questioni di fatto.

5. Con il terzo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Illegittimità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione di norme di cui all’art. 2721 c.c. –ex art. 360 c. 1 nr. 3 c.p.c. –per aver la Corte di Appello erroneamente ritenuto operante il divieto posto dall’art. 2721 c.c.”.

La ricorrente deduce che la Corte territoriale ha erroneamente dichiarato inammissibile la prova per testi sulle circostanze dedotte “sia perché implicanti valutazioni e giudizi preclusi ai testi sia perché la prova di un contratto non può essere fornita mediante prova testimoniale, stante il divieto posto dall’art. 2721 c.c.”, nonché nella parte in cui ha ritenuto che nel caso concreto non sussistesse alcuna delle condizioni derogatorie al divieto di cui alla predetta norma, ossia per la qualità delle parti, l’ambito del contratto,ovvero tenendo conto di ogni altra circostanza.

A detta della ricorrente, era possibile ammettere la prova testimoniale in quanto la somma richiesta costituiva un prestito gratuito erogato in assenza di un contratto scritto e in virtù del rapporto familiare tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fratello del primo e liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA].

6. Con il quarto motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., “ Illegittimità della sentenza impugnata per violazione delle norme di cui all’art. 132, c. 2, nr. 4 c.p.c., art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e artt. 111 c.6 e 24 Cost. – ex art. 360 c. 1 nr. 4 c.p.c. – in relazione alla apparenza di motivazione della Corte di Appello in ordine all’inammissibilità della prova testimoniale stante il divieto di cui all’art. 2721 c.c.”.

Il motivo è in gran parte ripetitivo di quello precedente.

La ricorrente lamenta che la motivazione della Corte territoriale sarebbe soltanto apparente, dal momento che ha omesso di esaminare la presenza delle circostanze allegate, quali la gratuità del prestito, l’assenza di un contratto scritto e il legame familiare tra [OSCURATO:PERSONA], circostanze che avrebbero consentito di ammettere la prova testimoniale, derogando al divieto di cui all’art. 2741 c.c.

7. Anche il terzo e quarto motivo , in quanto logicamente connessi e sostanzialmente deducenti analoghe censure, possono essere esaminati congiuntamente.

Non sussiste apparenza della motivazione e la censura concernente la violazione dell’art. 2721 c.c. è inammissibile in quanto propone una lettura alternativa rispetto agli elementi considerati dalla Corte e perché, comunque, non censura l’affermazione secondo cui i capitoli implicano valutazioni e giudizi preclusi ai testi, da sola sufficiente a giustificare la mancata ammissione della prova per testi.

8. Con il quinto motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n.4, c.p.c., “ Illegittimità della sentenza impugnata – ex art. 360 c. 1 nr. 4 c.p.c.. –per nullità del procedimento in relazione agli artt. 132 e 702 bis e ss c.p.c “.

A detta della ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare se la causa potesse o meno essere decisa con un’istruzione sommaria sulla base delle istanze istruttorie (interrogatorio formale e prova per testi) da essa avanzate, e, in caso di valutazione negativa, disporre il mutamento del rito ex art. 703 ter c.p.c., anziché limitarsi a constatare che i resistenti non avevano sollevato questioni o avanzato richieste istruttorie o, ancor più grave, ritenere che la società ricorrente non avesse provato i suoi assunti, negando della possibilità di farlo con i mezzi istruttori richiesti e non ammessi.

9. Il quinto motivo è inammissibile , non solo perché la scelta del giudice di non mutare il rito sommario (prescelto dalla stess a odiern a ricorrente) rientra nella sua discrezionalità, ma soprattutto perché il rigetto delle istanze istruttorie non è dipeso dal rito applicato, ma dalla ritenuta inammissibilità dei capitoli articolati .

10. Con il sesto motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n.5, c.p.c., “ Illegittimità della sentenza impugnata – ex art. 360 c. 1 nr. 5 c.p.c. – in relazione all ’ omesso esame di un fatto decisivo e controverso, per non aver, essendovi giusti motivi, compensato le spese di causa dei due gradi di giudizio, in relazione all’art. 92 c.p.c.”.

A detta del la ricorrente, la Corte territoriale ha errato nella liquidazione delle spese, non considerando che uno dei due convenuti era stato condannato restituire una parte dell’importo richiesto.

11. Premesso che, a fronte di una soccombenza integrale nel giudizio di appello, la Corte ha correttamente applicato il criterio della soccombenza, non è sindacabile la scelta del giudice di non avvalersi del potere di compensazione totale o parziale: “ Il sindacato della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa” (di recente, Cass., Sez. 5, ord. 17/4/2019, n. 10685, e, ancora di recente: “In materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare” (così Cass., sez. 6, 26/11/2020, n. 26912. [OSCURATO:PERSONA]., Sez. Trib., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 10685).

Ciò dà ragione della infondatezzadel motivo.

12. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va, nel complesso, rigettato.

13. Non deve provvedersi sulle spese, non avendo gli intimati svolto alcuna attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussiste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31795/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ TORCHIANI E C . [OSCURATO:PERSONA] E C. , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - I ntimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di CAGLIARI n. 210/2020depositata il 05/03/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. (odierna ricorrente) convenne dinanzi al Tribunale di Lanusei la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] deducendo di vantare nei confronti di questi ultimi un credito di complessivi euro 26.984,14 derivante da un prestito gratuito, erogato in assenza di contratto scritto e in virtù del rapporto familiare intercorrente tra colui che chiedeva il prestito e il legale rappresentante della società. 2. Costituendosi, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ammise il proprio debito per euro 1.984,14, somma che era stata accreditata sul proprio conto mediante bonifico per errore; contestò per il resto il fondamento dell’avversa domanda. 3. [OSCURATO:PERSONA], costituitosi, chiese il rigetto della domanda. 4. Il Tribunale di Lanusei, rilevato che la società [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto il proprio debito per euro 1.984,14, la condannò alla restituzione del predetto importo in favore della società ricorrente, rigettando per il resto la domanda di parte attrice. Il Tribunale ritenne che, per il resto, la ricorrente aveva prodotto solo un estratto delle movimentazioni del proprio conto corrente, dal quale risultava in uscita la somma di euro 25.000,00 in data 22/09/2014, sotto la causale “ emissi one di assegni circolari o vaglia”; da tale documento, peraltro, non era possibile desumere chi avesse incassato tale somma e chi fosse il destinatario dell’importo, né tale elemento poteva essere ricavato da una dicitura manoscritta “somma indirizzata a [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] per prestito somme”", apposta a penna in calce a tale estratto, priva di sottoscrizione per ricevuta o quietanza. 5. Avverso tale sentenza la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. propose gravame dinnanzi alla Corte d’appello di Cagliari, cui hanno resistito gli appellati, distintamente costituitisi. 6. Con sentenza n. 210/2020, depositata in data 31/03/2020, oggetto di ricorso, la Corte d’Appello di Cagliari ha rigettato l’appello, confermando la pronuncia di primo grado in considerazione del fatto che la società Torchiani non aveva fornito la prova del mutuo e non aveva neanche allegato in termini chiari quale fra le due parti convenute fosse la propria controparte contrattuale. La Corte territoriale ha condannato la società Torchiani alla rifusione delle spese del grado. 7. Avverso la predetta sentenza la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi. 8. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c. 9. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese nel presente giudizio di legittimità. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., “ Illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tre le parti –ex art. 360 c. 1 nr. 5 c.p.c. – per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto che le allegazioni dell’odierna ricorrente non fossero chiare su chi fossero le proprie parti contrattuali, sulla base di motivazioni apparenti o perplesse”, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che «la società ricorrente non solo fornito la prova del mutuo, ma tanto meno ha allegato in termini chiari chi, tra le due parti convenute, fosse la propria controparte contrattuale, atteso che ha asserito di aver emesso detti assegni su richiesta di “[OSCURATO:PERSONA] amministratore della CNO”, in tal modo facendo intendere che questi avesse agito nella veste di legale rapresentante di detta società, ed al contempo che si era trattato di un prestito personale a [OSCURATO:PERSONA]» (così a p. 8, 2° §, della sentenza). 2. Con il secondo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., “Illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tre le parti –ex art. 360 c. 1 nr. 5 c.p.c. – per avere la Corte di Appello precluso alla parte la possibilità di assolvere l’onere probatorio su di lei gravante, sulla base di motivazioni apparenti o perplesse”, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che l’odierna ricorrente non avesse dimostrato “chi fosse il destinatario di tali assegni, se e da chi detti titoli fossero stati incassati; oltre a tali argomentazioni, si deve rilevare che, in ogni caso, parte ricorrente non ha dimostrato il titolo della dazione di denaro, ossia la causa giustificatrice di tale operazione; differenza che non è di poco conto, posto che, in mancanza di una precisa allegazione, e ovviamente prova, della "causa petendi ’’ non è neppure consentito ritenere se e quale sia il rapporto negoziale costituente titolo per il sorgere di un obbligo restitutorio in capo alle parti convenute” (così a p. 7, penultimo §, della sentenza). Inoltre, la ricorrente censura la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto che “neppure i mezzi istruttori dedotti, e reiterati in questo grado, soccorrono ai fini che qui interessano. I capi dedotti per interrogatorio formale, infatti, vertono sull’avvenuta consegna di un assegno circolare a [OSCURATO:PERSONA] per un prestito (capo 2) ma tale deduzione è generica, non essendo stati indicati neppure i dati di luogo e di tempo in cui tale consegna sarebbe stata fatta; (…) il capo 4 per oggetto la mera “emissione” di 10 assegni circolari su richiesta di [OSCURATO:PERSONA] amministratore della [OSCURATO:SOCIETA].” (così a p. 9, 3° §, della sentenza). A detta dellaricorrente, i mezzi istruttori richiesti (interrogatorio formale e prova per testi) andavano a corroborare quanto allegato e documentato con gli allegati di cui al doc. 1 e 2, da cui si evinceva chiaramente che la somma era stata prestata su richiesta di [OSCURATO:PERSONA] ed era stata versata e utilizzata per i suoi scopi societari nel conto della [OSCURATO:SOCIETA]. (così a p. 16 del ricorso). 3. Il primo e il secondo motivo , in quanto logicamente connessi, nonché soggetti alle medesime censure, possono essere esaminati congiuntamente. 4. Risulta infondata la censura di motivazione apparente o perplessa , in quanto la motivazione della sentenza gravata esprime chiaramente e coerentemente le ragioni della decisione. 4.1 La Corte d’Appello ha motivato che: « ln ogni caso è indubbio che l’attore ha l’onere di allegare e provare i fatti posti a fondamento della domanda, ed il giudicante, a prescindere da ogni eventuale eccezione di parte convenuta, deve accertare se la parte attrice abbia provato la pretesa creditoria vantata nei confronti del convenuto. Ebbene, nel caso in esame, secondo le stesse prospettazioni di parte ricorrente, era stato allegato un contratto di mutuo dell’importo di € 25.000,00 mediante emissione di dieci assegni circolari su richiesta di "[OSCURATO:PERSONA] amministratore della CNO srf’, ovvero con "un assegno circolare consegnato in data 22.9.2014 al sig. [OSCURATO:PERSONA] per un prestito personale". Ebbene, a parte la confusione assertiva sopra richiamata, deve anzitutto rilevarsi che l’appellante pare non aver colto la ratio decidendi, giacché il primo giudice aveva rilevato che la ricorrente aveva, al più, solo dimostrato l’emissione di dieci assegni circolari per il complessivo importo di € 25.000,00, ma certamente non aveva dimostrato chi fosse il destinatario di tali assegni, se e da chi detti titoli fossero stati incassati; oltre a tali argomentazioni, si deve rilevare che, in ogni caso, parte ricorrente non ha dimostrato il titolo della dazione di denaro, ossia la causa giustificatrice di tale operazione; differenza che non è di poco conto, posto che, in mancanza di una precisa allegazione, e ovviamente prova, della “causa petendi”‘ non è neppure consentito ritenere se e quale sia il rapporto negoziale costituente titolo per il sorgere di un obbligo restitutorio in capo alle parti convenute» (così a p. 7 della sentenza). 4.2 Non risulta deducibile il vizio di omesso esame di fatti decisivi, stante la preclusionederivante dall’art. 348 ter, 5° co. c.p.c., in quanto, a fronte di una doppia conforme di merito, la ricorrente non ha allegato e dimostrato che le due pronunce non sono fondate sulle stesse ragioni inerenti le questioni di fatto. 5. Con il terzo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Illegittimità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione di norme di cui all’art. 2721 c.c. –ex art. 360 c. 1 nr. 3 c.p.c. –per aver la Corte di Appello erroneamente ritenuto operante il divieto posto dall’art. 2721 c.c.”. La ricorrente deduce che la Corte territoriale ha erroneamente dichiarato inammissibile la prova per testi sulle circostanze dedotte “sia perché implicanti valutazioni e giudizi preclusi ai testi sia perché la prova di un contratto non può essere fornita mediante prova testimoniale, stante il divieto posto dall’art. 2721 c.c.”, nonché nella parte in cui ha ritenuto che nel caso concreto non sussistesse alcuna delle condizioni derogatorie al divieto di cui alla predetta norma, ossia per la qualità delle parti, l’ambito del contratto,ovvero tenendo conto di ogni altra circostanza. A detta della ricorrente, era possibile ammettere la prova testimoniale in quanto la somma richiesta costituiva un prestito gratuito erogato in assenza di un contratto scritto e in virtù del rapporto familiare tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fratello del primo e liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]. 6. Con il quarto motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., “ Illegittimità della sentenza impugnata per violazione delle norme di cui all’art. 132, c. 2, nr. 4 c.p.c., art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e artt. 111 c.6 e 24 Cost. – ex art. 360 c. 1 nr. 4 c.p.c. – in relazione alla apparenza di motivazione della Corte di Appello in ordine all’inammissibilità della prova testimoniale stante il divieto di cui all’art. 2721 c.c.”. Il motivo è in gran parte ripetitivo di quello precedente. La ricorrente lamenta che la motivazione della Corte territoriale sarebbe soltanto apparente, dal momento che ha omesso di esaminare la presenza delle circostanze allegate, quali la gratuità del prestito, l’assenza di un contratto scritto e il legame familiare tra [OSCURATO:PERSONA], circostanze che avrebbero consentito di ammettere la prova testimoniale, derogando al divieto di cui all’art. 2741 c.c. 7. Anche il terzo e quarto motivo , in quanto logicamente connessi e sostanzialmente deducenti analoghe censure, possono essere esaminati congiuntamente. Non sussiste apparenza della motivazione e la censura concernente la violazione dell’art. 2721 c.c. è inammissibile in quanto propone una lettura alternativa rispetto agli elementi considerati dalla Corte e perché, comunque, non censura l’affermazione secondo cui i capitoli implicano valutazioni e giudizi preclusi ai testi, da sola sufficiente a giustificare la mancata ammissione della prova per testi. 8. Con il quinto motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n.4, c.p.c., “ Illegittimità della sentenza impugnata – ex art. 360 c. 1 nr. 4 c.p.c.. –per nullità del procedimento in relazione agli artt. 132 e 702 bis e ss c.p.c “. A detta della ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare se la causa potesse o meno essere decisa con un’istruzione sommaria sulla base delle istanze istruttorie (interrogatorio formale e prova per testi) da essa avanzate, e, in caso di valutazione negativa, disporre il mutamento del rito ex art. 703 ter c.p.c., anziché limitarsi a constatare che i resistenti non avevano sollevato questioni o avanzato richieste istruttorie o, ancor più grave, ritenere che la società ricorrente non avesse provato i suoi assunti, negando della possibilità di farlo con i mezzi istruttori richiesti e non ammessi. 9. Il quinto motivo è inammissibile , non solo perché la scelta del giudice di non mutare il rito sommario (prescelto dalla stess a odiern a ricorrente) rientra nella sua discrezionalità, ma soprattutto perché il rigetto delle istanze istruttorie non è dipeso dal rito applicato, ma dalla ritenuta inammissibilità dei capitoli articolati . 10. Con il sesto motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n.5, c.p.c., “ Illegittimità della sentenza impugnata – ex art. 360 c. 1 nr. 5 c.p.c. – in relazione all ’ omesso esame di un fatto decisivo e controverso, per non aver, essendovi giusti motivi, compensato le spese di causa dei due gradi di giudizio, in relazione all’art. 92 c.p.c.”. A detta del la ricorrente, la Corte territoriale ha errato nella liquidazione delle spese, non considerando che uno dei due convenuti era stato condannato restituire una parte dell’importo richiesto. 11. Premesso che, a fronte di una soccombenza integrale nel giudizio di appello, la Corte ha correttamente applicato il criterio della soccombenza, non è sindacabile la scelta del giudice di non avvalersi del potere di compensazione totale o parziale: “ Il sindacato della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa” (di recente, Cass., Sez. 5, ord. 17/4/2019, n. 10685, e, ancora di recente: “In materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare” (così Cass., sez. 6, 26/11/2020, n. 26912. [OSCURATO:PERSONA]., Sez. Trib., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 10685). Ciò dà ragione della infondatezzadel motivo. 12. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va, nel complesso, rigettato. 13. Non deve provvedersi sulle spese, non avendo gli intimati svolto alcuna attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussiste
Sentenza Cassazione n. 36535/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris