CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 49126/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del 06/07/2022 emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Firenze; visti gli atti e la ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 luglio 2022 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze ha dichiarato la nullità dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. e ha contestualmente disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero nell'ambito di un procedimento penale instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 337 (capo A) e 582, 585, 576, primo comma, nn. 1 e 5-bis cod. pen. (capo B), sul rilievo che nel verbale di identificazione del 24 ottobre 2021 risultava indicata la residenza dell'interessato, il quale, tuttavia, si trovava in stato di alterazione alcoolica, con il conseguente dubbio circa l'effettiva conoscenza dell'udienza e delle accuse nei suoi confronti mosse, avendo egli rifiutato in quel contesto di eleggere domicilio. Nell'ordinanza si aggiungeva, poi, che non vi era prova che l'imputato non conoscesse la lingua italiana. 2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, deducendo con unico motivo la violazione dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. e l'abnormità dell'atto impugnato, per avere esso determinato la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, atteso che l'imputato aveva rifiutato di dichiarare o eleggere domicilio e che l'avviso ex art. 415-bis cit. era stato regolarmente notificato al difensore d'ufficio ai sensi della norma processuale su richiamata. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 6 settembre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto, poiché l'indagato ha rifiutato di eleggere domicilio, sicché la relativa notifica è stata correttamente eseguita presso il difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. La domiciliazione ex lege presso il difensore è infatti volta a superare la violazione dell'obbligo di dichiarare od eleggere domicilio, nella prospettiva di individuare un luogo funzionale al perfezionamento del procedimento di notifica. Al riguardo, invero, questa Corte (Sez. 2, n. 21816 del 25/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281373) ha affermato che il provvedimento con il quale il giudice dichiari la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore di ufficio domiciliatario di soggetto straniero in transito in Italia, per mancata verifica della effettiva conoscenza del processo da parte dell'indagato, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero perché provveda alla rinnovazione della notifica, è non soltanto illegittimo, in quanto la necessità di una tale verifica opera soltanto con riferimento ai provvedimenti di vocatio in iudicium, ma anche abnorme, in quanto la notifica non potrebbe che essere ripetuta con le stesse modalità erroneamente dichiarate illegittime, così determinando la stasi del procedimento. Il quadro normativo, peraltro, deve ritenersi immutato anche a seguito dell'introduzione del comma 4-bis dell'art. 162 cod. proc. pen., poiché, diversamente argomentando, in presenza di un difensore indicato come domiciliatario che non presti l'assenso alla ricezione delle notifiche per conto dell'imputato ed in assenza dì una manifestazione di volontà dell'imputato di eleggere o dichiarare domicilio altrove, qualora non si ritenesse possibile accedere alla procedura di cui all'art. 161, comma 4, cit. il procedimento entrerebbe in una situazione di stallo non superabile (Sez. 2, n. 8160 del 18/01/2022, Rahmani). 2. Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con la trasmissione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze, per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze per l'ulteriore corso. Così deciso il 10 novembre 2022