Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:320
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 16 aprile 2026 (
1
)
Causa C
‑
254/25
A.A.
contro
[OSCURATO:PERSONA] Śląski
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Tribunale amministrativo del voivodato di Gliwice, Polonia)]
« Rinvio pregiudiziale – Politica di immigrazione – Condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi a fini di studio – Direttiva (UE) 2016/801 – Garanzie procedurali – Sospensione dei termini per il trattamento delle domande di autorizzazione presentate da cittadini di paesi terzi – Diritto a un ricorso effettivo – Principio di equivalenza »
Introduzione
1.
La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Tribunale amministrativo del voivodato di Gliwice, Polonia)] nell’ambito di una controversia tra A.A. (in prosieguo: il «ricorrente»), cittadino di un paese terzo, e il [OSCURATO:PERSONA] Śląski (voivoda della Slesia, Polonia) (in prosieguo: il «voivoda»). Il contesto del procedimento principale è quello dell’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione russa nel febbraio 2022, a seguito della quale la Polonia ha registrato un notevole afflusso di sfollati. Il legislatore polacco ha adottato disposizioni dirette, da un lato, a sospendere i termini per il trattamento delle domande di permesso di soggiorno, in particolare per motivi di studio e, dall’altro, ad escludere l’applicazione delle norme nazionali relative all’inerzia dell’autorità competente, in modo che non possa essere irrogata alcuna sanzione pecuniaria a tale autorità a causa del mancato rispetto dei termini prescritti per adottare una decisione.
2.
Il procedimento principale verte sulla mancata decisione, entro i termini prescritti, in merito alla domanda di soggiorno temporaneo per motivi di studio presentata da un cittadino di un paese terzo e sull’impossibilità di proporre un ricorso contro la lentezza degli organi della pubblica amministrazione o di ottenere un’adeguata compensazione economica. La causa invita quindi la Corte a valutare, alla luce del diritto dell’Unione, l’esclusione da parte della normativa nazionale pertinente della possibilità, prevista dal diritto nazionale, per i cittadini dei paesi terzi di proporre un ricorso volto a far constatare la lentezza delle autorità amministrative polacche nel trattare una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo per motivi di studio e a far pronunciare, da un lato, la condanna al pagamento di una somma adeguata a titolo di risarcimento per la violazione del diritto a che l’amministrazione agisca senza indebito ritardo e, dall’altro, l’ingiunzione ad adottare una decisione entro il termine impartito dal giudice.
3.
Tale valutazione sarà effettuata in particolare alla luce dell’articolo 34 della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (
2
), e dell’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»).
Contesto normativo
Diritto dell’[OSCURATO:PERSONA]
4.
Ai fini del presente procedimento è rilevante l’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], intitolato «Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale».
Direttiva 2016/801
5.
L’articolo 5 della direttiva 2016/801, intitolato «Principi», ai paragrafi 1 e 3 così dispone:
«1. L’ammissione di un cittadino di paese terzo a norma della presente direttiva è subordinata all’esame della documentazione attestante che il cittadino del paese terzo soddisfa:
a) le condizioni generali stabilite all’articolo 7; e
b) le pertinenti condizioni specifiche di cui agli articoli 8, 11, 12, 13, 14 o 16.
(...)
3. Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni generali e le pertinenti condizioni specifiche, i cittadini di paesi terzi hanno diritto a un’autorizzazione.
Qualora uno Stato membro rilasci soltanto sul suo territorio i permessi di soggiorno, e ove siano soddisfatte tutte le condizioni per l’ammissione previste dalla presente direttiva, lo Stato membro interessato rilascia al cittadino di paese terzo interessato il visto richiesto».
6.
L’articolo 34 di tale direttiva, intitolato «Garanzie procedurali e trasparenza», prevede quanto segue:
«1. Le autorità competenti dello Stato membro interessato adottano una decisione sulla domanda di autorizzazione o di rinnovo della stessa e notificano tale decisione per iscritto al richiedente, in conformità delle procedure di notifica previste dalla legislazione nazionale, quanto prima e comunque entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda completa.
(...)
3. Laddove le informazioni o la documentazione fornite a sostegno della domanda siano incomplete, le autorità competenti comunicano al richiedente, entro un termine ragionevole, quali informazioni aggiuntive siano richieste e stabiliscono un termine ragionevole per provvedervi. Il periodo di cui a[l] paragraf[o] 1 (...) è sospeso fino a quando le autorità competenti non abbiano ricevuto le informazioni aggiuntive richieste. Se le informazioni o i documenti aggiuntivi non sono forniti entro il termine stabilito, la domanda può essere respinta.
(...)
5. Qualsiasi decisione che dichiari inammissibile o respinga una domanda, che rifiuti il rinnovo o revochi un’autorizzazione è impugnabile nello Stato membro interessato, conformemente al diritto nazionale. Nella notifica scritta sono indicati il giudice o l’autorità amministrativa dinanzi ai quali può essere presentato ricorso, nonché i termini entro cui presentarlo».
Decisione di esecuzione 2022/382
7.
Secondo i considerando 3 e 7 della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea (
3
), l’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione russa, condannata dal Consiglio europeo il 24 febbraio 2022, ha determinato un afflusso massiccio di sfollati provenienti dall’Ucraina, che non possono ritornare nel proprio paese o nella propria regione di origine, e la portata dell’afflusso può comportare che i sistemi di asilo degli Stati membri non siano in grado di gestire gli arrivi senza conseguenze negative per il proprio efficace funzionamento, gli interessi delle persone coinvolte e quelli delle altre persone che chiedono protezione.
Decisione di esecuzione 2024/1836
8.
Secondo i considerando 7 e 8 della decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio, del 25 giugno 2024, che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 (
4
), il protrarsi della guerra, le difficili condizioni umanitarie, l’instabilità e il rischio di un’ulteriore intensificazione del conflitto implicano che non si possano escludere ulteriori arrivi su larga scala e che permanga il rischio al funzionamento efficiente dei sistemi di asilo nazionali, cosicché è necessario prorogare la protezione temporanea per garantire una protezione immediata e una serie armonizzata di diritti con formalità ridotte, ed evitare che la cessazione del regime comporti la presentazione simultanea e massiccia di domande di protezione internazionale tale da sovraccaricare detti sistemi.
Diritto polacco
Legge del 12 marzo 2022
9.
L’ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (legge sull’assistenza ai cittadini ucraini in relazione al conflitto armato nel territorio di tale Stato), del 12 marzo 2022 (
5
), è stata adottata a seguito della decisione di esecuzione 2022/382. Tale legge stabilisce norme speciali per la regolarizzazione del soggiorno dei cittadini ucraini giunti in territorio della Polonia. Il testo consolidato di tale legge (
6
), che tiene conto delle modifiche intervenute dopo l’adozione della stessa, contiene l’articolo 100d, che è applicabile ai fatti all’origine del procedimento principale e dispone quanto segue:
«1. Nel periodo fino al 30 settembre 2025, i termini per il trattamento delle pratiche riguardanti:
1) la concessione agli stranieri:
a) di un permesso di soggiorno a tempo determinato,
b) di un titolo di soggiorno permanente,
c) di un permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo – UE,
2) la modifica:
a) del permesso di soggiorno a tempo determinato e del permesso di lavoro,
b) del permesso di soggiorno a tempo determinato per svolgere un lavoro altamente qualificato,
3) la revoca agli stranieri:
a) del permesso di soggiorno a tempo determinato,
b) del titolo di soggiorno permanente,
c) del permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo – UE,
– nei procedimenti condotti dal voivoda non iniziano a decorrere e, se hanno già iniziato a decorrere, il loro decorso resta sospeso per tale periodo.
2. Gli atti compiuti durante il periodo di cui al paragrafo 1 nell’ambito dei procedimenti di cui al paragrafo 1 sono effettivi.
3. Durante il periodo di cui al paragrafo 1:
1) non si applicano le disposizioni relative all’inerzia dell’autorità incaricata del procedimento nelle materie di cui al paragrafo 1 e all’obbligo ad essa incombente di informare la parte o il partecipante al procedimento della mancata definizione della pratica entro il termine previsto;
2) all’autorità incaricata del procedimento nelle materie di cui al paragrafo 1 non viene irrogata alcuna sanzione pecuniaria, né vengono poste a suo carico somme di denaro da corrispondere ai ricorrenti per la mancata adozione di decisioni nei termini previsti dalla legge.
4. La mancata prosecuzione delle attività da parte dell’autorità incaricata del procedimento nelle materie di cui al paragrafo 1, o lo svolgimento di tali attività con ritardo, nel periodo di cui al medesimo paragrafo, non può costituire motivo di ricorso per inerzia, per eccessiva durata del procedimento o per violazione del diritto alla definizione della pratica senza indebito ritardo spettante alla parte».
10.
Tale articolo 100d è entrato in vigore il 1º gennaio 2023 ed è stato oggetto di varie modifiche, in quanto le date limite di sospensione dei termini sono state fissate rispettivamente al 24 agosto 2023, al 4 marzo 2024 e successivamente al 30 giugno 2024. Detto articolo ha sostituito l’articolo 100c della medesima legge che era applicabile fino al 31 dicembre 2022.
Legge sugli stranieri
11.
L’articolo 3 dell’ustawa o cudzoziemcach (legge sugli stranieri), del 12 dicembre 2013 (
7
), enuncia quanto segue:
«Ai fini della presente legge, si intende per:
(...)
2) straniero: chi non ha la cittadinanza polacca;
(...)».
12.
L’articolo 112a della legge sugli stranieri prevede quanto segue:
«1. La decisione sulla concessione di un permesso di soggiorno a tempo determinato ad uno straniero è adottata entro sessanta giorni.
2. Il termine di cui al paragrafo 1 decorre dalla data in cui si è verificato l’ultimo dei seguenti fatti:
1) lo straniero ha presentato personalmente una domanda di permesso di soggiorno a tempo determinato o si è presentato di persona all’ufficio di voivodato dopo la presentazione di detta domanda, a meno che l’obbligo di presentarsi di persona non si applichi nei confronti dello straniero, o
2) lo straniero ha presentato una domanda di permesso di soggiorno a tempo determinato formalmente regolare o regolarizzata, o
3) lo straniero ha prodotto i documenti di cui all’articolo 106, paragrafo 2, punto 2, oppure è scaduto il termine di cui all’articolo 106, paragrafo 2a, stabilito dal voivoda.
3. Nel caso della procedura relativa al rilascio di un permesso di soggiorno a tempo determinato, di cui all’articolo 139a, paragrafo 1, e all’articolo 139o, paragrafo 1, il termine di cui al paragrafo 1 inizia a decorrere dalla data in cui ha avuto luogo l’ultimo dei seguenti fatti:
1) l’entità ospitante ha presentato una domanda di permesso di soggiorno a tempo determinato, di cui all’articolo 139a, paragrafo 1, o all’articolo 139o, paragrafo 1, formalmente regolare o regolarizzata, oppure
2) l’entità ospitante ha prodotto i documenti di cui all’articolo 106a, paragrafo 2, punto 2, o è scaduto il termine di cui all’articolo 106a, paragrafo 3, stabilito dal voivoda.
4. Il procedimento di ricorso relativo alla concessione di un permesso di soggiorno a tempo determinato ad uno straniero si conclude entro novanta giorni.
5. Qualora il ricorso non sia conforme ai requisiti previsti dalla legge, il termine di cui al paragrafo 4 decorre dalla data di regolarizzazione del ricorso».
Legge sui procedimenti dinanzi ai giudici amministrativi
13.
Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2b, dell’ustawa – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (legge sui procedimenti dinanzi ai giudici amministrativi), del 30 agosto 2002 (
8
):
«Il ricorso contro l’inerzia o per l’eccessiva durata del procedimento può essere proposto in qualsiasi momento dopo avere inviato un sollecito all’autorità competente».
14.
L’articolo 149 di tale legge così dispone:
«1. Un giudice, qualora accolga il ricorso contro l’inerzia o per l’eccessiva durata di un procedimento condotto dalle autorità nei casi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, punti da 1 a 4, o per l’eccessiva durata del procedimento nei casi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, punto 4a,
1) ordina all’autorità di adottare, entro un determinato termine, un atto o un’interpretazione o di compiere un’azione;
2) ordina all’autorità di accertare o di riconoscere l’esistenza del diritto o dell’obbligo risultante dalla legge;
3) dichiara che l’autorità si è resa responsabile di inerzia o di eccessiva durata del procedimento.
1a. Il giudice dichiara se l’inerzia o la durata eccessiva del procedimento condotto dall’autorità siano viziate da una violazione flagrante del diritto.
1b. Nel caso di cui al paragrafo 1, punti 1 e 2, il giudice può inoltre statuire sull’esistenza o meno del diritto o dell’obbligo, qualora la natura del procedimento nonché i suoi elementi di fatto e di diritto che non sollevino ragionevoli dubbi lo consentano.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, il giudice può inoltre irrogare d’ufficio, o su istanza di parte, una sanzione pecuniaria all’autorità, il cui importo è previsto all’articolo 154, paragrafo 6, o condannare detta autorità a corrispondere al ricorrente una somma di denaro pari alla metà dell’importo di cui all’articolo 154, paragrafo 6».
15.
Ai sensi dell’articolo 153 di detta legge:
«La valutazione giuridica e le indicazioni relative al proseguimento del procedimento contenute nella decisione del giudice sono vincolanti per le autorità che sono state oggetto del ricorso a causa della loro azione o inerzia o dell’eccessiva durata del procedimento di cui erano incaricate e per gli organi giurisdizionali, salvo modifica delle disposizioni di legge».
Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
16.
Il 17 aprile 2024 il ricorrente, cittadino di un paese terzo, ha presentato al voivoda una domanda di permesso di soggiorno a tempo determinato, al fine di proseguire gli studi universitari in Polonia. In mancanza di una decisione dell’autorità entro il termine previsto dal diritto nazionale, il 25 ottobre 2024 il ricorrente ha inviato un sollecito al voivoda.
17.
Poiché la sua domanda non era ancora stata oggetto di una decisione, il 22 novembre 2024 il ricorrente ha proposto un ricorso contro l’inerzia di tale autorità dinanzi al Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Tribunale amministrativo del voivodato di Gliwice), che è il giudice del rinvio. Nel ricorso, il ricorrente ha contestato al voivoda un palese superamento del termine per il trattamento della domanda di permesso di soggiorno a tempo determinato chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione di rilasciare tale permesso entro quattordici giorni ed essa fosse condannata a versargli un risarcimento o, in subordine, a pagare una sanzione pecuniaria.
18.
Dal canto suo, nel controricorso, il voivoda ha chiesto il rigetto del ricorso invocando, in particolare, l’articolo 100d della legge del 12 marzo 2022. Conformemente a quest’ultimo, i termini per il trattamento delle domande nelle procedure condotte dal voivoda iniziano a decorrere solo dal 30 settembre 2025 o sono sospesi fino a tale data, e la giustificazione è costituita dai successivi aumenti del numero di domande di permesso di soggiorno a seguito dell’aggressione dell’Ucraina da parte della Federazione russa il 24 febbraio 2022. La fine di tale sospensione era inizialmente fissata al 31 dicembre 2022, ma è stata prorogata a più riprese. Il voivoda ha inoltre rilevato che tale articolo 100d prevede che, fino al 30 settembre 2025, non sono applicabili le disposizioni relative all’inerzia dell’autorità e all’obbligo imposto a quest’ultima di informare la parte del fatto che il procedimento non sarà trattato entro il termine previsto, e che non possono essere imposti una sanzione pecuniaria né un risarcimento a favore dei ricorrenti per l’inosservanza dei termini fissati dalla legge.
19.
Nutrendo dubbi in ordine alla conformità con il diritto dell’Unione di detta sospensione dei termini e dell’impossibilità per i cittadini di paesi terzi di proporre un ricorso effettivo contro l’inerzia degli organi della pubblica amministrazione, il Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Tribunale amministrativo del voivodato di Gliwice) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se sia contraria ai principi sanciti dai Trattati, quali:
a) il principio dello Stato di diritto e il principio del rispetto dei diritti umani (articoli 2 e 6, paragrafo 3, del [TUE]);
b) il principio di proporzionalità (articolo 52, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 51, paragrafo 1, della [[OSCURATO:PERSONA]], e con l’articolo 6, paragrafo 1, TUE);
c) il principio del primato e dell’effettività del diritto dell’Unione (articolo 4, paragrafo 3, TUE);
d) il principio del “diritto a una buona amministrazione” (inteso come principio dell’Unione europea – articolo 41, paragrafi da 1 a 4, della [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 51, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] e con l’articolo 6, paragrafo 1, TUE, e desunto dalla giurisprudenza della [Corte])
l’esclusione, prevista nel diritto nazionale, prolungata nel tempo e prorogata più volte per motivi organizzativi o economici, del diritto degli stranieri (cittadini di paesi terzi) di proporre un ricorso effettivo volto a contrastare la lentezza delle autorità della pubblica amministrazione (quale un sollecito, un ricorso contro l’inerzia o un ricorso per eccessiva durata del procedimento), anche alla luce dei requisiti di cui all’articolo 34, paragrafi 1 e 3, della direttiva [2016/801].
2) Se l’esclusione di cui al punto 1, prevista nel diritto nazionale, prolungata nel tempo e prorogata più volte, della possibilità per gli stranieri, cittadini di paesi terzi, di proporre un ricorso effettivo volto a contrastare la lentezza delle autorità pubbliche, nonché l’esclusione della possibilità che un giudice amministrativo nazionale riconosca un’adeguata somma di denaro a titolo di risarcimento per la violazione del diritto all’azione delle autorità senza indebito ritardo nonché ordini l’adozione di un atto amministrativo entro un termine stabilito dal giudice, in una situazione in cui i cittadini polacchi non sono privati di tali diritti nelle proprie controversie di natura amministrativa, debbano essere interpretate come:
a) non conformi ai requisiti di interesse generale nonché eccessivamente limitative della sfera dei diritti fondamentali dell’Unione europea (articolo 2 TUE; articolo 6, paragrafi 1 e 3, TUE, in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafi da 1 a 3, della [OSCURATO:PERSONA]);
b) discriminatorie nei confronti degli stranieri – cittadini di paesi terzi (articolo 2 TUE, articoli 10 e 18 TFUE, articoli 20 e 21, paragrafi 1 e 2, della [OSCURATO:PERSONA]);
c) lesive del principio di giustizia (articolo 2 TUE);
d) ostative a un accesso reale ed effettivo alla giustizia (articolo 2 TUE; articolo 67, paragrafo 4, TFUE, articolo 47, in combinato disposto con l’articolo 51, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA])».
20.
Hanno presentato osservazioni scritte alla Corte il governo polacco e la Commissione europea.
Analisi
21.
Con le sue questioni pregiudiziali, che esaminerò congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la legge del 12 marzo 2022 sia contraria al diritto dell’Unione, in particolare all’articolo 34, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2016/801, in quanto, per motivi attinenti a restrizioni amministrative o economiche, ha prorogato in maniera durevole e reiterata l’esclusione, nel diritto nazionale, del diritto dei cittadini di paesi terzi a un ricorso effettivo contro l’inerzia delle autorità amministrative e ha escluso la possibilità, per i giudici amministrativi nazionali, di pronunciare, da un lato, la condanna al pagamento di una somma adeguata a titolo di risarcimento per la violazione del diritto a che l’amministrazione agisca senza indebito ritardo e, dall’altro, l’ingiunzione ad adottare una decisione entro il termine impartito dal giudice.
22.
Per rispondere a tali questioni, che invitano la Corte a valutare la compatibilità di una siffatta esclusione dei mezzi di ricorso con il diritto dell’Unione, in particolare con le pertinenti disposizioni della direttiva 2016/801 e con l’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA] (
9
), ritengo necessario esaminare in successione vari elementi. In primo luogo, occorre ricordare l’obiettivo della direttiva 2016/801, al fine di chiarire la funzione e la portata della procedura di rilascio di un permesso di soggiorno rientrante nell’ambito di applicazione di tale strumento. In secondo luogo, occorre valutare, alla luce dell’articolo 34 di detta direttiva e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito dall’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], la normativa nazionale che ha reso inapplicabili o ha sospeso i termini per l’esame delle domande di permesso di soggiorno presentate da cittadini di paesi terzi per motivi di studio nel territorio polacco. A tal riguardo, occorrerà esaminare se, e in quale misura, tale normativa pregiudichi l’effetto utile della direttiva 2016/801, in particolare alla luce dei principi di equivalenza e di effettività. In terzo luogo, sarà necessario esaminare l’argomento dedotto dal governo polacco relativo all’esistenza di un caso di forza maggiore e valutare se il notevole afflusso di sfollati a seguito dell’aggressione dell’Ucraina da parte della Federazione russa possa costituire un caso del genere, idoneo a giustificare le deroghe al diritto dell’Unione di cui trattasi.
L’obiettivo della direttiva 2016/801 e il termine per il trattamento delle domande di permesso di soggiorno previsto al suo articolo 34, paragrafo 1
23.
In primo luogo, il punto di partenza dell’esame risiede nel tenore letterale dell’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2016/801, ai sensi del quale «[l]e autorità competenti dello Stato membro interessato adottano una decisione sulla domanda di autorizzazione o di rinnovo della stessa e notificano tale decisione per iscritto al richiedente, in conformità delle procedure di notifica previste dalla legislazione nazionale, quanto prima e comunque entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda completa».
24.
Il riferimento al trattamento «quanto prima», unitamente alla fissazione di un termine massimo di 90 giorni (
10
), traduce l’economia stessa di tale direttiva, che mira a migliorare e semplificare le condizioni di ingresso e soggiorno, al fine, in particolare, di consentire agli interessati di iscriversi per tempo all’anno accademico ed organizzare efficacemente il loro progetto di studi (
11
). In altri termini, la celerità della decisione su una domanda di permesso di soggiorno per motivi di studio costituisce una componente essenziale del regime istituito dalla direttiva 2016/801.
25.
A tal riguardo, occorre rammentare che, in forza dell’articolo 5, paragrafo 3, di tale direttiva, gli Stati membri sono tenuti a rilasciare un permesso di soggiorno a fini di studio al richiedente che soddisfi i requisiti di cui agli articoli 7 e 11 di detta direttiva. Come ha rilevato la Commissione nelle sue osservazioni, la nozione di «rilascio» implica che, entro 90 giorni, le autorità nazionali competenti esaminino la domanda e decidano sulla stessa, rilasciando l’autorizzazione se le condizioni sono soddisfatte, o respingendo la domanda in caso contrario (
12
).
26.
In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se il diritto dell’Unione preveda cause che consentono di sospendere tale termine massimo, occorre constatare che l’articolo 34, paragrafo 3, della direttiva 2016/801 prevede un unico motivo di sospensione, relativo al carattere incompleto della domanda qualora le autorità competenti chiedano al richiedente informazioni aggiuntive. In tal caso, dette autorità fissano un termine ragionevole per la comunicazione delle informazioni richieste, il che sospende il termine di cui al paragrafo 1 di detto articolo, fino al ricevimento di tali informazioni. Ne consegue che, come sottolinea la Commissione, la direttiva 2016/801 non prevede, in via derogatoria, la possibilità per gli Stati membri di sospendere o prorogare i termini per l’adozione delle decisioni in materia di permessi di soggiorno al di fuori di tale ipotesi precisamente circoscritta.
27.
Da quanto precede discende che, poiché la normativa nazionale di cui trattasi prevede che i termini per il trattamento delle procedure relative a un permesso di soggiorno temporaneo non inizino a decorrere o, qualora abbiano iniziato a decorrere, siano sospesi per il periodo considerato nei procedimenti condotti dal voivoda, essa impedisce, al di fuori dell’ipotesi di cui all’articolo 34, paragrafo 3, della direttiva 2016/801, la scadenza del termine fissato all’articolo 34, paragrafo 1, di tale direttiva. Una siffatta normativa può, in linea di principio, essere in contrasto con il quadro armonizzato voluto dal legislatore dell’Unione. Infatti, gli obiettivi della direttiva 2016/801, quali risultano in particolare dai suoi considerando 3 e 14, verrebbero violati qualora i ritardi nell’esame delle domande portassero gli studenti interessati a non poter cominciare gli studi all’inizio dell’anno accademico, o addirittura a non potersi iscrivere. In una situazione del genere, neanche un cittadino di paese terzo che agisse con la dovuta diligenza potrebbe beneficiare della piena effettività dei diritti conferitigli da tale direttiva per la durata delle sospensioni successive del trattamento delle domande di permesso di soggiorno per motivi di studio.
28.
Orbene, nel procedimento principale, la sospensione dei termini è accompagnata dall’inapplicabilità dei ricorsi di cui all’articolo 100d, paragrafo 3, della legge del 12 marzo 2022. Occorre quindi esaminare se tale esclusione dei mezzi di ricorso sia conforme alla direttiva 2016/801 e all’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA].
L’articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2016/801 e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva
29.
Passo ora al problema fondamentale delle questioni sollevate dal giudice del rinvio, che vertono, in sostanza, sul punto se l’inapplicabilità del ricorso diretto contro l’inerzia dell’amministrazione, nel contesto della sospensione dei termini per l’esame delle domande di soggiorno temporaneo, nonché l’esclusione della possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria all’autorità competente o di condannarla al pagamento di un risarcimento a favore dei ricorrenti, siano compatibili con il diritto dell’Unione.
30.
A tal riguardo, rilevo anzitutto che, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2016/801, qualsiasi decisione che dichiari inammissibile o respinga una domanda, che rifiuti il rinnovo o revochi un’autorizzazione deve essere impugnabile nello Stato membro interessato, conformemente al diritto nazionale.
31.
Ne deriva che, in caso di decisione di rigetto di una domanda di ammissione nel territorio di uno Stato membro per motivi di studio, detto articolo 34, paragrafo 5, conferisce espressamente al cittadino di paese terzo interessato la possibilità di proporre un ricorso, secondo le modalità previste dall’ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro che ha adottato tale decisione (
13
).
32.
La Corte ha precisato che il legislatore dell’Unione, quando ha indicato che tale ricorso è proposto conformemente al diritto nazionale, ha lasciato agli Stati membri il compito di decidere sulla natura e sulle modalità procedurali dei mezzi di ricorso esperibili dai richiedenti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2016/801. Tuttavia, la natura e le modalità concrete del ricorso previsto all’articolo 34, paragrafo 5, di tale direttiva devono essere determinate nel rispetto dell’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA] (
14
).
33.
A tal riguardo, si deve ricordare che l’ambito di applicazione della [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda l’operato degli Stati membri, è definito all’articolo 51, paragrafo 1, di quest’ultima, a norma del quale le disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] si applicano agli Stati membri nell’attuazione del diritto dell’Unione, ove tale disposizione conferma la costante giurisprudenza della Corte secondo la quale i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse (
15
). Atteso che la causa principale rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2016/801, l’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA] è applicabile a tale causa.
34.
Ne consegue che, come ricordato dalla Corte, in particolare nella sentenza
Darvate
(
16
), pur spettando, in mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare gli organi giurisdizionali competenti e disciplinare le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti individuali derivanti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, gli Stati membri hanno la responsabilità di assicurare, in ciascun caso, il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di detti diritti, quale garantito dall’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA].
35.
La Corte ha già precisato la portata dell’articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2016/801, in particolare nelle sentenze
Perle
e
Darvate
. Risulta, da un lato, dalla sentenza
Darvate
che tale disposizione, letta alla luce dell’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], non impone che il cittadino di paese terzo disponga, per contestare il rigetto della sua domanda di ammissione per motivi di studio, di un ricorso eccezionale rientrante in un procedimento d’urgenza, nemmeno qualora il rispetto dei termini del rimedio ordinario possa compromettere lo svolgimento dei suoi studi, o di un ricorso che conferisce al giudice il potere di disporre provvedimenti provvisori che ingiungano alle autorità di adottare una nuova decisione ai fini del rilascio dell’autorizzazione richiesta, oppure il potere di sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione o di adottare esso stesso una nuova decisione.
36.
Risulta, dall’altro lato, dalla sentenza
Perle
che tale disposizione, letta alla luce dell’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], non osta a che il ricorso avverso una decisione di rigetto assuma la forma di un ricorso di annullamento, senza che il giudice disponga del potere di sostituzione o del potere di adottare una nuova decisione, purché le condizioni per la proposizione di tale ricorso e, se del caso, le modalità di esecuzione della sentenza di annullamento consentano l’adozione entro un breve termine di una nuova decisione, conforme alla valutazione del giudice, in modo tale da garantire al cittadino di paese terzo sufficientemente diligente la piena efficacia dei diritti conferitigli dalla direttiva 2016/801 (
17
).
37.
Rilevo tuttavia una notevole differenza fra tali sentenze e il procedimento principale. Nelle cause summenzionate, le questioni sottoposte alla Corte vertevano sulla natura e sull’adeguatezza dei mezzi di ricorso esistenti negli ordinamenti giuridici nazionali interessati e sul punto se il diritto dell’Unione, compreso l’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], imponesse agli Stati membri di istituire ulteriori mezzi di ricorso (
18
). Si trattava, in altri termini, di valutare se un ricorso di annullamento fosse sufficiente, oppure dovesse essere integrato da un ricorso eccezionale, da provvedimenti provvisori o ancora dal riconoscimento al giudice di un potere di sostituzione.
38.
Ciò non si verifica nel procedimento principale. Il giudice del rinvio non si trova di fronte alla questione relativa a quali mezzi di ricorso debbano essere istituiti per soddisfare i requisiti di cui all’articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2016/801, bensì a quella della compatibilità, con il diritto dell’Unione, di una normativa nazionale che rende inapplicabili per un periodo prolungato mezzi di ricorso già previsti dall’ordinamento giuridico interno e che normalmente sarebbero esperibili dai cittadini di paesi terzi che avessero chiesto un permesso di soggiorno temporaneo per motivi di studio.
39.
A tal riguardo, occorre ricordare la giurisprudenza secondo la quale, sebbene il diritto dell’Unione, ivi incluse le disposizioni della [OSCURATO:PERSONA], non produca l’effetto di obbligare gli Stati membri a istituire mezzi di ricorso diversi da quelli contemplati dal diritto interno, deve tuttavia risultare dall’impianto sistematico dell’ordinamento giuridico nazionale che esiste un rimedio giurisdizionale che permette, anche solo in via incidentale, di garantire il rispetto dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione (
19
).
40.
Orbene, nel caso di specie, come rileva la Commissione e fatti salvi gli accertamenti che spetta al giudice del rinvio effettuare, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non risulta che gli interessati dispongano, durante il periodo di applicazione dell’articolo 100d della legge del 12 marzo 2022, di un altro mezzo di ricorso, al di fuori di quelli resi inapplicabili da tale disposizione, che consenta loro di far constatare l’inerzia dell’autorità amministrativa competente o di ottenere il risarcimento del danno subito. Mi sembra tuttavia insito nell’idea stessa di un termine massimo armonizzato, come quello previsto all’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2016/801, che il richiedente disponga, nel diritto nazionale, di mezzi effettivi per contestare un’inerzia amministrativa o una lentezza eccessiva che svuoterebbe tale termine della sua sostanza.
41.
Peraltro, ricordo che, conformemente a una giurisprudenza costante, in mancanza di norme dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità processuali dei ricorsi giurisdizionali destinati a garantire la salvaguardia dei diritti dei soggetti dell’ordinamento, in forza del principio di autonomia processuale, a condizione tuttavia che esse non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) (
20
).
42.
Nel procedimento principale, ritengo che si ponga un problema sotto il profilo del principio di equivalenza, dal momento che il legislatore nazionale rende inapplicabili mezzi di ricorso che, in linea di principio, sarebbero esperibili, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, da una categoria di persone, vale a dire gli «stranieri» ai sensi dell’articolo 100d, paragrafo 1, punto 1, della legge del 12 marzo 2022, che intendessero contestare la mancata decisione da parte dell’amministrazione sulle loro domande di permesso di soggiorno temporaneo per motivi di studio, mentre tali mezzi di ricorso rimangono disponibili per i cittadini polacchi che intendano contestare l’inerzia amministrativa in altre situazioni di mancata decisione da parte delle autorità amministrative su una domanda che rientra esclusivamente nell’ambito del diritto interno.
43.
Resta tuttavia da prendere in considerazione il contesto particolare in cui è stata adottata la disposizione controversa, vale a dire l’aggressione dell’Ucraina da parte della Federazione russa e il notevole afflusso di persone verso la Polonia. Occorre quindi esaminare la portata che tale elemento, evidenziato dal giudice del rinvio ed invocato dal governo polacco, può avere sulla valutazione alla luce del diritto dell’Unione e, pertanto, sulla risposta da fornire alle questioni pregiudiziali.
L’argomento relativo alla forza maggiore
44.
Ritengo che sarebbe difficilmente giustificabile valutare la compatibilità dell’articolo 100d della legge del 12 marzo 2022 con la direttiva 2016/801 senza tenere conto delle circostanze invocate dal governo polacco come motivo dell’adozione di tale disposizione. Secondo il governo polacco, il notevole afflusso di sfollati dall’Ucraina a seguito dell’aggressione russa avrebbe paralizzato l’apparato amministrativo e costituirebbe un caso di forza maggiore (
21
) che giustifica l’adozione di misure nazionali eccezionali e provvisorie, come l’inapplicabilità dei ricorsi di cui all’articolo 100d, paragrafo 3, di tale legge.
45.
A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di «forza maggiore» riguarda circostanze estranee a colui che l’invoca, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso (
22
). Si deve aggiungere che, non avendo tale nozione il medesimo contenuto in tutti i settori del diritto dell’Unione, la sua portata deve essere determinata in funzione del contesto giuridico nel quale è chiamata a produrre i suoi effetti (
23
).
46.
Dalla giurisprudenza risulta inoltre che, nell’ambito di un ricorso per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, la Corte può riconoscere, in via eccezionale, l’esistenza di un caso di forza maggiore in quanto motivo atto a giustificare l’inosservanza, da parte di uno Stato membro, degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto dell’Unione, purché siano soddisfatte le condizioni che caratterizzano la forza maggiore. In tale prospettiva, uno Stato membro che si trovi di fronte a «difficoltà momentaneamente insormontabili» può appellarsi alla forza maggiore solo per il periodo strettamente necessario a porre rimedio a tali difficoltà (
24
).
47.
Ciò premesso, come ha rilevato l’avvocata generale Medina nelle sue conclusioni nella causa
Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth e a.
(
25
), il livello di necessità occorrente per dimostrare una giustificazione siffatta è particolarmente stringente. L’invocazione della forza maggiore è ammessa solo qualora sia debitamente dimostrata l’impossibilità oggettiva di conformarsi agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione. Anche in circostanze anormali e imprevedibili, uno Stato membro resta tenuto ad adottare tutte le misure adeguate a propria disposizione per assicurare il rispetto del diritto dell’Unione.
48.
In particolare, dalla giurisprudenza risulta che gli effetti di una situazione di forza maggiore non possono durare oltre il tempo materialmente necessario ad un’amministrazione che metta in opera la normale diligenza per affrontarla ed adattarvisi (
26
). Inoltre, lo Stato membro deve addurre elementi specifici e precisi idonei a dimostrare la sussistenza di un caso di «forza maggiore» (
27
) e, oltre a ciò, gli eventi invocati devono, per definizione, avere breve durata e un impatto limitato (
28
).
49.
Dal complesso di tali considerazioni discende che uno Stato membro che si trovi di fronte a difficoltà momentaneamente insormontabili può far valere una situazione di forza maggiore, ma solo per il periodo necessario a superare tali difficoltà (
29
).
50.
Nel procedimento principale, spetta al giudice del rinvio stabilire, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, se l’afflusso di sfollati verso la Polonia a seguito dell’aggressione dell’Ucraina da parte della Federazione russa dal febbraio 2022 possa costituire un caso di forza maggiore tale da giustificare l’adozione di misure nazionali eccezionali e provvisorie, quali l’inapplicabilità dei ricorsi di cui all’articolo 100d, paragrafo 3, della legge del 12 marzo 2022.
51.
Tuttavia, al fine di fornire al giudice del rinvio indicazioni utili, mi sembra opportuno rilevare alcuni elementi che esso potrebbe prendere in considerazione nella sua valutazione dell’esistenza di un caso di forza maggiore ai sensi della giurisprudenza della Corte.
52.
In primo luogo, il giudice del rinvio potrebbe tenere conto dell’elemento temporale. Se l’afflusso è collegato ad eventi verificatisi nel 2022, occorrerebbe valutare in quale misura proroghe successive, fino al 30 settembre 2025, dell’impossibilità per i cittadini di paesi terzi di esperire i ricorsi di cui all’articolo 100d, paragrafo 3, della legge del 12 marzo 2022 possano ancora essere considerate come la conseguenza di un evento anormale e imprevedibile.
53.
In secondo luogo, si dovrebbe esaminare se le autorità competenti abbiano previsto una misura meno radicale, come un adeguamento mirato dei termini, la prioritizzazione di determinati casi, dispositivi transitori, o una gradazione temporale dell’applicazione della misura di cui trattasi.
54.
In terzo luogo, occorrerebbe valutare se il legislatore nazionale abbia suffragato la necessità, nonché la proroga, della misura controversa con elementi concreti e verificabili. Il giudice del rinvio potrebbe in particolare accertare se la legge, o i suoi motivi, si basino su dati relativi, ad esempio, all’evoluzione del numero di domande, all’effettiva capacità di trattamento, alla ripartizione degli oneri amministrativi o alla comprovata impossibilità di ricorrere ad altre soluzioni. L’assenza di tali dati, o l’assenza di un ragionamento che colleghi tali elementi alla scelta di un’esclusione generale dei mezzi di ricorso di cui trattasi, sarebbe, a mio avviso, tale da indebolire l’argomento relativo alla forza maggiore.
55.
Tenuto conto di quanto precede, ritengo che si debba rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 34, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2016/801, letto in combinato disposto con l’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che, in assenza di un caso di forza maggiore ai sensi della giurisprudenza della Corte, esclude la possibilità, prevista dal diritto nazionale, per un cittadino di paese terzo di esperire un ricorso giurisdizionale effettivo contro l’inerzia o la lentezza dell’autorità amministrativa competente nell’esame di una domanda di permesso di soggiorno per motivi di studio, nonché di ottenere che venga adottata una decisione su tale domanda entro un determinato termine.
Conclusione
56.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sollevate dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Tribunale amministrativo del voivodato di Gliwice, Polonia):
L’articolo 34, paragrafi 1 e 3, della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari, letto in combinato disposto con l’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
deve essere interpretato nel senso che:
esso osta a una normativa nazionale che, in assenza di un caso di forza maggiore ai sensi della giurisprudenza della Corte, esclude la possibilità, prevista dal diritto nazionale, per un cittadino di paese terzo di esperire un ricorso giurisdizionale effettivo contro l’inerzia o la lentezza dell’autorità amministrativa competente nell’esame di una domanda di permesso di soggiorno per motivi di studio, nonché di ottenere che venga adottata una decisione su tale domanda entro un determinato termine.
1
Lingua originale: il francese.
2
GU 2016, L 132, pag. 21.
3
GU 2022, L 71, pag. 1.
4
GU L, 2024/1836.
5
Dz. U. del 2022, posizione 583.
6
Dz. U. del 2025, posizione 337 (in prosieguo: la «legge del 12 marzo 2022»).
7
Dz. U. del 2024, posizione 769.
8
Dz. U. del 2024, posizione 935.
9
Sebbene il giudice del rinvio evochi anche i principi dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell’uomo (articoli 2 e 6, paragrafo 3, TUE), il principio di proporzionalità (articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 51, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], nonché con l’articolo 6, paragrafo 1, TUE), il principio del primato e dell’effettività del diritto dell’Unione (articolo 4, paragrafo 3, TUE), nonché il diritto a una buona amministrazione (articolo 41, paragrafi da 1 a 4, della [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 51, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] e con l’articolo 6, paragrafo 1, TUE), gli articoli 10 e 18 TFUE, l’articolo 20 e l’articolo 21, paragrafi 1 e 2, della [OSCURATO:PERSONA], e l’articolo 67, paragrafo 4, TFUE, ritengo che la risposta della Corte potrà tenere conto solo dell’articolo 34 della direttiva 2016/801, in combinato disposto con l’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA]. A tale proposito, occorre rammentare che, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita all’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In quest’ottica, la Corte può riformulare le questioni che le sono sottoposte, limitando, se del caso, la sua interpretazione alle sole disposizioni pertinenti tra quelle che formano oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale. V., ad esempio, sentenza del 26 gennaio 2023,
Ministerstvo na vatreshnite raboti (Registrazione di dati biometrici e genetici da parte della polizia)
(C‑205/21, EU:C:2023:49, punto 77), in cui la Corte ha riformulato la terza questione pregiudiziale posta dal giudice del rinvio.
10
La Repubblica di Polonia ha recepito tale obbligo all’articolo 112a, paragrafo 1, della legge sugli stranieri, che prevede un termine fissato in 60 giorni.
11
V. considerando 14 della direttiva 2016/801. Inoltre, secondo il considerando 3 di tale direttiva, «[l]’immigrazione in provenienza dai paesi terzi apporta personale altamente qualificato, e gli studenti e i ricercatori sono, in particolare, categorie sempre più richieste. Il loro ruolo nell’alimentare una risorsa cruciale dell’Unione, il capitale umano, è fondamentale in quanto permettono una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e pertanto contribuiscono agli obiettivi della strategia Europa 2020». Sull’obiettivo della direttiva 2016/801, quale risulta dai suoi considerando 3 e 14, v. sentenza del 29 luglio 2024,
Perle
(C‑14/23; in prosieguo: la «sentenza Perle», EU:C:2024:647, punto 45).
12
V., per analogia, sentenza del 27 giugno 2018,
Diallo
(C‑246/17, EU:C:2018:499, punti da 34 a 38). V. altresì considerando 30 della direttiva 2016/801, ai sensi del quale «[a] coloro che rispettano tutte le condizioni generali e specifiche per l’ammissione, gli Stati membri dovrebbero rilasciare un’autorizzazione entro i termini previsti. Qualora lo Stato membro rilasci permessi di soggiorno soltanto sul suo territorio e qualora sussistano tutte le condizioni di ammissione previste dalla presente direttiva, esso concede al cittadino di paese terzo interessato il visto richiesto e provvede affinché le autorità competenti cooperino efficacemente a tal fine. Nel caso in cui lo Stato membro non rilasci visti, dovrebbe concedere al cittadino di paese terzo un permesso equivalente che ne consenta l’ingresso».
13
V. sentenze
Perle
(punto 61) e del 19 giugno 2025,
Darvate e a.
(C‑299/23; in prosieguo: la «sentenza Darvate», EU:C:2025:461, punto 27).
14
V. sentenza
Darvate
(punti 28 e 29).
15
V. sentenza del 10 marzo 2021,
[OSCURATO:PERSONA] w N.
(C‑949/19, EU:C:2021:186, punto 36 e giurisprudenza citata).
16
Sentenza
Darvate
(punto 30). V. altresì sentenza del 14 maggio 2020,
[OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság [OSCURATO:PERSONA]
(C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, punto 142 e giurisprudenza citata).
17
V. sentenze
Perle
(punto 67), e
Darvate
(punti 45 e 46).
18
V., a tal riguardo, sentenza
Darvate
(punto 33).
19
V., in tal senso, sentenza
Darvate
(punto 33). V. altresì sentenze del 13 marzo 2007,
Unibet
(C‑432/05, EU:C:2007:163, punto 40), e del 24 ottobre 2018,
XC e a.
(C‑234/17, EU:C:2018:853, punto 51).
20
V. sentenze del 13 dicembre 2017,
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑403/16, EU:C:2017:960, punto 26), e del 10 marzo 2021,
[OSCURATO:PERSONA] w N.
(C‑949/19, EU:C:2021:186, punto 43).
21
Il governo polacco fa riferimento, a tal riguardo, ai considerando 3 e 7 della decisione di esecuzione 2022/382, che qualificherebbero l’aggressione russa come imprevedibile, non provocata e ingiustificata, al fine di sostenere che essi confermerebbero che l’afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina soddisfa le condizioni elaborate dalla giurisprudenza della Corte per individuare un caso di «forza maggiore». Esso invoca inoltre il considerando 7 della decisione di esecuzione 2024/1836, secondo il quale non si potevano escludere ulteriori arrivi su larga scala dall’Ucraina e che permane un rischio al funzionamento efficiente dei sistemi di asilo nazionali. Rilevo, da parte mia, che il testo dei considerando così citati non qualifica, di per sé, né l’aggressione russa in Ucraina come circostanza «imprevedibile», né l’afflusso di sfollati provenienti da tale paese come «forza maggiore».
22
V. sentenza del 30 settembre 2021,
Corte dei conti/Pinxten
(C‑130/19, EU:C:2021:782, punto 781).
23
V. sentenza del 25 gennaio 2017,
Vilkas
(C‑640/15, EU:C:2017:39, punti 53 e 54 nonché giurisprudenza citata).
24
V. sentenza del 25 gennaio 2024,
Commissione/Irlanda (Trialometani nell’acqua potabile)
(C‑481/22, EU:C:2024:85, punto 92). V., a tal riguardo, conclusioni dell’avvocata generale Medina nella causa
Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth e a.
(C‑97/24, EU:C:2025:269, paragrafo 36).
25
C‑97/24, EU:C:2025:269, paragrafo 37. L’avvocata generale Medina aggiunge, nello stesso paragrafo delle sue conclusioni, che, «come indica l’espressione “difficoltà momentaneamente insormontabili”, l’interpretazione restrittiva della nozione di forza maggiore implica che, se l’evento che causa l’impossibilità di adempiere è temporaneo, l’obbligo derivante dal diritto dell’Unione può essere sospeso solo per la durata dell’evento e per un periodo ragionevolmente breve».
26
V., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 1985,
Commissione/Italia
(101/84, EU:C:1985:330, punto 16).
27
V., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2012,
Commissione/Italia
(C‑68/11, EU:C:2012:815, punto 65).
28
V., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2024,
Commissione/Irlanda (Trialometani nell’acqua potabile)
(C‑481/22, EU:C:2024:85, punto 93).
29
V. conclusioni dell’avvocata generale Medina nella causa
Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth e a.
(C‑97/24, EU:C:2025:269, paragrafo 40).
Inoltre, mi sembra opportuno prendere in considerazione la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») in casi analoghi nei quali uno Stato invoca una pressione migratoria al fine di giustificare un’ingerenza nell’effettività dei ricorsi esperibili dagli interessati. Tale riferimento è tanto più pertinente in quanto, laddove la [OSCURATO:PERSONA] sancisce diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, l’articolo 52, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] mira a garantire la necessaria coerenza fra tali diritti, fatta salva l’autonomia del diritto dell’Unione. Ad esempio, nella causa che ha dato luogo alla sentenza della Corte EDU del 13 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] c. Francia [GC] (CE:ECHR:2012:1213JUD002268907), relativa all’allontanamento di un cittadino brasiliano dalla Guyana, eseguito circa 50 minuti dopo la presentazione di una domanda di sospensione dinanzi a un tribunale, la Corte EDU ha rilevato che l’esecuzione particolarmente rapida del provvedimento, fondata unicamente sulla decisione dell’autorità prefettizia, aveva avuto l’effetto pratico di rendere i ricorsi esistenti inoperanti, quindi indisponibili (§ 95), e che il ricorrente non aveva beneficiato di un esame sufficientemente approfondito, corredato di adeguate garanzie procedurali, della legittimità del provvedimento controverso da parte di un’autorità nazionale (§ 96). In tale occasione, la Corte EDU ha dichiarato che la situazione geografica della Guyana, la forte pressione migratoria che essa subiva nonché il rischio di ingorgo delle autorità giudiziarie fatti valere dallo Stato convenuto non giustificavano di per sé il regime derogatorio previsto dalla legislazione né il suo funzionamento. Essa ha ricordato che il margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati quanto alle modalità di attuazione dell’articolo 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali non può condurre a privare gli interessati di garanzie procedurali minime contro l’allontanamento arbitrario (§ 97). È vero che tale causa verteva sull’allontanamento in un contesto di migrazione irregolare, e non sulla procedura di soggiorno per motivi di studio di cui trattasi nel procedimento principale. Tuttavia, ritengo che essa illustri comunque una considerazione di portata generale, vale a dire che la pressione migratoria, anche quando comporti un rischio di aggravamento sostanziale del carico sugli organi giurisdizionali, non può giustificare che il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sia svuotato di contenuto.