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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 novembre 2022

Cassazione n. 11162/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12322/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO -intimati- avverso il DECRETO d el [OSCURATO:PERSONA] di TORINO n. r.g. 14409/2022depositata il 25/11/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE: 1.- [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Torino con provvedimento in data 25 novembre 2022, comunicato il medesimo giorno, nell’ambito del procedimento n.

R.G. 14409/2022, convalidò la prima proroga del trattenimento di SAIDI Yassine, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], presso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di Torino – “Brunelleschi” ai sensi dell’art. 14, c. 5, D. Lgs. 286/1998, su richiesta della Questura di Torino. [OSCURATO:PERSONA] di Pace così statuì «La circostanza del permesso di soggiorno spagnolo è già emersa in sede di convalida e valutata dal GdP; risulta un’espulsione precedente mai impugnata.

Risultano in corso accertamenti, da parte della PA sulla veridicità del documento spagnolo, ad oggi non accertata.

Risulta altresì che la PA si è attivata tempestivamente e non le sono imputabili ritardi né negligenza sicché persistono le gravi difficoltà che consentono la proroga del trattenimento».

Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi, notificato il 25 maggio 2023, illustrato con memoria.

Il Ministero dell’Interno e la Questura di Torino sono rimasti intimati.

È stata disposta la trattazione camerale. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.-Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 6, c. 2, Direttiva 115/2008/CE, 5, c. 7-bis, D. Lgs. 286/98 - la manifesta illegittimità del decreto di espulsione e dell’ordine di trattenimento presso il C.P.R. di Torino–decisione di rimpatrio, assumendo che sia stato adottato nei confronti di un cittadino di Paese terzo titolare di un permesso per lungo soggiorno emesso da Paese membro dell’E.U. (Spagna).

Il ricorrente si duole che sia stata disposta la proroga del trattenimento, nonostante – a suo parere – dovesse trovare applicazione il divieto di espulsione dello straniero titolare di permesso di soggiorno rilasciato da altro Stato membro dell’Unione Europea.

Lamenta l’erroneità della statuizione adottata e sostiene che questi era tenuto a esaminare in toto la legalità della procedura di espulsione e a tanto non poteva sottrarsi adducendo – come nel presente caso - il fatto che il decreto di convalida o l’atto presupposto non erano stati impugnati, dovendo il Giudice del trattenimento esaminare la legittimità dell’intera procedura di allontanamento anche in sede di proroga e di riesame.

Deduce che, come denunciato in udienza, la valutazione della posizione individuale del ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità spagnole, avrebbe dovuto essere vagliata prima dell’adozione di un decreto di trattenimento. 2.2.-Il primo motivo è inammissibile.

La statuizione impugnata, sia pure formulata in maniera sintetica, si fonda su plurime rationes decidendi.

Va osservato che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, la resistenza di una di esse all'impugnazione rende, invero, del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perché l'eventuale accoglimento di tutte o di una di esse mai condurrebbe alla cassazione della pronuncia suddetta (Cass.n.3633/2017).

Nella specie, la censura prospetta l’esistenza di un permesso di soggiorno rilasciato in favore del ricorrente dalla Spagna in data 21 marzo 2022, in epoca successiva alle due espulsioni con ordine di allontanamento adottate nei suoi confronti il 10 maggio 2018 ed il 23 ottobre 2021, e lamenta che il giudice di pace abbia osservato che le precedenti espulsioni non erano state impugnate, nonostante sarebbe stato suo onere – secondo il ricorrente - valutare integralmente la legittimità dell’intera procedura.

Tuttavia, l’assunto in merito alla titolarità di permesso spagnolo di soggiorno da parte del cittadino straniero – che costituisce il priuslogico di tale doglienza, è stato esaminato dal Giudice di pace che, con accertamento in fatto, esplicantesi in una autonoma ratio decidendi, ha ritenuto inidonea a fondare una diversa decisione la documentazione prodotta perché la veridicità della stessa non era ancora stata accertata.

Il ricorrente non ha impugnato questa ratio decidendiprincipale e la censura si rivela interamente inammissibile. 3.1.-Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 14, c. 1, D. Lgs. 286/98, 15, Dir. 2008/115/CE – deducendo che l’istanza di proroga del trattenimento sia stata avanzata cinque giorni dopo l’invio della richiesta di rilascio dei documenti di viaggio e l’inesistenza delle gravi difficoltà nell’ottenimento dei documenti di viaggio. 3.2.-Anche il secondo motivo è inammissibile perché si traduce in una richiesta di sindacato circa l’esercizio delle competenze proprie dell’amministrazione, rientranti nel merito amministrativo, posto che non vi è stato il superamento di alcun termine inderogabile, tanto è vero che la critica concerne le scelte operative della PA e la loro attuazione. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha esaminato quanto dedotto dal cittadino straniero ed ha escluso che fossero rilevabili ritardi nella procedura di identificazione dello straniero e nell’ottenimento dei documenti di viaggio imputabili all’amministrazione, con valutazione di merito che a lui compete, e che il ricorrente, sotto l’egida formale del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, tenta di sovvertire sollecitando questa Corte a una rivisitazione della quaestio facti tramite la rilettura degli atti istruttori per accreditare un diverso apprezzamento dei presupposti fattuali che hanno legittimato la misura disposta dall’amministrazione. 4.-In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese.

Procedimento esente.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12322/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO -intimati- avverso il DECRETO d el [OSCURATO:PERSONA] di TORINO n. r.g. 14409/2022depositata il 25/11/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE: 1.- [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Torino con provvedimento in data 25 novembre 2022, comunicato il medesimo giorno, nell’ambito del procedimento n. R.G. 14409/2022, convalidò la prima proroga del trattenimento di SAIDI Yassine, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], presso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di Torino – “Brunelleschi” ai sensi dell’art. 14, c. 5, D. Lgs. 286/1998, su richiesta della Questura di Torino. [OSCURATO:PERSONA] di Pace così statuì «La circostanza del permesso di soggiorno spagnolo è già emersa in sede di convalida e valutata dal GdP; risulta un’espulsione precedente mai impugnata. Risultano in corso accertamenti, da parte della PA sulla veridicità del documento spagnolo, ad oggi non accertata. Risulta altresì che la PA si è attivata tempestivamente e non le sono imputabili ritardi né negligenza sicché persistono le gravi difficoltà che consentono la proroga del trattenimento». Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi, notificato il 25 maggio 2023, illustrato con memoria. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Torino sono rimasti intimati. È stata disposta la trattazione camerale. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.-Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 6, c. 2, Direttiva 115/2008/CE, 5, c. 7-bis, D. Lgs. 286/98 - la manifesta illegittimità del decreto di espulsione e dell’ordine di trattenimento presso il C.P.R. di Torino–decisione di rimpatrio, assumendo che sia stato adottato nei confronti di un cittadino di Paese terzo titolare di un permesso per lungo soggiorno emesso da Paese membro dell’E.U. (Spagna). Il ricorrente si duole che sia stata disposta la proroga del trattenimento, nonostante – a suo parere – dovesse trovare applicazione il divieto di espulsione dello straniero titolare di permesso di soggiorno rilasciato da altro Stato membro dell’Unione Europea. Lamenta l’erroneità della statuizione adottata e sostiene che questi era tenuto a esaminare in toto la legalità della procedura di espulsione e a tanto non poteva sottrarsi adducendo – come nel presente caso - il fatto che il decreto di convalida o l’atto presupposto non erano stati impugnati, dovendo il Giudice del trattenimento esaminare la legittimità dell’intera procedura di allontanamento anche in sede di proroga e di riesame. Deduce che, come denunciato in udienza, la valutazione della posizione individuale del ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità spagnole, avrebbe dovuto essere vagliata prima dell’adozione di un decreto di trattenimento. 2.2.-Il primo motivo è inammissibile. La statuizione impugnata, sia pure formulata in maniera sintetica, si fonda su plurime rationes decidendi. Va osservato che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, la resistenza di una di esse all'impugnazione rende, invero, del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perché l'eventuale accoglimento di tutte o di una di esse mai condurrebbe alla cassazione della pronuncia suddetta (Cass.n.3633/2017). Nella specie, la censura prospetta l’esistenza di un permesso di soggiorno rilasciato in favore del ricorrente dalla Spagna in data 21 marzo 2022, in epoca successiva alle due espulsioni con ordine di allontanamento adottate nei suoi confronti il 10 maggio 2018 ed il 23 ottobre 2021, e lamenta che il giudice di pace abbia osservato che le precedenti espulsioni non erano state impugnate, nonostante sarebbe stato suo onere – secondo il ricorrente - valutare integralmente la legittimità dell’intera procedura. Tuttavia, l’assunto in merito alla titolarità di permesso spagnolo di soggiorno da parte del cittadino straniero – che costituisce il priuslogico di tale doglienza, è stato esaminato dal Giudice di pace che, con accertamento in fatto, esplicantesi in una autonoma ratio decidendi, ha ritenuto inidonea a fondare una diversa decisione la documentazione prodotta perché la veridicità della stessa non era ancora stata accertata. Il ricorrente non ha impugnato questa ratio decidendiprincipale e la censura si rivela interamente inammissibile. 3.1.-Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 14, c. 1, D. Lgs. 286/98, 15, Dir. 2008/115/CE – deducendo che l’istanza di proroga del trattenimento sia stata avanzata cinque giorni dopo l’invio della richiesta di rilascio dei documenti di viaggio e l’inesistenza delle gravi difficoltà nell’ottenimento dei documenti di viaggio. 3.2.-Anche il secondo motivo è inammissibile perché si traduce in una richiesta di sindacato circa l’esercizio delle competenze proprie dell’amministrazione, rientranti nel merito amministrativo, posto che non vi è stato il superamento di alcun termine inderogabile, tanto è vero che la critica concerne le scelte operative della PA e la loro attuazione. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha esaminato quanto dedotto dal cittadino straniero ed ha escluso che fossero rilevabili ritardi nella procedura di identificazione dello straniero e nell’ottenimento dei documenti di viaggio imputabili all’amministrazione, con valutazione di merito che a lui compete, e che il ricorrente, sotto l’egida formale del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, tenta di sovvertire sollecitando questa Corte a una rivisitazione della quaestio facti tramite la rilettura degli atti istruttori per accreditare un diverso apprezzamento dei presupposti fattuali che hanno legittimato la misura disposta dall’amministrazione. 4.-In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese. Procedimento esente. P.Q.M
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