CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 febbraio 1960
Cassazione n. 20962/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/02/1960 avverso l'ordinanza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Potenza, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha parzialmente accolto l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita. Trattasi di arresti domiciliari applicatigli con riferimento a ipotesi di corruzione in atti giudiziari in relazione a un contestato interessamento di un Sostituto procuratore della Repubblica, in merito a procedimenti penali per responsabilità sanitaria coinvolgenti il richiedente, in cambio dell'intermediazione del sanitario al fine di favorire una corsia privilegiata circa un'operazione relativo al figlio del magistrato. Nel dettaglio, la Corte territoriale, ha escluso la sussistenza di una condotta gravemente colposa del richiedente sinergica rispetto all'intervento dell'autorità argomentando dalla sentenza assolutoria per insussistenza del fatto, a sua volta fondante sulla valutazione degli elementi emergenti dalle intercettazioni in ragione dei quali, invece, era stata emessa la misura cautelare confermata in sede di riesame con ordinanza poi annullata senza rinvio dalla Suprema Corte. All'esito, il giudice di merito ha liquidato un equo indennizzo calcolato in ragione del criterio aritmetico (per importo pari a 14.738,75 euro) aumentato (per importo pari a 10.000 euro) in considerazione delle ulteriori conseguenze negative della detenzione con particolare riferimento all'immagine e alla professione del sanitario richiedente. 2. Avverso l'ordinanza emessa dal giudice della riparazione hanno proposto ricorso tanto [OSCURATO:PERSONA] quanto l'Avvocatura, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, deducendo, rispettivamente, uno e tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il motivo unico di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce l'omessa motivazione o perlomeno vizio congiunto di motivazione in merito alla quantificazione del maggior indennizzo, rispetto a quello calcolato con il criterio aritmetico. In particolare, la Corte, contraddittoriamente, avrebbe prima ritenuto non dimostrate né documentate circostanze tali da giustificare un incremento del quantum liquidabile, rispetto a quello determinato con il mero criterio aritmetico (pag. 7), e poi, con motivazione comunque tale da non evidenziare i criteri sottesi alla valutazione equitativa, avrebbe determinato in soli 10.000 euro il detto incremento (pag. 8). 2.2. Il Ministero ricorrente, invece, si duole, con il primo motivo di ricorso, della mera apparenza motivazionale in merito alla ritenuta esclusione della causa ostativa della condotta gravemente colposa e sinergica rispetto all'intervento dell'autorità, nonché, con il secondo motivo, della violazione di legge e della mancanza di motivazione circa il riconosciuto incremento del quantum liquidabile, rispetto a quello determinato con il criterio aritmetico, in ragione delle ulteriori conseguenze pregiudizievoli all'immagine del richiedente ma senza esplicitazione alcuna dei sottesi criteri. Con il terzo motivo, infine, ci si duole dell'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nell'aver condannato il Ministero resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del richiedente, nonostante il solo parziale accoglimento della domanda circa iL quantum liquidabile. 3. Ha concluso per iscritto, nei termini di cui in epigrafe, la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. È fondato il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze (con conseguente assorbimento delle altre doglianze di cui a entrambi i ricorsi). 2. In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. Rv. 259082-01). 2.1. Ai fini di cui innanzi, è necessano uno specifico raffronto tra la condotta del richiedente (da ricostruirsi in considerazione della sentenza assolutoria) e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001). Occorre quindi muovere non dagli elementi fondanti la misura cautelare bensì dall'accertamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza cautelare (ex plurimis: Sez. 4, 44572 del 21/10/2022, Kachouch, non massimata). 2.2. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate). È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547). 3. Occorre sul punto chiarire che mentre la c.d. «ingiustizia sostanziale», di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., presuppone il proscioglimento del richiedente (ovvero un provvedimento di archiviazione o di non luogo a procedere), la c.d. «ingiustizia formale», di cui al secondo comma del medesimo art. 314, può prescinde da tale accertamento e richiede solamente l'accertamento della illegalità del provvedimento restrittivo, assunto in difetto delle condizioni previste dagli artt. 273 e 280 del codice di rito, quindi anche in assenza dei gravi indizi di colpevolezza. 3.1. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, nel risolvere il dubbio interpretativo sul 'Atto, hanno precisato che la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663-01; in precedenza, nello stesso senso, va ricordata, tra le altre, Sez. 4, n. 6628 del 23/01/2009, Totaro, Rv. 242727-01; si veda, ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 43097 del 12/10/2022, Befi, non massimata). Nel caso dell'insussistenza originaria delle condizioni per l'adozione o il mantenimento della misura custodiale, infatti, l'obiettiva ingiustizia della detenzione subita può trovare scaturigine in comportamenti dolosi o gravemente colposi del richiedente. Sicché, attribuire rilevanza ostativa a tali condotte ben si concilia con il fondamento solidaristico dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, alla cui stregua è ragionevole che il ristoro assicurato dall'ordinamento sia riconosciuto a chi abbia «patito», e non concorso a determinare, l'applicazione del provvedimento restrittivo. \.) 3.2. Il citato intervento nomofilattico delle Sezioni Unite ha però condivisibilmente posto un ineludibile «paletto». Nel caso in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale avvenga sulla base degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento della cautela, difatti, è preclusa la possibilità di valutare l'incidenza della condotta dolosa o colposa dell'imputato. Ciò, evidentemente, in quanto in tali casi il giudice era oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura e, pertanto, nessuna efficienza causale nella sua determinazione può attribuirsi al soggetto passivo. Per converso, dovrà invece valutarsi la sinergia causale del dolo o della colpa grave nel caso in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale sia avvenuto alla stregua di un materiale probatorio contrassegnato da diversità rispetto a quello originariamente detenuto dal giudice della cautela (in merito si vedano, per la successiva giurisprudenza di legittimità, ex plurimis: Sez. 4, n. 43097 del 2022, Befi, cit., non massimata, anche circa l'irrilevanza ai fini del quantum liquidabile della condotta del richiedente nel caso di ingiustizia formale accertata all'esito di una diversa valutazione dei medesimi elementi sottesi all'intervento dell'autorità; Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Bosio, Rv. 281038-01, per l'ipotesi di ingiustizia correlata alla diversa qualificazione del reato, in sede di merito, che ne abbia determinato l'estinzione per prescrizione e il venir meno delle condizioni di applicabilità della misura cautelare; Sez. 3, n. 15786 del 04/02/2020, Ubaldini, Rv. 279385-01, per la quale, comunque, il comportamento doloso o gravemente colposo del richiedente può esplicare efficacia preclusiva per il periodo, a esso successivo, per il quale abbia dato o concorso a dare causa al mantenimento della custodia cautelare; Sez. 4, n. 26269 del 01/03/2017, Rv. 270102-01, che, in applicazione del principio ha annullato l'ordinanza che aveva accolto la richiesta omettendo di considerare che la valutazione in sede di riesame circa l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza aveva trovato fondamento anche sulle spontanee dichiarazioni rese in sede di riesame dall'indagato che, di fronte al G.i.p., si era avvalso della facoltà di non rispondere; Sez. 4., n. 34541 del 24/05/2016, Rv. 267506-01; Sez. 4, n. 26261 del 23/11/2016, dep. 2017, Rv. 270099-01, per il caso di derubricazione del reato contestato, all'esito del giudizio di merito, e applicazione di una pena inferiore alla durata della custodia cautelare sofferta; Sez., 4, n. 8021 del 28/01/2014, Gennusa, Rv. 258621-01; Sez. 4, n. 13559 del 02/12/2011, dep. 2012, Borselli, Rv. 253319-01, per il caso d'ingiustizia correlata alla riqualificazione del fatto in sede di merito, con relativa derubricazione del reato contestato nell'incidente cautelare in altro meno grave - i cui limiti edittali di pena non avrebbero consentito l'applicazione della misura custodiale - e conseguente dichiarazione di prescrizione). 3.3. Quanto poi al riferimento che l'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. fa, ai fini dell'operatività della riparazione per l'ipotesi di ingiustizia formale, alla «decisione irrevocabile», con la quale risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura sia stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità, l'attuale dominante orientamento esclude che esso sia limitato a una decisione irrevocabile in fase cautelare (o, comunque, come nel giudizio direttissimo, con valenza anche cautelare). Si ritiene difatti il riferimento esteso anche alle ipotesi di accertamento con decisione irrevocabile assunta all'esito del giudizio di merito sempre che, naturalmente, da essa si evinca la mancanza, sin dall'origine, delle condizioni di applicabilità della misura. È stato in particolare evidenziato (cfr., in motivazione, Sez. 4 n. 43458 del 2013, Ta/lento, Rv. 257194-01) che una diversa interpretazione cozzerebbe con i principi affermati dalle Sezioni Unite in punto di rilevanza, ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione, anche degli accertamenti risultanti ex post (Sez. U, n20 del 12/10/1993, [OSCURATO:PERSONA]. 195354) e risulterebbe distonica con il fondamento solidaristico dell'istituto ripetutamente evidenziato anche dal giudice delle leggi, in particolare da Corte cost. nn. 231 e 413 del 2004 (per l'attuale orientamento dominante si vedano, ex plurimis: Sez. 4, n. 43097 del 2022, Befi, cit., non massimata; Sez. 4, n. 16175/2021, Bosio, cit., Sez. 4 n. 8869 del 22/1/2007, Frajese, Rv. 240332; Sez. 4, n. 23896 del 09/04/2008, Greco, Rv. 240333; Sez. 4, n. 44596 del 16/4/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245437; Sez. 4, n. 43458 del 15/10/2013, Ta/lento, Rv. 257194; Sez. 4, n. 39535 del 29/5/2014, Scalise, Rv. 261408; per il precedente contrapposto orientamento si vedano: Sez. 4, n. 36 del 12/1/1999, Rv. 213231; Sez. 4, n. 40126 del 13/11/2002, Rv. 223285; Sez. 4, n. 26368 del 3/4/2007, Ucciero, Rv. 236989). 4. Orbene, premesso quanto innanzi circa le ipotesi di «ingiustizia sostanziale» e di «ingiustizia formale», di cui, rispettivamente, ai commi primo e secondo dell'art. 314 cod. pec. pen., deve rilevarsi l'ambiguità, che evidenzia una contraddittorietà nella specie insanabile in questa sede, dell'ordinanza impugnata itzlejle -«- t •••-,_ 4.1. Da un lato, difatti, il giudice della riparazione fa riferimento a una ipotesi di ingiustizia formale caratterizzata, peraltro, da una diversa valutazione dei medesimi elementi (emergenti dalle intercettazioni telefoniche) sottesi all'intervento dell'autorità, per la quale, quindi, non rileva quale causa ostativa l'eventuale colpa (ancorché grave) del richiedente, e, dall'altro, nell'ordinanza vi è un riferimento all'assenza di colpa grave, peraltro sostanzialmente non motivata, invece rilevante quale causa ostativa nell'ipotesi di ingiustizia sostanziale o di ingiustizia formale sempre che a essa non sia sottesa una mera diversa valutazione dei medesimi elementi fondanti l'intervento dell'autorità. 4.2. Sicché, l'iter logico-giuridico che il giudice del rinvio dovrà seguire, nell'applicare i principi innanzi richiamati, deve muovere dalla qualificazione della domanda giudiziale proposta, ai sensi del primo o del secondo comma dell'art.314 cod. proc. pen., per poi valutare la sussistenza della causa ostativa costituita dalla condotta del richiedente (dolosa o gravemente colposa) sinergica rispetto all'intervento dell'autorità, tranne che nel caso in cui si versi in ipotesi di ingiustizia formale per l'insussistenza ad origine delle condizioni di applicabilità della misura cautelare accertata sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi sottesi all'intervento dell'autorità. 4.3. All'accoglimento del primo motivo di ricorso, nei termini di cui innanzi, come premesso, segue l'assorbimento delle altre doglianze, dovendo il giudice del rinvio, all'esito dell'eventuale giudizio positivo sull'an, valutare il quantum dell'indennizzo liquidabile oltre che pronunciarsi in merito alle spese di lite relative al giudizio di merito. 5. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, nei termini di cui innanzi, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Potenza, che provvederà anche alla regolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla