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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06613/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4981-2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA]giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e dife sa ope legis dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la sentenz a n. 1628 /2020 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il 16/7 /2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 0 / 3 /2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia,con la sentenza indicata in epigrafe,accoglieva l'appello erariale avverso la pronuncia n. 3353/2019della Commissione tributaria provinciale di Milano, con cui era stato accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso avvis o di liquidazione per recupero dell’imposta disuccessione.

Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale la contribuentepropone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo .

Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Parte ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con unico motivo la ricorrent e denuncia, in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 8 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 per ave re la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l’istituto del coacervo tra relictume donazione di beni immobili, effettuata in suo favore dalla de cuiusdella contribuente. 1.2.La doglianza è fondata.

1.3. La controricorrenteAgenzia non fornisce elementi interpretativi diversi ed ulteriori rispetto a quelli già più volte considerati da questa Corte di legittimità, e ritenuti ostativi all’affermazione - ai fini dell’imposta di successione -della permanente vigenza dell’istituto del coacervo.

1.4. Ciò anche in relazione all’argomento per cui tale istituto, sebbene non più confacente al nuovo sistema di aliquote proporzionali e non progressive, sarebbe purtuttavia di per sé ancora consono e strumentale al sistema (tuttora vigente) della franchigia, argomento di per sé non esaustivo, posto che ad essere in discussione non è la residua funzionalità del coacervo all’operare anche della sola franchigia, quanto la legittimità di un’interpretazione che, nella plurima e non armonizzata successione di leggi in materia, giunga a questa conclusione (avente effetti sostanzialmente impositivi) in forza di un mero ragionamento di pratica compatibilità, ma in assenza di certa base legale.

1.5. Si rinvia dunque all’indirizzo rassegnato, confermato anche dopo gli arresti di legittimità richiamati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza impugnata (cfr. Cass. nn. 12779/2018; 758/2019; 727/2021; 3989/2021; 38983/2021 ed altre).

2. Quanto sin qui illustratocomporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata

3. Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, con l’accoglimento del ricorso introduttivo dellacontribuente.

4. Poiché l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s'è consolidato dopo la proposizione del ricorso introduttivoe nel corso del giudizio, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasidi merito e di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuent e; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di meritoe di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4981-2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA]giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e dife sa ope legis dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la sentenz a n. 1628 /2020 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il 16/7 /2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 0 / 3 /2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia,con la sentenza indicata in epigrafe,accoglieva l'appello erariale avverso la pronuncia n. 3353/2019della Commissione tributaria provinciale di Milano, con cui era stato accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso avvis o di liquidazione per recupero dell’imposta disuccessione. Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale la contribuentepropone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo . Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Parte ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con unico motivo la ricorrent e denuncia, in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 8 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 per ave re la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l’istituto del coacervo tra relictume donazione di beni immobili, effettuata in suo favore dalla de cuiusdella contribuente. 1.2.La doglianza è fondata. 1.3. La controricorrenteAgenzia non fornisce elementi interpretativi diversi ed ulteriori rispetto a quelli già più volte considerati da questa Corte di legittimità, e ritenuti ostativi all’affermazione - ai fini dell’imposta di successione -della permanente vigenza dell’istituto del coacervo. 1.4. Ciò anche in relazione all’argomento per cui tale istituto, sebbene non più confacente al nuovo sistema di aliquote proporzionali e non progressive, sarebbe purtuttavia di per sé ancora consono e strumentale al sistema (tuttora vigente) della franchigia, argomento di per sé non esaustivo, posto che ad essere in discussione non è la residua funzionalità del coacervo all’operare anche della sola franchigia, quanto la legittimità di un’interpretazione che, nella plurima e non armonizzata successione di leggi in materia, giunga a questa conclusione (avente effetti sostanzialmente impositivi) in forza di un mero ragionamento di pratica compatibilità, ma in assenza di certa base legale. 1.5. Si rinvia dunque all’indirizzo rassegnato, confermato anche dopo gli arresti di legittimità richiamati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza impugnata (cfr. Cass. nn. 12779/2018; 758/2019; 727/2021; 3989/2021; 38983/2021 ed altre). 2. Quanto sin qui illustratocomporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata 3. Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, con l’accoglimento del ricorso introduttivo dellacontribuente. 4. Poiché l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s'è consolidato dopo la proposizione del ricorso introduttivoe nel corso del giudizio, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasidi merito e di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuent e; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di meritoe di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della C
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