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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 marzo 2021

Cassazione n. 19400/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 31037-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1113/5/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 19/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 31037 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -2- r.g.31037/2021 Comune di Milano c/ [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che: Come si evince dal controricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., il Comune di Milano ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Lombardia, n.1113/2021 -depositata in data 19.03.2021- ma ne ha omesso il deposito in cancelleria come da certificazione negativa di quest'ultima, ex art. 369 c.p.c. (ai sensi del quale il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità [artt. 375, 387c.p.c.], nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto). [OSCURATO:SOCIETA] s.,p.a. deposita successiva memoria i cui insite per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso del Comune di Milano e allega nota spese.

Considerato che: Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con il controricorso.

Costituisce infatti giurisprudenza consolidata di questa Corte, attesa la perentorietà del termine previsto dall'art. 369 c.p.c., che il deposito tardivo del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità del ricorso stesso, rilevabile anche d'ufficio e non suscettibile di successiva sanatoria derivante dalla costituzione del controricorrente ex art. 156 c.p.c (v. (cfr. Cass. n. 25453/2017; Cass.26529/2017; Cass. n. 252- 01; principio già affermato da Cass. Sez.

U n. 4859-81 e Cass. Sez.

U n. 6420-81; v. anche Cass. 20327/2019).

In conseguenza, anche l'omesso deposito del ricorso - ipotesi più grave del deposito tardivo - deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità, giusto il disposto dell'art. 369 c.p.c. (cfr. in tal senso, Cass. 24 maggio 2013, n. 12894; Cass. n. 15544/2012).

Il ricorso principale, dunque, deve essere dichiarato improcedibile.

Dato il rilievo officioso della improcedibilità, le spese vanno compensate.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in euro 2.000,00.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31037-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1113/5/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 19/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 31037 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- r.g.31037/2021 Comune di Milano c/ [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che: Come si evince dal controricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., il Comune di Milano ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Lombardia, n.1113/2021 -depositata in data 19.03.2021- ma ne ha omesso il deposito in cancelleria come da certificazione negativa di quest'ultima, ex art. 369 c.p.c. (ai sensi del quale il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità [artt. 375, 387c.p.c.], nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto). [OSCURATO:SOCIETA] s.,p.a. deposita successiva memoria i cui insite per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso del Comune di Milano e allega nota spese. Considerato che: Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con il controricorso. Costituisce infatti giurisprudenza consolidata di questa Corte, attesa la perentorietà del termine previsto dall'art. 369 c.p.c., che il deposito tardivo del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità del ricorso stesso, rilevabile anche d'ufficio e non suscettibile di successiva sanatoria derivante dalla costituzione del controricorrente ex art. 156 c.p.c (v. (cfr. Cass. n. 25453/2017; Cass.26529/2017; Cass. n. 252- 01; principio già affermato da Cass. Sez. U n. 4859-81 e Cass. Sez. U n. 6420-81; v. anche Cass. 20327/2019). In conseguenza, anche l'omesso deposito del ricorso - ipotesi più grave del deposito tardivo - deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità, giusto il disposto dell'art. 369 c.p.c. (cfr. in tal senso, Cass. 24 maggio 2013, n. 12894; Cass. n. 15544/2012). Il ricorso principale, dunque, deve essere dichiarato improcedibile. Dato il rilievo officioso della improcedibilità, le spese vanno compensate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in euro 2.000,00. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Rom
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