CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 43432/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] 2. [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Venezia avverso la sentenza del 15/11/2023 emessa dalla Corte di Cassazione visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che il ricorso straordinario è stato presentato al di fuori dei casi consentiti dalla legge (art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen.), poiché, lungi dal rilevare un errore materiale o di fatto, ripropone deduzioni già respinte nella sentenza impugnata e/o eccepisce una diversa lettura dei fatti ovvero ancora deduce la mancata considerazione di documenti processuali, oltretutto trascurando, per tal via, come la Corte di Cassazione sia giudice di mera legittimità e non del fatto. Rilevato, dunque, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano (art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.). Ritenuto, pertanto, che i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore ella Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre2024 Il Consigliere este