Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 17043/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

di PotenzaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] FrancescaLoy, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Potenza ha rigettato il riesame del decretodi sequestro probatorio del dispositivo cellulare in uso a [OSCURATO:PERSONA], disposto dal P.M. diLagonegro in data 19 settembre 2025, in relazione ai reati di diffamazione e molestietelefoniche per i quali è indagato.2.

Il ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Macellaro, è affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione aisensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Nullità del decreto impugnato per violazione dell’art. 63 cod. proc. pen. emotivazione apparente/assente.

Il ricorrente è stato sentito dalla polizia giudiziaria senzale garanzie difensive di legge, sebbene fossero già emersi chiaramente indizi di reato a suocarico fin dal 28 febbraio 2025, quando si era acquisita la certezza che il token di attivazionedella SIM installata sul dispositivo sequestrato all’indagato, dalla quale sono partiti imessaggi e le telefonate incriminate, era stato generato tramite l’utenza del [OSCURATO:PERSONA].

Le suedichiarazioni sono, pertanto, radicalmente inutilizzabili, non essendo stata neppuresperimentata la prova di resistenza.

E’ denunciata, inoltre, la violazione del diritto di difesain quanto l’esecuzione del decreto di sequestro è avvenuta ad horas senza la effettivagaranzia della presenza del difensore alle operazioni di polizia giudiziaria, in spregio allaprevisione legale di cui all’art. 364 e ss. cod. proc. pen.2.2.

Analoghi vizi sono denunciati in relazione alla ampiezza indiscriminata delsequestro disposto sull’intero device elettronico, sicchè esso risulta di fatto esplorativo, inspregio a consolidati principi di diritto interno e sovranazionale.

Manca nel provvedimentola selezione dei dati da acquisire né è stata fornita alcuna giustificazione della impossibilitàdi provvedervi in loco.

La motivazione si riduce alla riproduzione di formule di stile, peraltro,riconducendo a proporzione il sequestro solo a posteriori.2.3.

Violazione di legge, sub specie di eccesso di potere da parte del tribunale delriesame, che si è sostituito, nella motivazione, al provvedimento del P.M., laddove haintrodotto una specificazione della finalità di gestione del sequestro, riferendosi allaoperazione intermedia e temporanea costituita dalla acquisizione della copia integrale.2.4.

Violazione degli artt. 253 – 352 co. 4-bis cod. proc. pen..

Deduce il ricorrente cheil sequestro si protrae dal 19 settembre 2025, per la impossibilità di effettuare la copiademandata al consulente del P.M., stante l’incompatibilità del software con il sistemaoperativo del device sequestrato, come documentato dal verbale delle operazioni che sonostate sospese sine die.La motivazione fornita sul punto è apparente perché non individua un termine o unmeccanismo di controllo per la selezione dei dati e la restituzione della res, e contrasta conla giurisprudenza, che impone la restituzione della copia forense una volta estratti i datipertinenti.3.Con memoria del 28/01/2026, il difensore del ricorrente ha replicato alle conclusionidel Procuratore generale, insistendo per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.

L’ordinanza impugnata e il decreto di sequestro probatoriodevono deve essere annullati senza rinvio.2.

Si discute del decreto di sequestro assunto il 19 settembre 2025 dal Pubblicoministero nei confronti dell’odierno ricorrente, sottoposto a indagine per i delitti didiffamazione e molestie telefoniche.2.1.

Va premesso che: «Qualora il pubblico ministero non abbia indicato, nel decretodi sequestro a fini di prova, le ragioni che, in funzione dell'accertamento dei fatti storicienunciati, siano idonee a giustificare in concreto l'applicazione della misura e abbiapersistito nell'inerzia pure nel contraddittorio del procedimento di riesame, il giudice diquest'ultimo non è legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifichefinalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante un'arbitraria opera disupplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell'organo dell'accusa,siano state da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse» (cfr. per tutte Sez.

U,n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226712 - 01).Discende che il giudice di legittimità deve confrontarsi unicamente con il decreto disequestro e verificare che lo stesso risponda ai requisiti richiesti.2.2.

Con recenti pronunce, cui il collegio intende dare seguito, la Corte di cassazioneha indicato molto chiaramente quali sono le condizioni di legittimità del decreto di sequestrodi dati contenuti in dispositivi informatici o telematici quali sono i moderni telefoni cellularidel tipo di quello sequestrato al ricorrente.Si è affermato che: «il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire unaadeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica sia in quellaesecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso eomnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri diselezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazionedell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmentedifformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verràeffettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica deidati non rilevanti» (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 - 01; Sez. 6,n. 17312 del 15/02/2024, Corsaro, Rv. 286358 - 03).Al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misuracautelare, occorre che il pubblico ministero illustri nel decreto di sequestro probatorio:a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o,in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca;b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviatonel dispositivo, giustificando, altresì, l'eventuale perimetrazione temporale dei dati diinteresse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell'imputazioneprovvisoria;c) i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anchedella copia informatica dei dati non rilevanti.Solo un'adeguata motivazione su tali punti consente, infatti, di valutare la sussistenzadi un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguite dalla misura ed il sacrificioimposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei datipersonali archiviati.2.3.

Nella specie, il decreto di sequestro dello smarthphone in uso al [OSCURATO:PERSONA], per quantoin esso si legge, risponde alla finalità di accertamento dei fatti e alla esigenza di provvedereall’esecuzione degli accertamenti tecnici necessari (estrazione di copia forense) funzionaliad evitare il pericolo di dispersione/distruzione dei dati presenti (sms) nonché ad assicurarel’apprensione di dati utili alle investigazioni in tale device presenti.

Nulla si dice in meritoai criteri di selezione dei dati di pertinenza, né in ordine alla tempistica delle operazioni diestrazione dei dati e alla restituzione del dispositivo all’avente diritto.2.4.

Nel provvedimento di sequestro mancano, dunque, una adeguata selezione deidati pertinenti, la necessaria motivazione in ordine alla ragionevole necessità diapprensione dell’intero dispositivo, con la indicazione in maniera specifica, ancorchéconcisa, delle ragioni determinanti la necessità di una limitazione temporanea alladisponibilità esclusiva dei dati da parte del destinatario del provvedimento ablatorio (Sez.5 , n. 9797 del 04/03/2025 Cc. (dep. 11/03/2025) Rv. 287778 – 02), e soprattutto mancal’imposizione di garanzie procedurali e di termini certi per la selezione e la restituzione deidati non pertinenti, tant’è che del tutto irragionevolmente il sequestro si protrae dal 19settembre 2025, per la impossibilità di effettuare la copia demandata al consulente del P.M.per ragioni tecniche, come documentato dal verbale delle operazioni, che sono statesospese sine die.

Cosicchè, a fronte di una motivazione fondata sull’urgenza, in concreto,manca la individuazione dei tempi entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguenterestituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti, di fatto, essendosiverificata la protrazione sine die del sequestro del device.2.5.

In sintesi, la motivazione non individua un termine o un meccanismo di controlloper la selezione dei dati e per la restituzione della res, e contrasta con la giurisprudenza,che impone la restituzione della copia forense una volta estratti i dati pertinenti.

Si trattadi motivazione apparente, per nulla rispondente alle condizioni sopra delineate.2.6.

La decisione del Tribunale di Potenza, che ha confermato il decreto, non puòessere condivisa, poiché oltre a integrare il titolo cautelare mediante un'arbitraria opera disupplenza delle scelte discrezionali del P.M., ha eretto a parametri valutativi elementisfuggenti e generici, senza conformarsi al dictum della giurisprudenza di legittimità.3.

Consegue che devono essere annullati senza rinvio sia il decreto di sequestroprobatorio, sia l’ordinanza del Tribunale del riesame impugnata, e ordinata la restituzionedi quanto in sequestro all’avente diritto.

P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato ed il decreto di sequestro del19.9.2025 e dispone la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

Manda allacancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica di Lagonegro perl'esecuzione.Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026Il consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRosa Pezzullo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di PotenzaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] FrancescaLoy, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Potenza ha rigettato il riesame del decretodi sequestro probatorio del dispositivo cellulare in uso a [OSCURATO:PERSONA], disposto dal P.M. diLagonegro in data 19 settembre 2025, in relazione ai reati di diffamazione e molestietelefoniche per i quali è indagato.2. Il ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Macellaro, è affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione aisensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Nullità del decreto impugnato per violazione dell’art. 63 cod. proc. pen. emotivazione apparente/assente. Il ricorrente è stato sentito dalla polizia giudiziaria senzale garanzie difensive di legge, sebbene fossero già emersi chiaramente indizi di reato a suocarico fin dal 28 febbraio 2025, quando si era acquisita la certezza che il token di attivazionedella SIM installata sul dispositivo sequestrato all’indagato, dalla quale sono partiti imessaggi e le telefonate incriminate, era stato generato tramite l’utenza del [OSCURATO:PERSONA]. Le suedichiarazioni sono, pertanto, radicalmente inutilizzabili, non essendo stata neppuresperimentata la prova di resistenza. E’ denunciata, inoltre, la violazione del diritto di difesain quanto l’esecuzione del decreto di sequestro è avvenuta ad horas senza la effettivagaranzia della presenza del difensore alle operazioni di polizia giudiziaria, in spregio allaprevisione legale di cui all’art. 364 e ss. cod. proc. pen.2.2. Analoghi vizi sono denunciati in relazione alla ampiezza indiscriminata delsequestro disposto sull’intero device elettronico, sicchè esso risulta di fatto esplorativo, inspregio a consolidati principi di diritto interno e sovranazionale. Manca nel provvedimentola selezione dei dati da acquisire né è stata fornita alcuna giustificazione della impossibilitàdi provvedervi in loco. La motivazione si riduce alla riproduzione di formule di stile, peraltro,riconducendo a proporzione il sequestro solo a posteriori.2.3. Violazione di legge, sub specie di eccesso di potere da parte del tribunale delriesame, che si è sostituito, nella motivazione, al provvedimento del P.M., laddove haintrodotto una specificazione della finalità di gestione del sequestro, riferendosi allaoperazione intermedia e temporanea costituita dalla acquisizione della copia integrale.2.4. Violazione degli artt. 253 – 352 co. 4-bis cod. proc. pen.. Deduce il ricorrente cheil sequestro si protrae dal 19 settembre 2025, per la impossibilità di effettuare la copiademandata al consulente del P.M., stante l’incompatibilità del software con il sistemaoperativo del device sequestrato, come documentato dal verbale delle operazioni che sonostate sospese sine die.La motivazione fornita sul punto è apparente perché non individua un termine o unmeccanismo di controllo per la selezione dei dati e la restituzione della res, e contrasta conla giurisprudenza, che impone la restituzione della copia forense una volta estratti i datipertinenti.3.Con memoria del 28/01/2026, il difensore del ricorrente ha replicato alle conclusionidel Procuratore generale, insistendo per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato. L’ordinanza impugnata e il decreto di sequestro probatoriodevono deve essere annullati senza rinvio.2. Si discute del decreto di sequestro assunto il 19 settembre 2025 dal Pubblicoministero nei confronti dell’odierno ricorrente, sottoposto a indagine per i delitti didiffamazione e molestie telefoniche.2.1. Va premesso che: «Qualora il pubblico ministero non abbia indicato, nel decretodi sequestro a fini di prova, le ragioni che, in funzione dell'accertamento dei fatti storicienunciati, siano idonee a giustificare in concreto l'applicazione della misura e abbiapersistito nell'inerzia pure nel contraddittorio del procedimento di riesame, il giudice diquest'ultimo non è legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifichefinalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante un'arbitraria opera disupplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell'organo dell'accusa,siano state da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse» (cfr. per tutte Sez. U,n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226712 - 01).Discende che il giudice di legittimità deve confrontarsi unicamente con il decreto disequestro e verificare che lo stesso risponda ai requisiti richiesti.2.2. Con recenti pronunce, cui il collegio intende dare seguito, la Corte di cassazioneha indicato molto chiaramente quali sono le condizioni di legittimità del decreto di sequestrodi dati contenuti in dispositivi informatici o telematici quali sono i moderni telefoni cellularidel tipo di quello sequestrato al ricorrente.Si è affermato che: «il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire unaadeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica sia in quellaesecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso eomnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri diselezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazionedell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmentedifformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verràeffettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica deidati non rilevanti» (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 - 01; Sez. 6,n. 17312 del 15/02/2024, Corsaro, Rv. 286358 - 03).Al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misuracautelare, occorre che il pubblico ministero illustri nel decreto di sequestro probatorio:a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o,in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca;b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviatonel dispositivo, giustificando, altresì, l'eventuale perimetrazione temporale dei dati diinteresse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell'imputazioneprovvisoria;c) i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anchedella copia informatica dei dati non rilevanti.Solo un'adeguata motivazione su tali punti consente, infatti, di valutare la sussistenzadi un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguite dalla misura ed il sacrificioimposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei datipersonali archiviati.2.3. Nella specie, il decreto di sequestro dello smarthphone in uso al [OSCURATO:PERSONA], per quantoin esso si legge, risponde alla finalità di accertamento dei fatti e alla esigenza di provvedereall’esecuzione degli accertamenti tecnici necessari (estrazione di copia forense) funzionaliad evitare il pericolo di dispersione/distruzione dei dati presenti (sms) nonché ad assicurarel’apprensione di dati utili alle investigazioni in tale device presenti. Nulla si dice in meritoai criteri di selezione dei dati di pertinenza, né in ordine alla tempistica delle operazioni diestrazione dei dati e alla restituzione del dispositivo all’avente diritto.2.4. Nel provvedimento di sequestro mancano, dunque, una adeguata selezione deidati pertinenti, la necessaria motivazione in ordine alla ragionevole necessità diapprensione dell’intero dispositivo, con la indicazione in maniera specifica, ancorchéconcisa, delle ragioni determinanti la necessità di una limitazione temporanea alladisponibilità esclusiva dei dati da parte del destinatario del provvedimento ablatorio (Sez.5 , n. 9797 del 04/03/2025 Cc. (dep. 11/03/2025) Rv. 287778 – 02), e soprattutto mancal’imposizione di garanzie procedurali e di termini certi per la selezione e la restituzione deidati non pertinenti, tant’è che del tutto irragionevolmente il sequestro si protrae dal 19settembre 2025, per la impossibilità di effettuare la copia demandata al consulente del P.M.per ragioni tecniche, come documentato dal verbale delle operazioni, che sono statesospese sine die. Cosicchè, a fronte di una motivazione fondata sull’urgenza, in concreto,manca la individuazione dei tempi entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguenterestituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti, di fatto, essendosiverificata la protrazione sine die del sequestro del device.2.5. In sintesi, la motivazione non individua un termine o un meccanismo di controlloper la selezione dei dati e per la restituzione della res, e contrasta con la giurisprudenza,che impone la restituzione della copia forense una volta estratti i dati pertinenti. Si trattadi motivazione apparente, per nulla rispondente alle condizioni sopra delineate.2.6. La decisione del Tribunale di Potenza, che ha confermato il decreto, non puòessere condivisa, poiché oltre a integrare il titolo cautelare mediante un'arbitraria opera disupplenza delle scelte discrezionali del P.M., ha eretto a parametri valutativi elementisfuggenti e generici, senza conformarsi al dictum della giurisprudenza di legittimità.3. Consegue che devono essere annullati senza rinvio sia il decreto di sequestroprobatorio, sia l’ordinanza del Tribunale del riesame impugnata, e ordinata la restituzionedi quanto in sequestro all’avente diritto. P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato ed il decreto di sequestro del19.9.2025 e dispone la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Manda allacancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica di Lagonegro perl'esecuzione.Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026Il consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRosa Pezzullo
Decreto Cassazione n. 17043/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris